Cassazione Civile, Ordinanza n. 20275/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di un avvocato per l'attività professionale svolta nell'anno 2010. Il Tribunale aveva ritenuto illegittima l'iscrizione; la Corte d'appello di Catania, invece, ha accolto parzialmente l'appello dell'INPS, riconoscendo dovuta l'iscrizione ma dichiarando prescritto il credito contributivo. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la prescrizione quinquennale decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, fissato nel caso al 6 luglio 2011 per effetto del differimento normativo richiamato, e ha escluso che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse doloso occultamento del debito idoneo a sospendere la prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata e alle norme fiscali richiamate, sostenendo che per il libero professionista iscritto d'ufficio la prescrizione resterebbe sospesa per doloso occultamento del debito quando, in sede di dichiarazione dei redditi, ometta di compilare il quadro RR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura riproponeva un assunto già escluso dalla giurisprudenza di legittimità, ossia l'esistenza di un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo. Ha inoltre osservato che la decorrenza della prescrizione dei contributi alla Gestione separata coincide con la scadenza del termine di pagamento e non con la presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito. Quanto alla sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c., ha ribadito che essa richiede una condotta del debitore tale da rendere impossibile l'azione del creditore, non una semplice difficoltà di accertamento, e che l'accertamento del dolo è giudizio di fatto non validamente censurato nel caso di specie. Non sono state liquidate spese, per difetto di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
disciplina l'iscrizione alla Gestione separata e la debenza contributiva del professionista; nel caso concreto la pretesa contributiva è stata ritenuta fondata, ma il credito è risultato prescritto.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi dovuti alla Gestione separata coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la dichiarazione dei redditi.
art. 2941, n. 8, c.c.
la sospensione per doloso occultamento opera solo se la condotta del debitore rende impossibile l'esercizio dell'azione del creditore; non basta una mera difficoltà di accertamento del credito.
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato nella disciplina della contribuzione e degli adempimenti del professionista, senza che nel caso concreto la sua invocazione abbia mutato l'esito sulla prescrizione.
art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997
norma richiamata dal ricorrente nel collegamento tra dichiarazione e controlli, ma non idonea a fondare l'automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso.
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997
norma richiamata in relazione alla presentazione della dichiarazione dei redditi; la Corte ha escluso che la dichiarazione costituisca presupposto del credito contributivo.
art. 380-bis c.p.c.
richiamo al procedimento camerale con proposta del relatore, poi definito con ordinanza d'inammissibilità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
utilizzato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi in fattispecie analoghe.
art. 360, n. 3, c.p.c.
parametro formale del motivo di ricorso, ritenuto non idoneamente sviluppato rispetto alla reale ratio decidendi.
art. 360, n. 5, c.p.c.
la censura non indicava il fatto storico decisivo omesso, secondo i rigorosi requisiti per il vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo quale base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera esternazione di scienza.
- La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra, di per sé, un occultamento doloso del debito contributivo né determina automaticamente la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento richiede una condotta del debitore che renda concretamente impossibile al creditore agire, non una semplice difficoltà di accertamento del credito.
- L'accertamento del dolo è un giudizio di fatto e, se il ricorrente intende censurarlo in cassazione, deve individuare specificamente il fatto storico decisivo omesso secondo i rigorosi requisiti del vizio motivazionale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su un presunto automatismo giuridico già escluso dalla giurisprudenza di legittimità e non confronta efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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