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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04691/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia origina da un episodio per il quale la parte civile aveva denunciato ingiurie continuate e lesioni lievi asseritamente commesse da più persone. Dopo l’assoluzione in sede penale e un primo rinvio, la Corte d’appello civile aveva riconosciuto la responsabilità di alcuni convenuti e li aveva condannati al risarcimento. In seguito, però, questa Corte aveva annullato quella decisione per l’erronea utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla stessa parte civile nel dibattimento penale. Nel nuovo giudizio di rinvio la Corte territoriale ha respinto la domanda risarcitoria. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 116 c.p.c., illogicità della motivazione e violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva ingiustamente svalutato le deposizioni di alcuni testi e del suo compagno, invece decisive per dimostrare le ingiurie; con il secondo ha dedotto ancora violazione dell’art. 116 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e cattiva ricostruzione del nesso causale delle lesioni, lamentando che il giudice di rinvio avesse trascurato plurime risultanze testimoniali, documentali e peritali e non avesse applicato il criterio del 'più probabile che non'.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che entrambi i motivi si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha ribadito che la scelta e la valutazione dell’attendibilità dei testimoni, così come l’apprezzamento delle risultanze probatorie e della causalità del danno, sono riservati al giudice di merito, purché la motivazione non sia mancante o meramente apparente. La Corte territoriale aveva infatti spiegato perché riteneva non decisive o inattendibili le deposizioni richiamate dalla ricorrente e aveva motivato anche sulla lacunosità e contraddittorietà del quadro probatorio complessivo, oltre che sulla compatibilità delle lesioni con una diversa ricostruzione dei fatti. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    "VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 116 C.P.C."

    La censura sull’art. 116 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito: la valutazione delle prove testimoniali e documentali resta riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non apparente.

  • art. 2697 c.c.

    "VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT.2697 ... C.C."

    La ricorrente lo invocava per sostenere un errato riparto dell’onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che il motivo miri solo a contestare l’apprezzamento delle prove, non a denunciare un reale errore di riparto dell’onere.

  • art. 2729 c.c.

    "VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT.2697 E 2729 C.C."

    Anche il richiamo alle presunzioni è stato ritenuto inidoneo a superare il divieto di rivalutazione del merito, poiché la Corte territoriale aveva espresso un giudizio di fatto sul quadro probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    "IL TUTTO IN RELAZIONE ALL’ART. 360 CO. 1 N. 3 C.P.C."

    Il motivo è stato ricondotto alla violazione di legge ma, in concreto, si traduceva in una critica alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    "il relativo controllo da parte del giudice della legittimità resta confinato"

    Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dell’esistenza e non mera apparenza della motivazione, non potendo estendersi al merito delle valutazioni probatorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento"

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    "nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228"

    Richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13"

    Richiamata per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la selezione delle prove ritenute decisive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione indica, anche sinteticamente, le ragioni del convincimento.
  • Una censura formalmente prospettata come violazione di legge o omesso esame non è ammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio.
  • Quando il giudice di merito motiva sulla lacunosità, incongruenza o contraddittorietà del materiale probatorio, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica che essa non sia mancante, meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria; non consente di riesaminare il merito dell’accertamento causale o probatorio.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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