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Ordinanza

Ordinanza n. 1065/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro (R.G. n. 265/2023), pubblicata in data 27.09.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 419,35.

Giustizia amministrativa202600381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa ottemperanza alla sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 419,35 a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza lamentando l'omessa esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondergli euro 419,35 per retribuzione professionale docente. Il Ministero ha eccepito di avere già liquidato l'importo principale il 26 agosto 2025, prima della proposizione del ricorso, avvenuta il 16 febbraio 2026, producendo un prospetto e precisando che il pagamento degli interessi legali era ancora in corso. Il ricorrente ha preso atto del pagamento, lo ha ritenuto satisfattivo e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese poiché, secondo la sua prospettazione, l'Amministrazione avrebbe adempiuto dopo il deposito del ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario verificare documentalmente la data dell'effettivo mandato di pagamento e ha prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile parziale inammissibilità del ricorso nella parte relativa a somme eventualmente già pagate prima dell'instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha disposto che il Ministero depositi tempestivamente la documentazione comprovante la data del mandato di pagamento dell'importo principale e ha rinviato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 18 giugno 2026. Il Collegio ha inoltre sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile parziale inammissibilità della domanda di ottemperanza, qualora risulti che le somme richieste siano state pagate prima della proposizione del ricorso. La questione relativa agli interessi legali risulta ancora da verificare. Non è stata adottata una decisione definitiva sull'ottemperanza, sulla cessazione della materia del contendere o sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    "il Collegio solleva la relativa questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., affinché le parti possano prendere posizione sulla stessa"

    Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio, consentendo il deposito di memorie prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione deduce di avere adempiuto prima della proposizione del ricorso, il giudice può disporre l'acquisizione della documentazione comprovante la data e l'effettività del pagamento prima di decidere sulla domanda.
  • La domanda di ottemperanza può risultare, almeno parzialmente, inammissibile nella parte relativa a somme già corrisposte prima dell'instaurazione del giudizio, poiché manca una persistente esigenza di tutela esecutiva; tale questione rilevata d'ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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