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Sentenza

Sentenza n. 1035/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 2512/2024 del 30.12.2024, notificato in data 25.02.2025, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente in data 01.09.2023; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente o, comunque, connesso al predetto provvedimento di rigetto;

Giustizia amministrativa202500629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato dalla Questura sulla rinuncia al corso di laurea presso il Politecnico di Torino per il quale era stato autorizzato l'ingresso in Italia. Con il primo e il secondo motivo, dedotti congiuntamente, ha denunciato violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando che l'Amministrazione non aveva considerato che la rinuncia al corso originario era intervenuta contestualmente all'iscrizione a un diverso corso di laurea presso l'Università degli Studi di Torino. Ha inoltre dedotto che l'iscrizione al nuovo corso, gli esami sostenuti e superati e gli adempimenti compiuti dai due Atenei dimostravano la prosecuzione effettiva del percorso di studi. Il ricorrente ha contestato anche la mancata attivazione del soccorso istruttorio e l'assunto secondo cui la mancata produzione dell'autorizzazione dell'Ateneo di provenienza al cambio di facoltà costituirebbe automaticamente causa ostativa al rinnovo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto che l'art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 consenta il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio anche quando lo straniero prosegua il percorso mediante iscrizione a un corso diverso da quello per il quale era entrato in Italia. La Questura ha illegittimamente fondato il diniego esclusivamente sulla rinuncia al corso originario, senza valutare l'iscrizione al nuovo corso di laurea presso altro Ateneo, circostanza dedotta anche in sede procedimentale e documentata in giudizio. Il Collegio ha inoltre escluso che la mancata produzione dell'autorizzazione dell'Ateneo di provenienza fosse automaticamente ostativa, rilevando che l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 l. n. 241/1990, in attuazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Il nuovo esercizio del potere dovrà rispettare gli effetti conformativi della sentenza. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'istituzione, […]

    La disposizione consente allo studente straniero di cambiare corso di studi dopo l'ingresso in Italia e di chiedere il rinnovo del permesso per motivi di studio, purché il nuovo percorso costituisca prosecuzione degli studi e siano valutati gli elementi rilevanti del caso concreto.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    Il soccorso istruttorio impone all'Amministrazione di consentire la regolarizzazione o integrazione degli elementi necessari, quando la documentazione prodotta non consenta una decisione corretta sulla domanda.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    I principi di collaborazione e buona fede vincolano l'Amministrazione anche nella valutazione delle istanze di rinnovo e impongono un esame sostanziale della situazione rappresentata dal privato.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il rimborso del contributo unificato a carico dell'Amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio non richiede necessariamente l'identità tra il corso di studi per il quale lo straniero è entrato in Italia e quello successivamente frequentato; il cambio di corso può costituire prosecuzione degli studi ai sensi dell'art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998.
  • È illegittimo respingere l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio sulla sola base della rinuncia al corso originario, senza valutare l'iscrizione dello straniero a un diverso corso di laurea e gli ulteriori elementi comprovanti l'effettiva prosecuzione del percorso formativo.
  • La mancata produzione dell'autorizzazione dell'Ateneo di provenienza al cambio di corso non costituisce automaticamente causa ostativa al rinnovo quando l'Amministrazione disponga di elementi idonei a dimostrare il passaggio a un nuovo corso e gli Atenei abbiano posto in essere gli adempimenti relativi alla cessazione e alla nuova iscrizione.
  • Prima di adottare un diniego fondato su carenze documentali rilevanti, l'Amministrazione deve valutare l'attivazione del soccorso istruttorio, in applicazione dell'art. 6 l. n. 241/1990 e dei principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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