Circolare numero 42 del 18-2-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare determina, per l'anno 1991, le nuove retribuzioni convenzionali e i contributi orari o periodici dovuti per diverse categorie assicurate: lavoratori domestici e familiari, personale domestico extra comunitario, pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, e apprendisti. Gli importi sono adeguati sulla base dell'aumento del costo della vita ISTAT del 6,9% e tengono conto delle aliquote vigenti per SSN, Fondo di garanzia TFR, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, malattia, maternità e infortuni. Per gli apprendisti viene inoltre confermata la disciplina di riparto degli oneri tra Regioni e Ministero del Lavoro per le aziende artigiane.
Aggiornamento contributi 1991 per domestici, extra comunitari, pescatori e apprendisti
Aggiornamento contributivo 1991 per diverse categorie di lavoratori
La circolare definisce, per effetto dell'incremento dell'indice ISTAT del costo della vita pari al 6,9%, le retribuzioni convenzionali e i contributi dovuti dal 1 gennaio 1991 per lavoratori domestici, lavoratori domestici extracomunitari, pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, nonché per gli apprendisti. Il documento recepisce inoltre le aliquote e le quote vigenti per SSN, Fondo di garanzia TFR, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, malattia, maternità e infortuni, fornendo gli importi aggiornati e i criteri di riparto.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 895 del 30 dicembre 1980, gli importi delle retribuzioni orarie vengono adeguati in relazione alle variazioni del costo della vita e arrotondati alle dieci lire per eccesso. Per il 1991, applicato l'aumento del 6,9%, le retribuzioni convenzionali orarie sono fissate come segue:
- L. 3.810 per retribuzioni effettive fino a L. 5.400;
- L. 5.400 per retribuzioni effettive superiori a L. 5.400 e fino a L. 8.100;
- L. 8.100 per retribuzioni effettive superiori a L. 8.100.
Su tali basi sono determinati i contributi orari dovuti dai datori di lavoro per il personale domestico dal 1 gennaio 1991:
- fino a L. 5.400: L. 1.277 con quota CUAF inclusa, L. 1.086 senza quota CUAF;
- da L. 5.401 a L. 8.100: L. 1.809 con quota CUAF inclusa, L. 1.539 senza quota CUAF;
- oltre L. 8.100: L. 2.714 con quota CUAF inclusa, L. 2.309 senza quota CUAF.
La cifra tra parentesi indica la quota a carico del lavoratore. Per il dettaglio analitico e la tabella dei coefficienti di ripartizione la circolare rinvia agli allegati 1 e 3.
Lavoratori domestici extracomunitari
Per i lavoratori extra comunitari trova applicazione l'art. 13 della legge n. 943 del 30 dicembre 1986, che prevede un contributo aggiuntivo dello 0,50% sulle retribuzioni di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969. Poiché per il lavoro domestico sono previste fasce di retribuzione convenzionale, il contributo ulteriore viene calcolato su tali fasce.
Dal 1 gennaio 1991 i contributi orari dovuti dai datori di lavoro che occupano personale domestico extracomunitario sono pari a:
- fino a L. 5.400: L. 1.296 con quota CUAF inclusa, L. 1.105 senza quota CUAF;
- da L. 5.401 a L. 8.100: L. 1.836 con quota CUAF inclusa, L. 1.566 senza quota CUAF;
- oltre L. 8.100: L. 2.754 con quota CUAF inclusa, L. 2.349 senza quota CUAF.
Anche in questo caso la cifra tra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore; per i coefficienti di ripartizione si rinvia all'allegato 4.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la misura giornaliera del salario medio convenzionale, fissata dal 1 gennaio 1990 in L. 24.810, viene aggiornata a L. 26.530 applicando l'aumento del 6,9% e arrotondando alle dieci lire per eccesso. Ne consegue che la retribuzione convenzionale mensile è stabilita, dal 1 gennaio 1991, in L. 663.000, ottenuta arrotondando alle mille lire il prodotto di L. 26.530 per 25 giornate.
Su tale retribuzione devono essere calcolati i contributi per il 1991 relativi ai pescatori associati in cooperativa. La circolare conferma inoltre, in mancanza di nuove disposizioni legislative, il contributo di malattia già fissato per il 1990 in L. 2.400 mensili ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 86/1988 convertito nella legge n. 160/1988.
L'importo complessivo del contributo mensile dovuto dai pescatori autonomi per il 1991 è pari a L. 75.264, articolato come segue:
- F.P.L.D.: base L. 730, adeguamento L. 57.747;
- Tbc: base L. 66, integrativo L. 13.260;
- ex ENAOLI: base L. 66, integrativo L. 995;
- malattia: L. 2.400.
La circolare richiama inoltre quanto già precisato con la circolare RCV del 12 gennaio 1988 in relazione al comma 19 dell'art. 5 della legge n. 863/1984.
Apprendisti
Per gli apprendisti, in applicazione dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e a seguito dell'aumento del costo della vita del 6,9%, i contributi per il 1991 sono determinati come segue:
- F.P.L.D.: L. 3.344, di cui L. 104 da valere come contributo base;
- assicurazione contro la tubercolosi: L. 100;
- cassa unica assegni familiari: L. 40.
Resta confermato il contributo di malattia di L. 240 settimanali, già fissato per il 1990 dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 86/1988 convertito nella legge n. 160/1988. Restano altresì fermi il contributo di maternità di L. 32 settimanali e quello contro gli infortuni di L. 180 settimanali.
Pertanto, dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, l'importo complessivo dovuto è pari a:
- L. 3.936 settimanali per i lavoratori soggetti anche all'assicurazione contro gli infortuni;
- L. 3.756 settimanali per i lavoratori esclusi dall'assicurazione contro gli infortuni.
Riparto degli oneri per gli apprendisti delle aziende artigiane e aliquote applicabili
Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, salvo il contributo di maternità di L. 32, gli oneri contributivi restano a carico delle Regioni ai sensi dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con eccezione di Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, per le quali resta a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
La circolare ricorda infine che, a seguito dell'art. 21 della legge n. 41/1986, agli apprendisti si applicano l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e la contribuzione per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, ma con riduzioni rispetto ai lavoratori comuni. Considerate le aliquote vigenti per la generalità dei lavoratori, pari al 7,29% per l'IVS e allo 0,90% per il SSN, sulle retribuzioni degli apprendisti si applica dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1991 l'aliquota complessiva del 4,69%, suddivisa in 4,29% IVS e 0,40% SSN.
Punti principali
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Dal 1 gennaio 1991 le retribuzioni convenzionali orarie sono rivalutate del 6,9% e arrotondate alle dieci lire per eccesso. Sono fissate a L. 3.810 per retribuzioni effettive fino a L. 5.400, a L. 5.400 per retribuzioni superiori a L. 5.400 e fino a L. 8.100, e a L. 8.100 per retribuzioni superiori a L. 8.100. In base a tali fasce, i contributi orari dovuti dai datori di lavoro per il personale domestico sono determinati in L. 1.277 con quota CUAF inclusa e L. 1.086 senza CUAF per la prima fascia, L. 1.809 con CUAF e L. 1.539 senza CUAF per la seconda, L. 2.714 con CUAF e L. 2.309 senza CUAF per la terza. Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore.
Lavoratori domestici extra comunitari
Per i lavoratori domestici extracomunitari si applica anche il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto dall'art. 13 della legge n. 943/1986, calcolato sulle retribuzioni convenzionali delle fasce domestiche. Dal 1 gennaio 1991 i contributi orari dovuti sono pari a L. 1.296 con CUAF e L. 1.105 senza CUAF per la prima fascia, L. 1.836 con CUAF e L. 1.566 senza CUAF per la seconda, L. 2.754 con CUAF e L. 2.349 senza CUAF per la terza. Anche in questo caso la cifra tra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958 la misura giornaliera del salario medio convenzionale è elevata a L. 26.530, calcolata sul valore 1990 di L. 24.810 aumentato del 6,9% e arrotondato alle 10 lire. La retribuzione convenzionale mensile è quindi fissata in L. 663.000 dal 1 gennaio 1991. Su tale base si calcolano i contributi dovuti dai pescatori associati in cooperativa; per il 1991 è confermato il contributo di malattia di L. 2.400 mensili. L'importo complessivo del contributo mensile per i pescatori autonomi è pari a L. 75.264, con specifica ripartizione tra F.P.L.D., Tbc, ex ENAOLI e malattia.
Apprendisti
Per l'anno 1991 i contributi dovuti per gli apprendisti, in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160/1975, risultano pari a F.P.L.D. L. 3.344, di cui L. 104 a titolo di contributo base, assicurazione contro la tubercolosi L. 100 e cassa unica assegni familiari L. 40. Restano confermati il contributo di malattia di L. 240 settimanali, il contributo di maternità di L. 32 settimanali e quello contro gli infortuni di L. 180 settimanali. Il totale dei contributi dovuti dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991 è quindi di L. 3.936 settimanali per i lavoratori assicurati anche contro gli infortuni e di L. 3.756 per quelli esclusi.
Apprendisti delle aziende artigiane e riparto degli oneri
Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, salvo il contributo di maternità di L. 32, gli oneri contributivi restano a carico delle Regioni ai sensi dell'art. 16 della legge n. 845/1978, con eccezione di Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, per le quali l'onere resta a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La circolare ricorda inoltre che, a seguito della legge n. 41/1986, agli apprendisti si applicano l'assicurazione generale obbligatoria IVS e la contribuzione per il SSN, ma con riduzione di tre punti dell'aliquota IVS e di 0,50 punti della quota SSN; per il 1991 l'aliquota complessiva applicabile è quindi pari al 4,69% (4,29% IVS e 0,40% SSN).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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