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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4754/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla qualificazione fiscale di un atto del 30.12.2008 con cui il socio Carlo De Benedetti dichiarava la rinuncia parziale a un finanziamento infruttifero erogato alla societa Romed spa (circa 129.000.000 euro). L'Agenzia contestava che la rinuncia costituisse remissione di debito soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale (0,50% ex art. 6 tariffa) come remissione/cessione di credito, mentre il contribuente sosteneva che si trattasse di un versamento in conto capitale o di conferimento diretto finalizzato a evitare perdite e futuri aumenti di capitale, rientrante negli atti societari soggetti a imposta fissa o esenti da registrazione (art. 4, 7 e 9 tariffa allegata al DPR 131/1986). Inoltre è stata sollevata la questione del contraddittorio endo-procedimentale e della legittimità dell'uso del documento repertato presso la sede della società Romed ai fini della registrazione d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso incidentale di De Benedetti. Ha cassato la sentenza della CTR Piemonte e, valutando nel merito, ha ritenuto che la dichiarata rinuncia parziale costituisce remissione di debito e va assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale (0,50%) ai sensi dell'art. 6 della tariffa allegata al DPR 131/1986. Ha inoltre ritenuto infondati i profili relativi al vizio per mancato contraddittorio endo-procedimentale quanto al soggetto terzo (il socio), poiché le garanzie dell'art. 12 legge 27.7.2000 n.212 si riferiscono a chi è destinatario dell'accesso/ispezione presso i locali dell'attività (qui la verifica era stata eseguita presso la sede della società Romed). Ha compensato le spese del giudizio di merito e liquidato le spese di legittimità a carico delle parti soccombenti secondo il dispositivo.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico registro)

    art. 20; art. 4 (tariffa parte I); art. 6 (tariffa parte I); art. 7 (tariffa parte I); art. 9 tabella allegata; art. 15

    Art. 20 interpretato nella versione post riforma 2017/2018: l'atto va qualificato sulla base della natura intrinseca e degli effetti giuridici desumibili dall'atto presentato alla registrazione, escludendo elementi extratestuali e negozi collegati salvo casi espressamente previsti o di abuso del diritto. Art. 6 applicabile alle remissioni di debito con imposta proporzionale. Art. 4 riguarda atti societari e deliberazioni assembleari (soggetti a imposta fissa se rientrano nell'art. 4). Art. 7 dispone obbligo di registrazione e misura fissa per gli atti societari indicati, ma non estende la qualifica agli atti sottoscritti dal singolo socio che non siano espressione di deliberazione assembleare. Art. 15 consente registrazione d'ufficio quando l'atto è stato materialmente preso in visione durante la verifica.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    art. 12, comma 7; art. 10-bis

    Art. 12 comma 7 disciplina il termine dilatorio per il contraddittorio endo-procedimentale in caso di accesso/ispezione/verifica nei locali dell'attività; le garanzie si applicano al soggetto sottoposto a verifica e non si estendono automaticamente a terzi dai cui documenti emergano elementi utili. Art.10-bis (abuso del diritto) consente invece di considerare elementi estrinseci in ipotesi di elusione ma implica l'osservanza delle garanzie procedimentali.

  • Codice civile

    art. 1236; art. 1362; art. 2423; art. 2424; art. 2709; art. 1306

    Richiamate norme sui criteri di interpretazione contrattuale e sulla rilevanza delle scritture contabili; art.1306 sulla inefficacia della sentenza resa tra il creditore e uno dei debitori in solido verso gli altri debitori, con possibilità per gli altri debitori di opporla solo se rimasti estranei al giudizio.

  • Codice di procedura civile

    art. 331; art. 332; art. 348; art. 360; art. 378

    Artt. relativi all'integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario; precisazioni su ricorso incidentale e sugli strumenti di impugnazione e motivazione; art. 348 consente alla Corte di decidere nel merito quando ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un atto va operata sulla base degli elementi intrinseci dell'atto presentato alla registrazione: elementi extratestuali e atti collegati sono in generale irrilevanti ai fini dell'art. 20 DPR 131/1986, salvo casi espressi o accertamento di abuso del diritto.
  • La rinuncia di un socio a un credito verso la società, se formalizzata come remissione di debito, può essere considerata remissione imponibile e soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale (art. 6), salvo che l'atto sia espressione di deliberazione assembleare riconducibile agli atti societari dell'art. 4 (che possono essere assoggettati a imposta fissa o esenti).
  • Le garanzie del contraddittorio endo-procedimentale (art. 12 legge 212/2000) si applicano al soggetto cui si eseguono accessi/ispezioni; un terzo che riceve un'avviso di liquidazione sulla base di documenti repertati presso la sede di una società non beneficia automaticamente delle stesse garanzie.
  • La registrazione d'ufficio è legittima quando l'Ufficio ha materialmente preso visione del documento nell'ambito di una verifica; la presa visione deve essere effettiva e non meramente presuntiva.
  • In situazioni di responsabilità solidale, la sentenza favorevole nei confronti di uno dei condebitori non produce effetti vincolanti sugli altri condebitori che hanno partecipato al giudizio; l'art. 1306 cod. civ. consente l'opposizione della sentenza agli altri condebitori solo se questi sono rimasti estranei al relativo giudizio.
  • Se si contesta la qualificazione giuridica scelta dal giudice di merito, il ricorrente deve dimostrare la violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto (art. 1362 e ss. cod. civ.), non limitandosi a proporre un'interpretazione alternativa.

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