Circolare numero 48 del 22-2-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione della deliberazione n. 1077 del 19 ottobre 1989 con cui vengono ridefiniti i criteri di determinazione del rimborso dovuto all’INPS per i servizi di esazione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale. Vengono indicati gli importi unitari per le diverse fattispecie: trattenute sulle pensioni, trattenute sulla disoccupazione agricola, riscossione tramite DM 10 e riscossione tramite bollettino postale, con le relative decorrenze e rivalutazioni per il 1989 e il 1990. La circolare precisa inoltre gli adempimenti delle SAP, la gestione dei conguagli e il fatto che per alcune Confederazioni gli adempimenti finanziari sono curati direttamente dalla Sede Centrale; infine richiama l’applicazione delle imposte secondo la normativa vigente alla data di liquidazione.
Nuovi criteri di calcolo dei rimborsi per il servizio INPS di esazione/riscossione delle quote associative e dei contributi sindacali
Nuovi criteri di rimborso per l’esazione e la riscossione delle quote associative e dei contributi sindacali
La circolare dà attuazione alla deliberazione n. 1077 del 19 ottobre 1989, che ridefinisce i criteri di calcolo del rimborso spettante all’INPS per il servizio di esazione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle organizzazioni sindacali e dalle confederazioni convenzionate. Il sistema si fonda sui costi diretti rilevati periodicamente, con aggiunta di una quota per spese generali e successiva rivalutazione annuale in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Criterio generale di determinazione dei costi
La deliberazione prevede che i costi siano determinati ogni triennio mediante rilevazione degli elementi che li compongono, con maggiorazione per la partecipazione alle spese generali. Per il secondo e terzo anno del triennio, i valori del primo anno vengono aggiornati applicando la variazione dell’indice dei prezzi al consumo registrata nell’anno precedente rispetto a quello ancora precedente.
Servizio di esazione delle quote sindacali sulle pensioni
Per il servizio relativo alle pensioni, disciplinato dalla convenzione del 22 luglio 1988, il nuovo criterio decorre dal 1 gennaio 1988. I costi base sono fissati in:
- Lit. 3.292,00 per l’acquisizione e la gestione annuale della delega rilasciata da persona già titolare di pensione, ovvero per la revoca della delega in essere;
- Lit. 25,22 per la gestione annuale di ciascuna delega già acquisita, nonché per ciascuna delega rilasciata contestualmente alla domanda di pensione.
In applicazione della rivalutazione prevista dalla deliberazione, gli importi risultano pari a Lit. 3.456,60 e Lit. 3.684,74 per il primo importo, rispettivamente per il 1989 e il 1990, e a Lit. 26,48 e Lit. 28,23 per il secondo importo, sempre per il 1989 e il 1990. La circolare precisa che non è posto alcun adempimento a carico delle SAP per le trattenute sulle pensioni, poiché sia la rimessa delle trattenute sindacali sia l’addebito dei costi sono effettuati dalla Direzione Generale.
Trattenute sindacali sulla disoccupazione agricola
Per il servizio di trattenuta sulla indennità di disoccupazione agricola, il nuovo sistema entra in vigore dal 1989. Il costo per ciascuna trattenuta è fissato in:
- Lit. 752,89 per il 1989;
- Lit. 802,58 per il 1990.
Le SAP devono ricalcolare i costi delle trattenute effettuate nel 1989, relative alla disoccupazione agricola di competenza del 1988, e determinare i conguagli. Gli importi attivi a favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli vanno versati con le consuete modalità. Gli eventuali conguagli passivi, indicati come ipotesi in linea di massima da escludere, devono essere evidenziati e recuperati sulle prime rimesse successive alle OO.SS. nel corso dell’anno corrente.
Riscossione delle quote sindacali con modello DM 10
Dal 1989, per il servizio di riscossione tramite modello DM 10, le SAP capoluogo di provincia devono determinare in sede di rendicontazione annuale il rimborso spese applicando il costo unitario al numero dei modelli DM 10 elaborati nell’anno di riferimento che contengano i contributi sindacali, escludendo i modelli relativi a quote associative e/o contributi per assistenza contrattuale versati e acquisiti nell’anno ma riscossi in anni anteriori al 1989.
Per la Federazione FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS il costo unitario va applicato soltanto ai moduli di denuncia contributiva elaborati con i quali siano stati versati esclusivamente contributi a titolo di COVELCO, e non anche contributi ASCOM. I dati necessari devono essere desunti dalla distinta delle aziende predisposta dalla procedura automatizzata per il controllo e la ripartizione delle denunce contributive. Le SAP non capoluogo devono trasmettere i dati di competenza alla Sede capoluogo, competente per la rendicontazione annuale.
Il costo unitario è pari a Lit. 1.410,89 per il 1989 e a Lit. 1.504,01 per il 1990. Nella determinazione degli acconti mensili da corrispondere alle Associazioni di categoria devono essere detratti gli importi per il rimborso spese e il relativo aggio IVA nelle stesse misure calcolate in sede di rendicontazione per l’anno precedente. Per il solo 1989, in relazione alla Federazione FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, la circolare rinvia a ulteriori istruzioni per la modalità di determinazione del rimborso spese.
Riscossione delle quote associative con bollettino di conto corrente postale
Per la riscossione delle quote associative tramite bollettino di conto corrente postale, il nuovo sistema entra in vigore dal 1 gennaio 1989. Il costo unitario di ciascun bollettino è pari a Lit. 460,36 per il 1989 e a Lit. 490,74 per il 1990. Inoltre, ogni annullamento di addebito non dovuto a errore dell’Istituto comporta un onere a carico delle Confederazioni convenzionate pari a Lit. 3.038,53 per il 1989 e a Lit. 3.239,07 per il 1990.
Rapporti finanziari con alcune Confederazioni e regime fiscale
A seguito della modifica degli articoli 4, 5 e 6 delle convenzioni in essere con Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, C.N.A. e C.A.S.A., gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari, compresa la determinazione dei costi oggetto della circolare, sono curati direttamente dalla Sede Centrale, come richiamato dalla circolare n. 248 del 23 novembre 1989.
La circolare conclude precisando che tutti gli importi addebitati a titolo di spese devono essere assoggettati alle imposizioni fiscali secondo la normativa vigente alla data di liquidazione.
Punti principali
Nuovi criteri generali di determinazione del rimborso
La deliberazione n. 1077 del 19 ottobre 1989 introduce un sistema di calcolo basato sui costi diretti rilevati ogni triennio, aumentati di una percentuale di partecipazione alle spese generali. Per gli anni successivi al primo del triennio, i costi vengono rivalutati in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nell’anno precedente.
Servizio di esazione delle quote sindacali sulle pensioni
Per le pensioni, con decorrenza dal 1 gennaio 1988 secondo la convenzione del 22 luglio 1988, il costo è fissato in Lit. 3.292,00 per l’acquisizione e la gestione annuale della delega o per la revoca della delega, e in Lit. 25,22 per la gestione annuale di ciascuna delega già acquisita o rilasciata con la domanda di pensione. Gli importi rivalutati risultano pari a Lit. 3.456,60 e Lit. 3.684,74 per il primo punto, e a Lit. 26,48 e Lit. 28,23 per il secondo, rispettivamente per il 1989 e il 1990. Non sono posti adempimenti a carico delle SAP, poiché rimessa delle trattenute e addebito dei costi sono gestiti dalla Direzione Generale.
Servizio di trattenuta sindacale sulla disoccupazione agricola
Il nuovo sistema decorre dal 1989. Il costo di ciascuna trattenuta è fissato in Lit. 752,89 per il 1989 e in Lit. 802,58 per il 1990. Le SAP devono ricalcolare i costi per le trattenute effettuate nel 1989, determinare i conguagli e versare eventuali importi attivi alle OO.SS. con le consuete modalità; i conguagli passivi, ritenuti in linea di massima improbabili, devono essere evidenziati e recuperati sulle prime rimesse successive.
Riscossione quote sindacali con modello DM 10
Dal 1989 le SAP capoluogo di provincia devono calcolare in sede di rendicontazione annuale il rimborso spese applicando il costo unitario sul numero dei modelli DM 10 elaborati nell’anno di riferimento che contengano contributi sindacali, escludendo i moduli riscossi in anni precedenti al 1989. Per FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS il costo unitario va applicato solo sui moduli contenenti esclusivamente contributi COVELCO e non anche ASCOM. Le SAP non capoluogo trasmettono i dati alla Sede capoluogo. Il costo unitario è pari a Lit. 1.410,89 per il 1989 e a Lit. 1.504,01 per il 1990; sugli acconti mensili vanno detratti il rimborso spese e il relativo aggio IVA nelle stesse misure dell’anno precedente.
Riscossione quote associative con bollettino di conto corrente postale
Il nuovo sistema è in vigore dal 1 gennaio 1989. Il costo unitario di ciascun bollettino è di Lit. 460,36 per il 1989 e di Lit. 490,74 per il 1990. Ogni annullamento di addebito non dovuto a errore dell’Istituto comporta un onere di Lit. 3.038,53 per il 1989 e di Lit. 3.239,07 per il 1990.
Competenze delle strutture e trattamento fiscale
Per le convenzioni con Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, C.N.A. e C.A.S.A., a seguito della modifica degli articoli 4, 5 e 6, la tenuta e definizione dei rapporti finanziari, inclusa la determinazione dei costi, sono curati direttamente dalla Sede Centrale. Tutti gli importi addebitati a titolo di spese devono essere assoggettati alle imposizioni fiscali previste dalle norme vigenti alla data di liquidazione.
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