Cassazione Penale, Sentenza n. 38785/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari (10/12/2021) che aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena inflitta con sentenza del 13/07/2017 per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il termine per proporre ricorso davanti alla Corte di cassazione era scaduto il 29/12/2021; il difensore aveva inviato il ricorso via PEC il 22/12/2021 a un indirizzo errato ("depositoattipenali.tribunale.bari@giustizia.cert.it" invece di "depositoattipenali2.tribunale.bari@giustizia.cert.it") e ha avuto contezza dell'esito negativo del deposito solo il 05/01/2022. Si è dedotto che l'inosservanza del termine era dovuta a "caso fortuito" e quindi si è chiesta la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.
La decisione
L'istanza è stata rigettata. La Corte ha ritenuto che l'errore del difensore nella digitazione dell'indirizzo PEC e la mancata verifica tempestiva dell'attestazione di deposito costituiscano una insufficiente diligenza professionale e non un evento non evitabile con l'ordinaria diligenza (caso fortuito) né una causa di forza maggiore. Pertanto non sussistono i presupposti per la restituzione nel termine. In accoglimento della richiesta del Procuratore Generale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio per valutare la restituzione in termini: distingue causa di forza maggiore (evento irresistibile) e caso fortuito (evento non evitabile con normale diligenza). La Corte ritiene che l'errore del difensore non rientri in queste fattispecie perché imputabile a insufficiente diligenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'imposizione delle spese processuali al soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese ai sensi di questa disposizione.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa ai reati per i quali era stata pronunciata la precedente sentenza di condanna (traffico/illecita detenzione di stupefacenti), oggetto della richiesta di rideterminazione della pena.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis)
"quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile"; "ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo"
Citata per definire i concetti di forza maggiore e caso fortuito; la Corte applica tali definizioni per escludere che l'errore materiale del difensore sia causa esimente ai fini della restituzione in termini.
Massime di principio
- L'errore materiale del difensore (es. digitazione errata dell'indirizzo PEC) e la mancata verifica tempestiva dell'esito del deposito sono valutati come mancanza di diligenza e non come "caso fortuito" o forza maggiore.
- Per ottenere la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. è necessario provare un evento imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza (es. guasti certificati del sistema giudiziario/PEC, malori improvvisi debitamente documentati, eventi naturali o similari), non la semplice negligenza o disattenzione professionale.
- Il difensore deve adottare misure ordinarie di diligenza: verificare immediatamente le attestazioni di deposito PEC, conservare ricevute/attestazioni, usare indirizzi ufficiali e aggiornati e prevedere controlli di conferma prima della scadenza del termine.
- In caso di problemi con il deposito telematico è importante produrre prove documentali che attestino l'impossibilità oggettiva di effettuare il deposito (es. certificazioni del gestore PEC, segnalazioni di interruzione del servizio) per configurare causa di forza maggiore o caso fortuito.
- Chi richiede la restituzione in termini deve considerare il rischio di condanna alle spese processuali se la richiesta viene rigettata (art. 616 c.p.p.).
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