Cassazione Penale, Sentenza n. 20856/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 6/11/2023 che ha rigettato la loro istanza volta alla precisa individuazione dei beni sottoposti a confisca e alla revoca o riduzione della confisca disposta con sentenza del 14/05/2018 (con successivi sviluppi processuali). I principali profili dedotti sono: (i) violazione dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 e delle garanzie convenzionali (art. 7 CEDU e art. 1 Prot.1 CEDU) per mancata valutazione della proporzionalità della confisca secondo i parametri indicati dalla Giudice EDU (sent. G.I.E.M.); (ii) censura sulla qualifica di "terzi" e di "proprietari estranei" di alcuni ricorrenti (Pinella Piras, Bernadetta Mei e altri) e sull'erronea esclusione della restituzione delle quote/beni già disposte in precedenti ordinanze; (iii) abnormità e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, nonché mancata considerazione delle risultanze catastali e della "verifica di coerenza".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i motivi: (a) la valutazione di proporzionalità non trova applicazione nel caso di "lottizzazione materiale" che abbia determinato un irreversibile stravolgimento dell'assetto territoriale; (b) le censure sulla qualificazione dei ricorrenti come terzi estranei sono sostanzialmente contestazioni di fatto non sindacabili in cassazione e i provvedimenti esecutivi precedenti non vincolano il giudice che deve riferirsi alla sentenza di primo grado che ha disposto la confisca; (c) non sussisteva prova sufficiente da parte dei ricorrenti circa la titolarità o l'epoca di acquisto utile ai fini dell'estraneità. Conseguentemente è stato confermato l'orientamento secondo cui la confisca urbanistica è legittima quando sia stata accertata la lottizzazione abusiva e, nel caso concreto, la natura materiale dell'intervento rende la confisca proporzionata. Sono state inoltre disposte le spese e l'onere del versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
con la sentenza definitiva il giudice penale che accerti la natura abusiva della lottizzazione, disponga la confisca di terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite
La norma legittima la confisca anche in assenza di condanna penale purché la sentenza accerti la natura abusiva della lottizzazione; la Corte la applica per confermare l'ablazione nei casi di lottizzazione materiale
art. 7 CEDU
Richiamato come parametro per qualificare la confisca quale "pena" e richiedere certezza dei presupposti di responsabilità personale prima dell'applicazione
art. 1 Prot. 1 CEDU (art. 1 Protocollo Addizionale)
Invocato per il principio di proporzionalità e bilanciamento fra intervento sulla proprietà e scopo pubblico; la Corte ritiene che il principio va valutato ma può non portare all'annullamento della confisca in presenza di lottizzazione materiale
art. 578-bis cod. proc. pen.
"quando è stata ordinata la confisca ... il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato"
Impone ai giudici d'appello e di legittimità di decidere in ordine alla confisca anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, previa verifica della responsabilità; è stato richiamato per giustificare il riesame della confisca nonostante la prescrizione
Giurisprudenza CEDU - G.I.E.M. S.r.l. c. Italia (Grande Camera, 28/06/2018)
"la confisca è di natura 'penale' e richiede l'accertamento di un elemento di responsabilità personale; inoltre richiede un bilanciamento di proporzionalità fra mezzi e scopo"
Fornisce i parametri di proporzionalità (possibilità di misure meno afflittive, natura illimitata della sanzione, grado di colpa); la Corte nazionale ne recepisce i principi ma ritiene che, per la lottizzazione materiale che produce stravolgimento urbanistico, la confisca possa restare proporzionata
Sez. U. n. 13539/2020 ("Perroni")
Conferma che il giudice può disporre la confisca anche in presenza di proscioglimento per prescrizione se la responsabilità è adeguatamente motivata; sottolinea anche l'obbligo di valutare la proporzionalità in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 578-bis
Massime di principio
- La confisca urbanistica prevista dall'art. 44 d.P.R. 380/2001 può essere disposta anche senza condanna quando la sentenza definitiva accerti l'abusività della lottizzazione con adeguata motivazione sui profili oggettivi e soggettivi
- La sentenza della Grande Chambre CEDU (G.I.E.M.) impone il criterio di proporzionalità e l'esame di misure meno afflittive, ma tale principio non impedisce automaticamente la confisca nei casi di "lottizzazione materiale" che abbia prodotto un irreversibile stravolgimento dell'assetto territoriale
- In caso di estinzione del reato per prescrizione, i giudici di impugnazione (appello e cassazione) devono comunque decidere sugli effetti della confisca (art. 578-bis c.p.p.) previo accertamento della responsabilità ai fini della misura ablativa
- I terzi non partecipanti al giudizio di merito possono agire davanti al giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca o la riduzione della confisca, ma devono fornire prove solide (titolarità, epoca di acquisto, buona fede); questioni di fatto sono difficilmente sindacabili in cassazione
- Le ordinanze emesse in sede esecutiva non hanno effetto di giudicato sul merito della confisca; l'unico parametro vincolante è la sentenza di primo grado che ha disposto la confisca
- Per sottrarsi alla confisca su base di proporzionalità è necessario dimostrare misure ripristinatorie complete (demolizioni, ricomposizione fondiaria/catastale, eliminazione delle conseguenze delle alienazioni) in modo documentato e incontrovertibile
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