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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11357/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la loro responsabilità per il reato contestato, deducendo motivi che la Corte di cassazione qualifica come non consentiti in sede di legittimità. In particolare, le censure consistevano in doglianze di merito, dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura delle fonti probatorie, nonché in contestazioni sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che il giudice di merito aveva già esaminato e disatteso tali profili con motivazione adeguata, non illogica e corretta sul piano giuridico.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    È il reato per cui la sentenza di merito aveva ritenuto la responsabilità degli imputati; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, ma richiama che la responsabilità per tale contestazione era stata già motivatamente affermata in appello.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che mirano soltanto a una rivalutazione del fatto e delle prove, poiché il controllo della Corte di cassazione non si estende alla sostituzione della propria lettura a quella del giudice di merito.
  • Il ricorso è inammissibile quando ripropone doglianze già esaminate e disattese con motivazione adeguata, non illogica e giuridicamente corretta dal giudice di merito.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente e coerente sull’applicazione della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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