Sentenza del 25/09/2019 n. 23847 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione necessario per l'assoggettamento a IRAP, sulla base dell'utilizzo di uno studio professionale, di beni strumentali, di spese significative e della collaborazione abituale di terzi. Con il primo motivo lamentava inoltre la mancata celebrazione dell'udienza in pubblica udienza. La Corte ha respinto questo primo motivo, rilevando sia che non era stato dimostrato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, sia che dal verbale risultava comunque che la causa era stata discussa in pubblica udienza. Ha invece accolto le censure relative alla violazione della disciplina IRAP e all'insufficiente motivazione sull'effettiva esistenza di un'autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini nel merito la sussistenza dell'autonoma organizzazione applicando i principi indicati dalla Corte. Il giudice del rinvio dovrà anche liquidare le spese del giudizio di legittimità. Non è stato quindi disposto direttamente il rimborso dell'IRAP, ma la precedente decisione favorevole all'Agenzia delle Entrate è stata annullata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Per i professionisti, l'IRAP non deriva automaticamente dall'esercizio dell'attività o dall'entità dei ricavi e delle spese. Occorre accertare concretamente la presenza di un'autonoma organizzazione, cioè di una struttura organizzativa che produca un valore aggiunto ulteriore rispetto all'attività personale del professionista.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di denunciare la nullità della sentenza o del procedimento.
La violazione delle regole processuali rileva solo se ha arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non è sufficiente contestare una mera irregolarità formale.
Codice di procedura civile, art. 385, comma 3
Il giudice del rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001
Ha chiarito che l'IRAP colpisce l'attività autonomamente organizzata e che l'organizzazione non è necessariamente connaturata a ogni attività di lavoro autonomo o professionale.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non basta considerare l'importo dei ricavi, dei compensi, delle spese o dei beni strumentali: occorre verificare concretamente se esista una struttura organizzativa autonoma capace di accrescere la produttività dell'attività.
- La collaborazione di terzi è rilevante solo se continuativa e funzionale allo svolgimento o al potenziamento dell'attività professionale; collaborazioni meramente esecutive, materiali o riferite a servizi esterni non dimostrano necessariamente l'autonoma organizzazione.
- I compensi corrisposti a commercialisti, avvocati o altri consulenti, così come le spese per attività materiali o accessorie, non sono automaticamente indice di autonoma organizzazione se non sono strettamente connessi allo sviluppo della produzione professionale.
- La disponibilità di uno studio e di beni strumentali costituisce indice di organizzazione soltanto quando, per consistenza e funzione, tali elementi eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività.
- Il giudice deve effettuare una valutazione complessiva, concreta e motivata della natura delle collaborazioni, della funzione delle spese, dei beni utilizzati e del loro effettivo contributo alla produttività; una motivazione basata soltanto su importi o dimensioni è insufficiente.
- La cassazione con rinvio non risolve definitivamente il diritto al rimborso: elimina la precedente decisione e impone al giudice di merito un nuovo esame secondo i principi indicati dalla Corte.
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