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Circolare

Circolare numero 45 del 19-2-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti interpretativi su varie questioni relative alla concessione e riliquidazione delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori marittimi, con particolare riferimento alla legge n. 413/1984. Viene inoltre trasmesso un nuovo prospetto per l’attribuzione dei codici di diritto a pensione nelle liquidazioni e riliquidazioni delle pensioni di categoria PM, che sostituisce quello precedente e aggiorna le istruzioni operative alla luce dei chiarimenti intervenuti.

Chiarimenti sulle pensioni dei lavoratori marittimi e nuovo prospetto dei codici di diritto a pensione

Chiarimenti in materia di prestazioni pensionistiche per lavoratori marittimi

La circolare interviene su alcune questioni generali relative alla concessione e alla riliquidazione delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori marittimi, richiamando la disciplina della legge n. 413/1984 e coordinandola con la precedente normativa. Viene inoltre trasmesso un nuovo prospetto per l’attribuzione dei codici di diritto a pensione nelle liquidazioni e riliquidazioni delle pensioni di categoria PM, che sostituisce quello già diffuso nel 1987.

Riliquidazione delle pensioni marittime ex art. 36, comma 4, legge n. 413/1984

Per le pensioni liquidate ai sensi degli artt. 31, 33 e 34 della legge n. 413/1984, quando la riliquidazione avviene con il computo anche di periodi di attività diversa dalla navigazione, il trattamento originario non viene annullato, ma soltanto ricalcolato con nuova decorrenza e su una diversa base contributiva e retributiva.

La posizione assicurativa marittima già utilizzata per la liquidazione iniziale resta invariata e viene semplicemente integrata con:

  • periodi di assicurazione non marittima;
  • contributi versati dopo la decorrenza della pensione.

Ne consegue che non deve essere effettuato il prolungamento dei periodi di navigazione, ai sensi degli artt. 24 e 25 della stessa legge, nel periodo compreso tra la decorrenza della prima pensione e quella della pensione riliquidata.

Pensioni anticipate di vecchiaia e per inabilità alla navigazione

Per le pensioni anticipate di vecchiaia o per inabilità alla navigazione che, a seguito del confronto previsto dall’art. 58 della legge n. 413/1984, siano state poste in pagamento secondo la misura più favorevole risultante dall’applicazione della vecchia normativa, il successivo sviluppo del rapporto pensionistico deve avvenire nell’ambito del sistema prescelto.

Quando l’interessato matura i requisiti per la pensione nel regime comune, anche se successivamente al 30.09.1989, la prestazione è assoggettabile all’art. 20 della legge n. 658/1967, in conformità al comma 3 dell’art. 36 della legge n. 413/1984, per valorizzare la contribuzione relativa ad attività non marittima. In tali ipotesi deve essere attivata la procedura CI50P.

Decorrenza della pensione per i piloti dei porti

Le istruzioni richiamate dalla circolare n. 138/2088/PMT/221 dell’8.9.1987 vengono rettificate.

La decorrenza della pensione spettante ai piloti dei porti, sia essa di vecchiaia, anzianità o invalidità, è fissata:

  • al primo giorno del mese successivo;
  • alla data di cancellazione dalla Corporazione dei Piloti dei porti;
  • data che deve risultare dal decreto emanato dalla Capitaneria di Porto competente.

Rettifica sulla pensione privilegiata

Viene corretto un dato contenuto nella circolare n. 202 del 27.09.1989, paragrafo 3.2, punti c) e d), relativi alla pensione privilegiata per inabilità alla navigazione e alla pensione ai superstiti di marittimo deceduto per causa di servizio.

Il requisito corretto è pari a:

  • 1040 contributi settimanali;
  • corrispondenti a 20 anni;

anziché 1020.

Nuovo prospetto per l’attribuzione dei codici di diritto a pensione

La circolare trasmette un nuovo prospetto per facilitare le SAP nell’individuazione delle fattispecie e nell’applicazione dei codici di diritto a pensione nelle liquidazioni e riliquidazioni delle pensioni di categoria PM.

Rispetto al prospetto precedente, le colonne riguardano:

  • il tipo di pensione;
  • la decorrenza della pensione PM;
  • la data di maturazione dei requisiti AGO;
  • la possibilità di riliquidazione ex art. 58 della legge n. 413/1984 e il relativo codice di liquidazione;
  • la riliquidazione ex art. 36, comma 4, per l’utilizzo di contribuzione non di navigazione, nei casi di pensione liquidata secondo la legge n. 413/1984 con applicazione del comma 5;
  • la ricostituzione ex art. 20 della legge n. 658/1967 per i trattamenti liquidati secondo la vecchia normativa.

La riliquidazione viene indicata come "impropria" nei casi di pensione liquidata secondo le vecchie norme, quando non deve trovare applicazione il beneficio del comma 5 dell’art. 36.

Regime transitorio e decorrenze da considerare

In coerenza con la circolare n. 3 del 3.1.1990, viene precisato che tutte le date prima indicate come 31.8.1989 devono intendersi sostituite con 30.9.1989, e quelle 1.9.1989 con 1.10.1989.

Inoltre, dopo il 30.9.1989, nella categoria PM restano evidenziate soltanto:

  • le prestazioni di reversibilità;
  • le prestazioni di cui agli artt. 30, 31, 33 e 34 della legge n. 413/1984.

Le pensioni di vecchiaia, anzianità e indirette sono invece attribuite nell’ambito della categoria AGO.

Utilizzazione della contribuzione non marittima

La circolare chiarisce che, al momento del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione nel regime comune, l’utilizzazione della contribuzione non marittima avviene secondo il sistema applicabile in concreto:

  • se opera la disciplina delle nuove norme, si procede alla riliquidazione ex art. 36, comma 4, con revoca della pensione PM e liquidazione della pensione AGO alla relativa decorrenza;
  • se opera la disciplina delle vecchie norme, si procede alla ricostituzione ex art. 20 della legge n. 658/1967.

In caso di riliquidazione ex art. 36, comma 5, l’importo della pensione AGO non può essere inferiore a quello della pensione PM già in godimento nel mese precedente la decorrenza della pensione AGO. Tale garanzia non si applica nei casi di riliquidazione "impropria".

Per la costituzione della posizione assicurativa unificata da utilizzare per il calcolo della pensione AGO è prevista la procedura automatizzata con codice di diritto 3, secondo le istruzioni operative della circolare n. 202 del 27.9.1989.

La prestazione ex art. 20 della legge n. 658/1967, tramite procedura CI50P, deve invece essere determinata tenendo conto della posizione assicurativa non marittima e di quella marittima costituita secondo la normativa previgente alla legge n. 413/1984, senza:

  • prolungamenti;
  • raddoppi di guerra;
  • computo della navigazione estera;
  • computo della navigazione in ruolo organico sulle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato.

Indicazioni specifiche per le principali fattispecie

La circolare elenca poi le regole applicabili alle diverse categorie di pensione.

Pensioni liquidate anteriormente al 1.1.1980

Al verificarsi dei requisiti secondo le norme comuni, la prestazione AGO va concessa ai sensi dell’art. 20 della legge n. 658/1967 con modello CI50P:

  • in ogni caso, se si tratta di pensione VM, VM/ANT, VM/ANZ o FM;
  • per la pensione IM, solo se i requisiti AGO sono stati conseguiti prima dell’1.9.1984, poiché da tale data, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 413/1984, vi è incompatibilità tra pensione di inabilità alla navigazione e prestazione ex legge n. 222/1984.

Pensione VM/ANT con meno di 55 anni

La pensione può essere liquidata soltanto nel periodo transitorio. Può essere riliquidata:

  • ex art. 58 della legge n. 413/1984, con codice 5, al compimento dei 55 anni anteriormente al 1.10.1989;
  • con codice 4, al raggiungimento del requisito AGO per anzianità (1820 contributi) anteriormente al 1.9.1984, oppure per requisito di età anteriormente al 1.10.1989.

Dopo il 1.10.1989 non può essere riliquidata ai sensi dell’art. 36, commi 4 e 5, perché liquidata secondo le vecchie norme e non ex art. 31 della legge n. 413/1984; può però essere ricostituita ex art. 20 della legge n. 658/1967 al compimento dei requisiti AGO. È inoltre possibile, durante il periodo transitorio, una riliquidazione "impropria" ex art. 36, comma 4, senza applicazione del comma 5, se il diritto AGO matura tra il 1.9.1984 e il 30.9.1989.

Pensione VM/ANT con più di 55 anni

Se il requisito AGO è maturato anteriormente al 1.9.1984, la pensione può essere riliquidata ex art. 58 con codice 1, quando il requisito AGO coincide con quello PM, oppure con codice 4, quando il requisito AGO è raggiunto dopo la decorrenza della pensione marittima.

La pensione già riliquidata con codice 1 o 4 non è più assoggettabile a riliquidazione ex art. 36, comma 4, ma solo a ricostituzione con CI50P se il calcolo secondo le vecchie norme risulta più favorevole.

Durante il periodo transitorio, se liquidata con codice 2, può essere riliquidata al conseguimento dei requisiti AGO ex art. 36, comma 4 e 5, oppure ricostituita ex art. 20 della legge n. 658/1967, a seconda del sistema di calcolo applicato. Dopo il 1.10.1989 può essere liquidata solo secondo le nuove norme e riliquidata ex art. 36, comma 4, al raggiungimento dei requisiti AGO.

Pensione VM/ANZ

Se liquidata con codice 1 o 4, non è più riliquidabile ex art. 36, comma 4, ma soltanto ricostituibile con CI50P, quando il calcolo secondo le vecchie norme è più favorevole.

Se il requisito AGO viene conseguito dopo il 30.9.1989 e non è più possibile la riliquidazione ex art. 58, la pensione può essere ricostituita con la procedura CI50P.

Pensione IM

Se il requisito AGO è conseguito prima del 31.8.1984, la pensione può essere riliquidata ex art. 58 con codice 1 o 4.

Se il requisito AGO per invalidità è conseguito dopo il 31.8.1984, può essere chiesta la pensione AGO ex legge n. 222/1984, previa revoca della pensione IM.

Se il requisito AGO per età o anzianità è conseguito dopo il 31.8.1984, la pensione IM liquidata con codice 2 può essere:

  • riliquidata ex art. 36, comma 4, se il calcolo è con le nuove norme;
  • ricostituita ex art. 20 della legge n. 658/1967, se il calcolo è con le vecchie norme.

Se il requisito dell’età coincide con la decorrenza della pensione IM, la pensione è liquidata con codice 1 e, fino al 1.10.1989, si applica anche l’art. 20 della legge n. 658/1967.

Per decorrenze successive al 1.10.1989, quando il requisito AGO viene maturato dopo la pensione IM, la liquidazione avviene con codice 2 e la successiva riliquidazione segue l’art. 36, comma 4; quando invece il requisito dell’età è già maturato alla decorrenza della IM, si applica il codice 1.

Pensione di riversibilità

Per la riversibilità si distinguono diverse ipotesi:

  • se la pensione diretta è liquidata anteriormente al 1.1.1980, la prestazione deve essere ricostituita con CI50P dalla decorrenza della FM per il computo della contribuzione non marittima;
  • se la diretta è liquidata tra il 1.1.1980 e il 31.8.1989 e il decesso avviene prima del 31.8.1989, la pensione va riliquidata con codice 4 dalla decorrenza della FM e, dalla stessa data, ricostituita ex art. 20 della legge n. 658/1967 per il trattamento più favorevole;
  • se la diretta è liquidata tra il 1.1.1980 e il 31.8.1989 e il decesso avviene dopo il 30.9.1989, la ricostituzione avviene ex art. 20 della legge n. 658/1967 se la diretta è stata liquidata con codice 0 o se è in pagamento il trattamento calcolato con le vecchie norme; se invece la diretta è stata liquidata con codici 2 o 5 ed è in pagamento il calcolo con le nuove norme, si procede con codice 4;
  • se la diretta è liquidata dopo il 30.9.1989, la riversibilità va riliquidata con codice 4 dalla decorrenza della FM, poiché il requisito AGO si verifica con il decesso;
  • per la FM indiretta, tra il 1.1.1980 e il 1.10.1989, la pensione va liquidata con codice 1 e ricostituita con CI50P per il trattamento più favorevole;
  • nei casi di pensione privilegiata o liquidata ai sensi dell’art. 30 della legge n. 413/1984 per scomparsa in mare, con decorrenza successiva al 1.10.1989, la liquidazione avviene con codice 1.

Sintesi operativa

Nel complesso, la circolare uniforma il trattamento delle principali fattispecie pensionistiche marittime, chiarendo quando prevalga la riliquidazione secondo la legge n. 413/1984 e quando invece occorra la ricostituzione ex art. 20 della legge n. 658/1967. Il criterio decisivo è la combinazione tra la data di maturazione dei requisiti AGO, la decorrenza della pensione PM e l’applicazione del periodo transitorio, con particolare rilievo per la corretta scelta del codice di diritto a pensione e per l’utilizzo della procedura CI50P nei casi di contribuzione non marittima.

Punti principali

Riliquidazione ex art. 36, comma 4, legge n. 413/1984

La riliquidazione della pensione marittima, quando comprende anche periodi di attività non marittima e contributi versati dopo il pensionamento, non elimina il trattamento originario ma comporta un semplice ricalcolo con nuova decorrenza e diversa base contributiva e retributiva. La posizione assicurativa marittima resta invariata e viene soltanto incrementata con i periodi non marittimi e con i contributi post-pensionamento; non deve quindi essere effettuato il prolungamento dei periodi di navigazione tra la prima decorrenza e quella della pensione riliquidata.

Pensioni anticipate di vecchiaia e inabilità alla navigazione: applicazione dell’art. 20 legge n. 658/1967

Per le pensioni anticipate di vecchiaia o per inabilità alla navigazione liquidate con il sistema più favorevole della vecchia normativa, il successivo diritto a pensione nel regime comune consente l’applicazione dell’art. 20 della legge n. 658/1967, in conformità al comma 3 dell’art. 36 della legge n. 413/1984, per valorizzare la contribuzione non marittima. In tali casi va attivata la procedura CI50P e non opera la ricostituzione nell’ambito dell’art. 36, comma 4, quando il trattamento è già stato scelto secondo il vecchio sistema.

Decorrenza della pensione per i piloti dei porti

Le istruzioni precedenti vengono rettificate: la pensione spettante ai piloti dei porti decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di cancellazione dalla Corporazione dei Piloti dei porti, come stabilita dal decreto della Capitaneria di Porto competente, anche se tale data non coincide con quella del decreto.

Rettifica sulla pensione privilegiata

Viene corretta un’indicazione contenuta nella circolare n. 202 del 27.09.1989: nei punti c) e d) del paragrafo 3.2, relativi alla pensione privilegiata per inabilità alla navigazione e alla pensione ai superstiti di marittimo deceduto per causa di servizio, il requisito corretto è di 1040 contributi settimanali, pari a 20 anni, e non 1020.

Nuovo prospetto dei codici di diritto a pensione per le pensioni PM

La circolare introduce un nuovo prospetto per agevolare le SAP nell’individuazione delle fattispecie e nell’uso dei codici di diritto a pensione, sostitutivo di quello trasmesso nel 1987. Le colonne del prospetto riguardano il tipo di pensione, la decorrenza della PM, la data di maturazione dei requisiti AGO, la possibilità di riliquidazione ex art. 58 legge n. 413/1984 con relativo codice, la riliquidazione ex art. 36, comma 4, per contribuzione non di navigazione, e la ricostituzione ex art. 20 legge n. 658/1967 nei casi di vecchia normativa.

Gestione del periodo transitorio e decorrenze

Viene ribadito che, per effetto della circolare n. 3 del 3.1.1990, tutte le date precedentemente indicate come 31.8.1989 devono intendersi sostituite con 30.9.1989 e quelle 1.9.1989 con 1.10.1989. Dopo il 30.9.1989, nella categoria PM restano evidenziate solo le prestazioni di riversibilità e quelle di cui agli artt. 30, 31, 33 e 34 della legge n. 413/1984, mentre le pensioni di vecchiaia, anzianità e indirette confluiscono nella categoria AGO.

Regole per la contribuzione non marittima e per la scelta del sistema di calcolo

L’utilizzazione della contribuzione non di navigazione dipende dal sistema di calcolo scelto ex art. 58 della legge n. 413/1984: se si applicano le nuove norme, si procede alla riliquidazione ex art. 36, comma 4, con revoca della pensione PM e liquidazione della pensione AGO; se invece prevalgono le vecchie norme, si procede alla ricostituzione ex art. 20 legge n. 658/1967. In caso di riliquidazione ex art. 36, comma 5, l’importo della pensione AGO non può essere inferiore a quello della pensione PM in godimento nel mese precedente, mentre tale tutela non opera nelle riliquidazioni "improprie".

Indicazioni specifiche per le diverse categorie di pensione

La circolare dettaglia, per VM/ANT, VM/ANZ, IM e reversibilità, i casi in cui è possibile la riliquidazione ex art. 58, la riliquidazione ex art. 36, comma 4, o la ricostituzione CI50P, distinguendo in base alla data di maturazione dei requisiti AGO, alla decorrenza della pensione PM e al periodo transitorio. Per le pensioni liquidate prima del 1.1.1980, in generale si applica l’art. 20 legge n. 658/1967 con CI50P; per le pensioni IM rileva anche la data dell’1.9.1984 per l’incompatibilità con la pensione ex legge n. 222/1984; per la reversibilità si distingue tra pensioni dirette liquidate prima del 1.1.1980, tra il 1.1.1980 e il 31.8.1989, e dopo il 30.9.1989, con diverse regole di riliquidazione e ricostituzione.

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