Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4714/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso principale del Ministero censurava la sentenza d'appello per avere riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria fino alla data di pubblicazione della sentenza, nonostante l'Amministrazione sostenesse che le somme dovute erano state integralmente pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale articolato in due motivi: (1) omesso esame di fatto decisivo relativo alla data di proposizione della domanda giudiziale (la Corte d'appello aveva indicato il 17 novembre 1992 mentre la relata di notifica dimostrava il 17 marzo 1992); (2) censura per aver riconosciuto il maggior danno fino alla pubblicazione della sentenza anziché fino al saldo effettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale (errore sulla data di decorrenza della domanda), cassando la sentenza impugnata nei limiti necessari e rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma per il ricalcolo del maggior danno da svalutazione tenendo conto della corretta data di notifica (17 marzo 1992) e degli effettivi pagamenti eseguiti. Il secondo motivo incidentale è stato respinto: la Corte ha confermato il principio secondo cui il riconoscimento del maggior danno da svalutazione non è automatico fino al pagamento effettivo ma richiede prova, anche presuntiva, del pregiudizio da indisponibilità delle somme, e normalmente può essere liquidato fino alla data di pubblicazione della sentenza. Il ricorso principale del Ministero è stato assorbito per le ricadute del primo motivo incidentale. La causa è stata rinviata per nuovo esame e regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge 6 dicembre 1971, n. 1066

    Norma di riferimento per l'indennizzo per esproprio o confisca di aziende all'estero; utilizzata come titolo normativo della pretesa indennitaria degli attori

  • legge 26 gennaio 1980, n. 16

    Ulteriore norma disciplinante l'indennizzo dovuto per la perdita di aziende all'estero; quadro normativo della domanda

  • legge 5 aprile 1985, n. 135, art. 4

    Usata per ragguagliare la rivalutazione monetaria (coefficiente previsto dall'art. 4) ai fini della liquidazione dell'indennizzo

  • legge 29 gennaio 1994, n. 98, art. 1

    La norma che introduceva l'ipotesi di riconoscimento dell'avviamento pari al 30% è stata interpretata come non automatica: il riconoscimento dell'avviamento richiede una valutazione discrezionale di carattere equitativo legata alle difficoltà probatorie

  • art. 1224, secondo comma, cod. civ.

    art. 1224, secondo comma c.c.

    Rilevante per la disciplina degli interessi e del risarcimento per il ritardo; il ricorso principale contestava l'applicazione della norma in relazione al periodo considerato per il maggior danno da svalutazione

  • art. 1219, secondo comma, cod. civ.

    art. 1219, secondo comma c.c.

    Richiamato per escludere l'ipotesi di mora ex re quando l'obbligazione non deriva da fatto illecito e non è pagabile presso il domicilio del creditore; implicazioni sulla decorrenza degli interessi moratori

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Consente il sindacato in Cassazione sugli accertamenti di fatto che costituiscono fatti storici decisivi per la decisione; la Corte ha ritenuto inesclusa la possibilità di esaminare la questione sulla data di proposizione della domanda

  • art. 336, primo comma, cod. proc. civ.

    art. 336, primo comma c.p.c.

    Norma che autorizza la cassazione parziale e il rinvio; utilizzata per motivare la cassazione e il rinvio alla Corte d'appello per il ricalcolo del maggior danno

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi richiamati)

    Cass., Sez. III, 21/01/2005; Cass., Sez. I, 20/06/2000, n. 8371

    Principi richiamati secondo cui il maggior danno per svalutazione non è riconoscibile automaticamente fino al pagamento effettivo ma è un risarcimento che richiede prova, e che non è prevedibile una rivalutazione futura dell'inflazione

Massime di principio

  • La decorrenza degli interessi e del maggior danno per ritardo, in assenza di costituzione in mora, è generalmente la data di proposizione della domanda giudiziale: è importante accertare correttamente la data di notifica dell'atto introduttivo.
  • Il riconoscimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria non è automatico fino al pagamento effettivo: il danno supplementare richiede prova, anche presuntiva, dell'effettiva incapacità del creditore di impiegare utilmente le somme o dei costi sostenuti per reperire credito; di norma la liquidazione può essere operata fino alla data di pubblicazione della sentenza a meno che non risulti diversamente.
  • Se in esecuzione di una sentenza di primo grado il debitore ha pagato integralmente, tale pagamento va considerato nel ricalcolo del maggior danno in caso di riforma successiva: il periodo di responsabilità va parametrato alla data di notifica, al pagamento effettivo e all'eventuale importo residuo.
  • Il riconoscimento dell'avviamento (es. la percentuale del 30% prevista da talune norme) non è un automatismo: il giudice deve operare una valutazione discrezionale ed equitativa collegata alla prova e alle difficoltà probatorie del caso concreto.
  • In Cassazione è possibile sindacare accertamenti di fatto rilevanti e documentabili (fatti storici) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; dunque questioni sulla data di notifica o di proposizione della domanda, quando decisive, possono essere esaminate in sede di legittimità.
  • In casi di ricalcolo e rinvio il giudice di merito dovrà tener conto sia della corretta data di decorrenza degli interessi sia degli effettivi pagamenti eseguiti, liquidando il maggior danno solo nella misura e per il periodo provato come pregiudizievole per il beneficiario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.