Cassazione Penale, Sentenza n. 30365/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, riqualificando i fatti come reato di cui all'art. 319‑quater c.p., ha annullato l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Nocera Inferiore nei confronti di Giovanni Faggiano (curatore fallimentare) e coindagati. Il PM deduce violazione di legge per ritenuta errata applicazione dell'art. 319‑quater c.p. vs. la fattispecie di tentata concussione (art. 317 c.p. e art. 319 c.p.), contesta la valutazione sulla partecipazione dei coindagati (richiamando art. 117 c.p. sul concorso) e censura la valutazione della credibilità delle persone offese alla stregua delle regole di cui all'art. 192 c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero per tardività: l'atto era stato depositato il giorno di scadenza alle ore 13:40, oltre l'orario di apertura al pubblico (8:30-12:30) della cancelleria del Tribunale del riesame di Salerno; ai sensi dell'art. 172, comma 6, c.p.p. il termine si considera scaduto con la chiusura al pubblico e la tardività non è stata sanata. Per tale ragione non sono state esaminate le censure di merito sulla riqualificazione del fatto e sulle questioni di prova/credibilità; pertanto l'ordinanza impugnata resta confermata e i provvedimenti di liberazione rimangono inefficaci nei confronti del ricorrente.
Norme richiamate
art. 319‑quater c.p.
Norma contestata nella riqualificazione del fatto dal Tribunale di Salerno; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione penalistica perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività.
art. 319 c.p. (concussione)
Richiamata nelle difese di merito (confine tra concussione e induzione indebita); la Corte non ha valutato la correttezza della qualificazione giuridica della condotta per motivi processuali.
art. 317 c.p. (tentata concussione)
Violazione prospettata nella contestazione originaria; la pronuncia di merito sulla configurabilità della fattispecie è stata omessa in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
art. 117 c.p.
Riferito dal ricorrente in ordine al concorso esterno/partecipazione dei coindagati; la Corte non si è pronunciata sul punto per essere il ricorso temporalmente inammissibile.
art. 172, comma 6, c.p.p.
"il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un Ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico"
La Corte interpreta la norma in senso formale: il rispetto dell'orario di apertura al pubblico è decisivo anche per il Pubblico Ministero; un deposito materiale oltre l'orario di apertura nel giorno di scadenza è tardivo e rende inammissibile l'impugnazione, indipendentemente dalla presenza di personale in servizio.
art. 192 c.p.p.
Invocato in relazione al trattamento della credibilità delle dichiarazioni; la Corte non ha analizzato l'applicazione di questa norma nel merito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 33 L. fall. (relazione ex art. 33 legge fallimentare)
Richiamato nel motivo di merito in ordine alla redazione di una relazione del curatore; la rilevanza probatoria della relazione è stata discussa nel processo di merito ma non esaminata dalla Corte di legittimità a causa dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- I termini processuali soggetti all'art. 172, comma 6, c.p.p. scadono con la chiusura al pubblico dell'ufficio: è essenziale rispettare l'orario di apertura al pubblico per depositi cartacei, anche nel giorno di scadenza.
- Il Pubblico Ministero non è esentato dall'osservanza dell'orario di apertura al pubblico: il deposito oltre l'orario può determinare l'inammissibilità del gravame.
- Quando si deposita un atto nel giorno di scadenza, è raccomandabile utilizzare modalità elettroniche (PEC) che attestino la tempestività, o comunque verificare e documentare l'orario ufficiale di apertura/chiusura dell'ufficio giudiziario.
- Se si contesta un provvedimento per vizi di diritto o di valutazione probatoria, è inutile iniziare l'analisi di merito prima di aver accertato la regolarità formale e temporale dell'impugnazione: le questioni processuali preliminari possono determinare l'inammissibilità.
- Nelle impugnazioni penali la riqualificazione della fattispecie (es. fra concussione, induzione indebita, ecc.) è valutazione di merito che richiede accertamento dei gravi indizi; tuttavia, anche la migliore censura di merito può essere vanificata da vizi formali nell'impugnazione.
- Chi intende far valere la tardività dell'atto di controparte dovrebbe procurare e produrre documentazione ufficiale (orari pubblicati, attestazioni della cancelleria) per sostenere l'eccezione processuale.
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