Cassazione Penale, Sentenza n. 23363/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contesta la conferma della condanna per bancarotta documentale semplice; il ricorrente sostiene l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) per cause di incapacità tecnica e difficoltà personali che gli avrebbero impedito di tenere la contabilità o di affidarla a un professionista. Inoltre impugna il mancato riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e lamenta eccessiva severità della pena e omissione della circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito ha ritenuto infondato il primo motivo: la bancarotta documentale semplice (art. 217 L.F.) è punibile anche a titolo di colpa, e la difficoltà personale del reo non esclude la colpa. I secondi motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e mancanza di specificità e di confronto con le ragioni della decisione impugnata (art. 591 c.p.p. lett. c)). La richiesta di applicazione dell'art. 219 L.F. è stata ritenuta inammissibile per essere stata sollevata tardivamente davanti alla Corte di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942, art. 217 (legge fallimentare)
La bancarotta documentale semplice è punibile anche a titolo di colpa; la mancata tenuta o la tenuta irregolare delle scritture può integrare responsabilità quando derivi da negligenza dell'imprenditore.
R.D. n. 267/1942, art. 216 (bancarotta fraudolenta)
Per la bancarotta documentale fraudolenta l'elemento soggettivo richiesto è il dolo (consapevolezza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali).
art. 131-bis c.p.
Richiesta di applicazione non accolta; la Corte di merito ha motivato il rigetto sulla base del volume di reddito accertato, ritenendolo indicativo di un'attività di rilievo economico incompatibile con l'agevolazione.
art. 133 c.p.
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della pena fissata poco sopra il minimo edittale, richiamando il criterio di adeguatezza che ingloba gli elementi valutativi previsti dall'art. 133.
art. 219 legge fallimentare
La circostanza attenuante invocata non è stata esaminata in Cassazione perché non correttamente dedotta e valorizzata nei gradi di merito; non può essere prima volta sollevata solo davanti al giudice di legittimità.
art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c)
La mancata correlazione e specificità dei motivi di impugnazione rispetto alla motivazione della decisione impugnata determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità per profili di colpa del ricorrente, il giudice può condannare al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso è stata fissata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La bancarotta documentale semplice può essere integrata non solo dal dolo ma anche dalla colpa: difficoltà tecniche o incapacità non escludono automaticamente la responsabilità se risultano da negligenza.
- In Cassazione i motivi devono essere chiari, specifici e confrontare espressamente le ragioni dell'impugnazione con la motivazione della sentenza impugnata; la genericità comporta l'inammissibilità.
- Le richieste di attenuanti o benefici normativi (es. art. 131-bis c.p. o art. 219 L.F.) devono essere tempestivamente e adeguatamente dedotte nei gradi di merito; sollevarle per la prima volta in Cassazione è inefficace.
- La motivazione sulla determinazione della pena da parte del giudice di merito può essere sintetica quando la pena è fissata in misura prossima al minimo edittale, purché richiamati i criteri di adeguatezza previsti dall'art. 133 c.p.
- Un ricorso inammissibile può comportare non solo il rigetto ma anche l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende se l'inammissibilità è dovuta a profili di colpa del ricorrente.
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