Regolamento (UE) 2025/1570
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1570 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica delle informazioni sui dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata certificati e sui dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato certificati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità pratiche con cui gli Stati membri devono notificare alla Commissione le informazioni sui dispositivi certificati per la creazione di firme elettroniche qualificate e di sigilli elettronici qualificati. Definisce un canale elettronico sicuro obbligatorio e indica, in allegato, il contenuto minimo delle notifiche, includendo dati identificativi del dispositivo, del richiedente, dell’organismo di certificazione e della documentazione di certificazione. Il testo si coordina con il regolamento eIDAS (regolamento (UE) n. 910/2014) e precisa che il trattamento dei dati personali resta soggetto al GDPR e, se del caso, alla direttiva ePrivacy. L’applicazione è differita al 19 dicembre 2025 per consentire l’adeguamento del canale tecnico di notifica.
Modalità elettroniche e contenuto minimo per la notifica alla Commissione delle informazioni sui dispositivi certificati per la creazione di firme elettroniche qualificate e sigilli elettronici qualificati, nonché sulle eventuali cancellazioni o modifiche della certificazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono notificare alla Commissione, tramite un canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla stessa, le informazioni relative ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata e ai dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato che siano stati certificati o non siano più certificati dagli organismi di certificazione designati ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014. Si applica alle notifiche iniziali e agli aggiornamenti successivi, comprese le modifiche dello stato di certificazione. Non disciplina direttamente i prestatori o i fabbricanti, ma il flusso informativo tra autorità nazionali e Commissione. Si applica dal 19 dicembre 2025; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modalità di notifica delle informazioni sui dispositivi certificati per firme elettroniche qualificate e sigilli elettronici qualificati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1570 disciplina le modalità operative con cui gli Stati membri devono notificare alla Commissione le informazioni sui dispositivi per la creazione di firme elettroniche qualificate e sigilli elettronici qualificati che siano stati certificati, oppure non siano più certificati. La finalità è quella di assicurare una fonte trasparente e affidabile di informazioni sullo stato di certificazione di tali dispositivi, in coerenza con il regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).
Ambito di applicazione e finalità
Il regolamento si applica alle notifiche che gli Stati membri inviano alla Commissione in relazione ai dispositivi certificati ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014, nonché ai successivi aggiornamenti delle informazioni già trasmesse. Il perimetro riguarda sia i dispositivi per la creazione di firme elettroniche qualificate sia quelli per la creazione di sigilli elettronici qualificati; il testo non introduce obblighi diretti per gli operatori privati, ma regola il flusso informativo tra autorità nazionali e Commissione.
Canale di notifica e formato della comunicazione
L’articolo 1 stabilisce che la notifica debba essere effettuata in forma elettronica attraverso un canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla Commissione. Lo stesso canale deve essere utilizzato anche per trasmettere le informazioni aggiornate e i documenti di accompagnamento qualora intervengano modifiche successive alla comunicazione iniziale, incluse le variazioni dello stato di certificazione dei dispositivi.
Contenuto minimo della notifica
L’allegato definisce in modo puntuale il contenuto minimo delle informazioni da trasmettere. In particolare, devono essere indicati:
- l’identificazione del dispositivo, mediante nome del prodotto, riferimenti ai componenti software e hardware configurati, con relative versioni, e versione del dispositivo;
- l’identità dell’organismo che ha chiesto la certificazione;
- la descrizione del dispositivo, inclusa l’indicazione se si tratti di un dispositivo per firma qualificata, per sigillo qualificato o di entrambi, e la categoria di appartenenza tra quelle previste dal testo;
- il certificato di conformità del dispositivo ai requisiti dell’allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014;
- il riferimento alla relazione di certificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 910/2014, che deve restare invariato almeno per il periodo di validità del certificato di conformità;
- l’identità dell’emittente della relazione di certificazione, con riferimento alla qualifica di organismo di certificazione designato da uno Stato membro e conforme ai requisiti dell’articolo 30, paragrafo 3;
- l’URL del sito da cui la relazione di certificazione sia liberamente accessibile;
- la data di inizio effettiva della certificazione, lo stato di certificazione e la data di scadenza;
- l’eventuale intenzione di non continuare la certificazione al termine di quella vigente;
- i dati di contatto dell’organismo designato;
- l’indicazione del metodo di certificazione conforme all’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, lettera a) o b), e, se del caso, il riferimento e l’URL delle procedure alternative notificate alla Commissione.
Documentazione di certificazione e relazioni pertinenti
Oltre ai dati elencati, devono essere trasmesse tutte le pertinenti relazioni di certificazione redatte secondo gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 910/2014. Per ciascuna relazione devono essere forniti il riferimento, l’identità dell’emittente, l’URL di accesso gratuito, la data di rilascio e, se disponibile pubblicamente, la versione del documento sul target di sicurezza relativo al dispositivo o ai suoi componenti oggetto della valutazione.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 19 dicembre 2025. I considerando spiegano tale scelta con la necessità di concedere alla Commissione tempo sufficiente per adattare il canale esistente di notifica.
Profili di protezione dei dati
Il testo chiarisce che il regolamento (UE) 2016/679 si applica a tutte le attività di trattamento di dati personali svolte a norma del regolamento stesso e che, se del caso, si applica anche la direttiva 2002/58/CE. È inoltre richiamata la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, a conferma dell’attenzione ai profili di data protection connessi alla gestione delle notifiche.
Disposizioni principali
Obbligo di notifica elettronica
L’articolo 1, paragrafo 1, prevede che la notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 contenga almeno le informazioni indicate nell’allegato ed է effettuata in forma elettronica tramite un canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla Commissione.
Aggiornamento delle informazioni e modifiche di certificazione
L’articolo 1, paragrafo 2, impone agli Stati membri di trasmettere, tramite lo stesso canale, le informazioni aggiornate e i relativi documenti di accompagnamento quando intervengano modifiche rispetto alla comunicazione iniziale, incluse le variazioni dello stato di certificazione dei dispositivi.
Contenuto minimo della notifica
L’allegato elenca le informazioni obbligatorie da notificare: identificazione del dispositivo (nome del prodotto, riferimenti ai componenti software e hardware e versione), identità dell’organismo richiedente la certificazione, descrizione del dispositivo e sua categoria, certificato di conformità ai requisiti dell’allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014, riferimento alla relazione di certificazione ex articolo 30, identità dell’emittente, URL per l’accesso gratuito alla relazione, data di inizio, stato e scadenza della certificazione, intenzione di non proseguire la certificazione, dati di contatto dell’organismo designato, indicazione del metodo di certificazione ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, lettera a) o b), e, se del caso, procedure alternative notificate alla Commissione.
Documentazione di certificazione da allegare
L’allegato richiede, inoltre, tutte le relazioni di certificazione pertinenti redatte secondo gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 910/2014, con riferimento a ciascuna relazione, identificazione dell’emittente, URL di accesso gratuito, data di rilascio e, se pubblicamente disponibile, versione del documento sul target di sicurezza.
Data di applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 19 dicembre 2025.
Protezione dei dati e coordinamento con altri atti
Nei considerando si precisa che il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali e che, se del caso, si applica anche la direttiva 2002/58/CE. È inoltre richiamata la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
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