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Ordinanza

Ordinanza n. 1941/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di mancata valutazione della prova di ammissione apparso nell’area riservata dell’apposito sito web www.scanshareservice.it/unipa25, pubblicato in data 23 settembre u.s., con il quale è stata comunicata la mancata correzione degli elaborati degli odierni ricorrenti “per mancato annerimento della casella corrispondente alla versione del questionario”; - del provvedimento di esclusione, ancorché di estremi non conosciuti, dalla graduatoria di merito per l’accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2025/2026, indetta con D.R. n. 8944/2025 dall’Università degli Studi di Palermo, pubblicata in data 11 settembre 2025; - del dispositivo delle graduatorie di merito pubblicato dall’Università degli Studi di Palermo in esito alla prova di ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni Sanitarie a.a. 2025/2026, prot. n. 152591 dell’11 settembre 2025, pubblicato in pari data in Albo Ufficiale Unipa n. 3361, nella parte in cui non contiene i nominati degli odierni ricorrenti; - della graduatoria di merito del Cdl in Logopedia sede Palermo, n. 2173; - della graduatoria di merito del Cdl in Fisioterapia sede Palermo, n. 2170; - della graduatoria di merito del Cdl in Infermieristica sede Palermo, 2172; - ⁠della graduatoria di merito del Cdl in Infermieristica sede Trapani, n. 2266; - della graduatoria di merito del Cdl in Infermieristica sede Caltanisetta, n. 2272; - della graduatoria di merito del Cdl in Infermieristica sede Agrigento, n. 2271; - della graduatoria di merito del Cdl in Tecnica della Riabilitazione Psichiatria sede Palermo, n. 2168; - della graduatoria di merito del Cdl in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagine e Radioterapia sede Palermo, n. 2165; - ⁠della graduatoria di merito del Cdl in Ostetricia sede Palermo, n. 2171; - della graduatoria di merito del Cdl in Dietistica sede Palermo, n. 2209; - della graduatoria di merito del Cdl in Tecniche di Laboratorio Biomedico sede Palermo, n. 2166; - della graduatoria di merito del Cdl in Tecniche Audioprotesiche sede Palermo, n. 2237; - della graduatoria di merito del Cdl in Tecniche di Neurofisiopatologia sede Palermo, n. 2267; - del primo scorrimento delle graduatorie di merito disp. 157283 del 17 settembre 2025; - del secondo scorrimento delle graduatorie di merito disp. 167778 del 30/09/2025; - del terzo scorrimento delle graduatorie di merito disp. 178168 del 13/10/2025; - del quarto scorrimento delle graduatorie di merito disp. 183416 del 20/10/2025; - del quinto scorrimento delle graduatorie di merito disp. 192200 del 29/10/2025; - ove occorra e per quanto di ragione, del Verbale n. 1 dell’8 settembre 2025, esibito in data 6 e 7 novembre 2025 in riscontro all’istanza di accesso agli atti inviata dagli scriventi, ed in particolare nella parte in cui si evince l’annullamento delle schede degli odierni ricorrenti «a causa della mancata indicazione della versione della prova»; - ove occorra e per quanto di ragione, di tutti gli atti e i documenti esibiti da parte intimata in data 4-6 e 7 novembre 2025 in riscontro all’istanza di accesso agli atti inviata dagli scriventi; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’atto nominato “Trasmissione atti” (prot. n. 159983/2025), esibito in data 4 e 7 novembre 2025 in riscontro all’istanza di accesso agli atti inviata dagli scriventi, nella parte in cui afferma che «I codici a barre presenti sulla scheda anagrafica e sulla scheda risposta sono conformi alla codifica code 39 e sono di tipo numerico e progressivo. Non contengono informazioni relativamente alla versione del questionario somministrato al candidato. Si ricorda che le etichette con i codici a barre vengono consegnate casualmente ai candidati, analogamente ai questionari.»; - ove occorra e per quanto di ragione, delle “Specifiche tecniche” adottate da Scanshare S.r.l e trasmette agli iscriventi in data 4 e 7 novembre 2025 ad esito di apposita istanza di accesso agli atti; - ove occorra e per quanto di ragione, del Bando di concorso per l’accesso ai Corsi di laurea Triennali delle Professioni Sanitarie a.a. 2025/2026 indetto dall’Università degli Studi di Palermo con D.R n. 8944/2025 prot. 122661 del 8 agosto 2025 pubblicato, in pari data, in Albo Ufficiale Unipa n. 3145, nella parte in cui non prevede come causa di annullamento della prova il mancato annerimento della casella della relativa versione del questionario somministrato ai singoli candidati; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 6 del Bando di concorso per l’accesso ai Corsi di laurea Triennali delle Professioni Sanitarie a.a. 2025/2026 indetto dall’Università degli Studi di Palermo; - ove occorra e per quanto di ragione, il D.R. n. 9036/2025 di rettifica parziale del suddetto bando; - il “Foglio Istruzioni” somministrato ai candidati il giorno dello svolgimento della prova di ammissione; - dei verbali delle Commissioni d’aula e il verbale della Commissione Generale di Coordinamento; - ove occorra e per quanto di ragione, delle versioni dei questionari (A,B,C,D) somministrati ai candidati nonché le relative griglie di correzione; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto ministeriale n. 586 del 6 agosto 2025 recante “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese a.a. 2025/2026” con il relativo Allegato A; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione degli odierni ricorrenti. per l’annullamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione del provvedimento di ammissione degli odierni ricorrenti, anche in sovrannumero, nella rispettiva graduatoria di merito per l’accesso ai corsi di laurea Triennali delle Professioni Sanitarie a.a. 2025/2026.

Giustizia amministrativa202515983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata correzione e valutazione delle prove di ammissione e conseguente esclusione dalle graduatorie per i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie dell'Università degli Studi di Palermo per il mancato annerimento della casella indicante la versione del questionario

Esito

RIMESSIONE

La controversia

I ricorrenti hanno riassunto davanti al TAR Lazio il giudizio originariamente proposto dinanzi al TAR Sicilia, Palermo, contestando la mancata correzione dei test di ammissione sostenuti l'8 settembre 2025 e la conseguente esclusione dalle graduatorie dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie per l'anno accademico 2025/2026. Hanno dedotto, in particolare, la violazione della disciplina ministeriale e della lex specialis della procedura, sostenendo che il mancato annerimento della casella relativa alla versione del questionario non fosse previsto come causa di annullamento della prova e chiedendo l'ammissione ai corsi, anche in sovrannumero. Il TAR Sicilia aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo rilevante l'impugnazione, in via derivata, del decreto ministeriale n. 586/2025. Il TAR Lazio ha invece rilevato che il decreto ministeriale era stato menzionato soltanto in via eventuale nell'epigrafe e che non erano state formulate specifiche censure contro tale atto né contro altri atti statali. Ha quindi ritenuto controversa una procedura locale dell'Università degli Studi di Palermo, con effetti diretti limitati al territorio regionale siciliano, e ha sollevato d'ufficio un regolamento di competenza. In sede cautelare, ha inoltre valutato l'assenza di fumus boni iuris, osservando che il mancato annerimento impediva di individuare la versione del questionario effettivamente somministrata a ciascun candidato e, quindi, di correggere gli elaborati. I ricorrenti non avevano adeguatamente contestato che i codici a barre fossero numerici e progressivi e non contenessero informazioni sulla versione del questionario. Sono stati ritenuti inconferenti precedenti nei quali i questionari erano stati raccolti insieme ai fogli risposta, mentre nella presente procedura i fogli risposta erano stati inseriti in un'apposita scatola separata.

La decisione

Il TAR Lazio ha ritenuto che la controversia rientri, in via ordinaria, nella competenza territoriale inderogabile del TAR Sicilia, Palermo, poiché riguarda atti dell'Università degli Studi di Palermo aventi effetti diretti limitati alla Sicilia e non risultava proposta alcuna concreta impugnazione del decreto ministeriale n. 586/2025 o di altri atti statali. Poiché il TAR Sicilia aveva già declinato la propria competenza, il TAR Lazio ha richiesto d'ufficio al Consiglio di Stato il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 15, comma 5, c.p.a., rimettendo gli atti per la decisione definitiva sul conflitto. In applicazione dell'art. 15, comma 6, c.p.a., ha comunque esaminato la domanda cautelare e l'ha respinta per difetto di fumus boni iuris: l'omissione del contrassegno relativo alla versione del questionario impediva di associare con certezza i fogli risposta alla versione corretta e i codici a barre non consentivano di superare tale impossibilità. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie interessate, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito dell'Università, entro trenta giorni, con deposito della prova dell'adempimento entro i successivi venti giorni, a pena di improcedibilità. Ha infine condannato i ricorrenti al pagamento di 1.000 euro di spese della fase cautelare in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    La competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione autrice dell'atto o, alternativamente, al TAR della regione in cui sono limitati gli effetti diretti dell'atto.

  • art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.

    Il mero richiamo eventuale, nell'epigrafe del ricorso, a un atto ministeriale presupposto non radica la competenza del TAR Lazio in assenza di specifiche censure rivolte contro quell'atto generale o contro altri atti statali.

  • art. 15, comma 5, c.p.a.

    Quando il giudice adito ritiene di essere incompetente e sussiste un conflitto con il giudice indicato come competente, può richiedere d'ufficio al Consiglio di Stato il regolamento di competenza per la determinazione definitiva del giudice territorialmente competente.

  • art. 15, comma 6, c.p.a.

    Anche in presenza di una questione di competenza da rimettere al Consiglio di Stato, il TAR deve decidere la domanda cautelare proposta.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria e di condanna all'ammissione ai corsi è stata proposta, ma non è stata esaminata nel merito in questa ordinanza.

  • art. 586 del 6 agosto 2025

    Il decreto ministeriale disciplina modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, ma il TAR ha rilevato l'assenza di specifiche censure contro di esso.

Massime di principio

  • Il mero inserimento di un atto statale nell'epigrafe del ricorso, con formula eventuale o di stile, non è sufficiente a radicare la competenza territoriale del TAR Lazio ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.; occorre che il ricorrente abbia formulato specifiche censure contro quell'atto o contro altri atti statali effettivamente impugnati.
  • Le controversie relative ad atti adottati da un'università aventi effetti diretti limitati al territorio regionale rientrano nella competenza territoriale inderogabile del TAR della regione interessata, anche quando la procedura locale trovi il proprio presupposto in una disciplina ministeriale non autonomamente contestata.
  • Quando il TAR adito ritiene di essere incompetente ma il giudice indicato come competente ha già declinato la competenza, il conflitto deve essere rimesso d'ufficio al Consiglio di Stato mediante regolamento di competenza ai sensi dell'art. 15, comma 5, c.p.a.
  • La domanda cautelare deve essere esaminata dal TAR anche quando la questione di competenza territoriale è rimessa al Consiglio di Stato; può essere respinta per difetto di fumus qualora l'omessa indicazione della versione del questionario impedisca oggettivamente di individuare il questionario somministrato e di procedere alla correzione dell'elaborato.
  • L'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nelle graduatorie interessate può essere disposta mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'università, con fissazione di termini per l'adempimento e per il deposito della relativa prova, a pena di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCompetenzaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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