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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38785/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari (10/12/2021) che aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena inflitta con sentenza del 13/07/2017 per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il termine per proporre ricorso davanti alla Corte di cassazione era scaduto il 29/12/2021; il difensore aveva inviato il ricorso via PEC il 22/12/2021 a un indirizzo errato ("depositoattipenali.tribunale.bari@giustizia.cert.it" invece di "depositoattipenali2.tribunale.bari@giustizia.cert.it") e ha avuto contezza dell'esito negativo del deposito solo il 05/01/2022. Si è dedotto che l'inosservanza del termine era dovuta a "caso fortuito" e quindi si è chiesta la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.

La decisione

L'istanza è stata rigettata. La Corte ha ritenuto che l'errore del difensore nella digitazione dell'indirizzo PEC e la mancata verifica tempestiva dell'attestazione di deposito costituiscano una insufficiente diligenza professionale e non un evento non evitabile con l'ordinaria diligenza (caso fortuito) né una causa di forza maggiore. Pertanto non sussistono i presupposti per la restituzione nel termine. In accoglimento della richiesta del Procuratore Generale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio per valutare la restituzione in termini: distingue causa di forza maggiore (evento irresistibile) e caso fortuito (evento non evitabile con normale diligenza). La Corte ritiene che l'errore del difensore non rientri in queste fattispecie perché imputabile a insufficiente diligenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'imposizione delle spese processuali al soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese ai sensi di questa disposizione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa ai reati per i quali era stata pronunciata la precedente sentenza di condanna (traffico/illecita detenzione di stupefacenti), oggetto della richiesta di rideterminazione della pena.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis)

    "quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile"; "ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo"

    Citata per definire i concetti di forza maggiore e caso fortuito; la Corte applica tali definizioni per escludere che l'errore materiale del difensore sia causa esimente ai fini della restituzione in termini.

Massime di principio

  • L'errore materiale del difensore (es. digitazione errata dell'indirizzo PEC) e la mancata verifica tempestiva dell'esito del deposito sono valutati come mancanza di diligenza e non come "caso fortuito" o forza maggiore.
  • Per ottenere la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. è necessario provare un evento imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza (es. guasti certificati del sistema giudiziario/PEC, malori improvvisi debitamente documentati, eventi naturali o similari), non la semplice negligenza o disattenzione professionale.
  • Il difensore deve adottare misure ordinarie di diligenza: verificare immediatamente le attestazioni di deposito PEC, conservare ricevute/attestazioni, usare indirizzi ufficiali e aggiornati e prevedere controlli di conferma prima della scadenza del termine.
  • In caso di problemi con il deposito telematico è importante produrre prove documentali che attestino l'impossibilità oggettiva di effettuare il deposito (es. certificazioni del gestore PEC, segnalazioni di interruzione del servizio) per configurare causa di forza maggiore o caso fortuito.
  • Chi richiede la restituzione in termini deve considerare il rischio di condanna alle spese processuali se la richiesta viene rigettata (art. 616 c.p.p.).

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