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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6774/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.) per due profili principali: 1) inesattezza o inattendibilità del controllo etilometrico eseguito oltre due ore dal momento del fermo (contestazione della rilevanza della cosiddetta curva di assorbimento); 2) illegittimità/irregolarità dell'etilometro (mancata omologazione/regolari revisioni e manutenzioni, volturazione dell'omologazione) con conseguente nullità o inattendibilità delle prove. Altri motivi riguardavano il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stata confermata la condanna pronunciata in primo grado: 7 mesi di arresto, ammenda di euro 2.000, sospensione della patente per un anno e confisca dell'autovettura. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: il ritardo temporale tra guida e accertamento non annulla automaticamente il valore probatorio dell'etilometro e grava sull'imputato l'onere di allegare circostanze specifiche che ne compromettano l'attendibilità; l'apparecchio risultava omologato e l'ultima revisione valida era del 10/10/2017, quindi non sussistevano elementi idonei a disconoscere la regolarità della misura; la pretesa causa di non punibilità ex art. 131-bis è preclusa dall'abitualità della condotta (precedenti specifici); il diniego delle attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva è motivato con riferimento ai precedenti e alla gravità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

    Definisce le soglie di punibilità per guida in stato di ebbrezza; la prova tecnica del tasso alcolemico, se eseguita secondo le modalità normative, fornisce la misura probatoria del reato.

  • art. 379 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada

    Stabilisce obblighi di omologazione, visite periodiche e manutenzione per gli etilometri; tuttavia la mancata allegazione in primo luogo compete alla parte che contesta l'attendibilità, ossia all'imputato che deve indicare elementi concreti che rendano dubbia la misura.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Regola la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; non è riconosciuta quando ricorre l'abitualità della condotta, come nel caso di precedenti specifici.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri per la determinazione della pena e gli indici rilevanti anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive; il giudizio di merito sul punto è valutazione discrezionale e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'imposizione a carico del ricorrente dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, quando sussistono elementi di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (principi consolidati)

    La Corte ha richiamato la consolidata interpretazione secondo cui il risultato etilometrico eseguito conformemente alla normativa crea presunzione di prova; l'onere di allegazione spetta all'imputato per dimostrare circostanze che ne compromettano l'attendibilità; il mero intervallo temporale tra guida e accertamento non è di per sé sufficiente a invalidare la prova.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della misura della sanzione accessoria e all'irrogazione di incombenze in presenza di ricorso infondato; utilizzata quale riferimento per la condanna alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Se il rilevamento etilometrico è stato eseguito secondo le previsioni normative, grava sull'imputato l'onere di allegare fatti concreti (non solo deduzioni teoriche sulla curva di assorbimento) che mettano in dubbio la validità della misurazione.
  • Il tempo trascorso tra la guida e l'accertamento non rendere automaticamente inutilizzabile il test; occorre valutare caso per caso e, in assenza di specifiche allegazioni, la prova strumentale conserva efficacia probatoria.
  • La contestazione formale dell'omologazione o delle revisioni dell'etilometro richiede l'allegazione di elementi precisi che dimostrino l'irregolarità; il mero richiamo a ritardi nelle revisioni passate è insufficiente se risulta un'ultima revisione valida al momento dell'accertamento.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando ricorre l'abitualità della condotta, valutata sulla base di precedenti specifici; l'onere di dimostrare l'assenza di tale ostativo grava sull'imputato.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche e sulle sanzioni sostitutive è rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità essa è sindacabile solo se manca motivazione o è contraddittoria rispetto agli elementi ritenuti decisivi.

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