Sentenza del 10/07/2017 n. 3048 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Cessione di beni a prezzi inferiori a quelli d'acquisto - Iva non pagata dal fornitore - Settore merceologico caratterizzato da rapida svalutazione - Responsabilità ex art. 60bis d.P.R. 633/1972 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato al cessionario la responsabilità solidale per l'IVA non versata dal fornitore, ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. 633/1972, ritenendo rilevante il fatto che i beni fossero stati acquistati e successivamente rivenduti a prezzi inferiori a quelli di acquisto. La contestazione riguardava, in particolare, la cessione di computer a prezzi inferiori al costo.
La decisione
La richiesta dell'Agenzia delle entrate, formulata mediante invito ad adempiere, è stata ritenuta infondata. La vendita sotto costo, da sola, non consente di presumere la responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal fornitore quando i beni appartengono a un settore caratterizzato da una fisiologica e rapida svalutazione, come quello dei computer. In tale situazione, il prezzo inferiore a quello di acquisto può essere giustificato dalle normali dinamiche commerciali e non costituisce automaticamente un indice sufficiente di evasione o di consapevole partecipazione all'omesso versamento.
Norme richiamate
Art. 60-bis del d.P.R. 633/1972
La responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal fornitore non può essere applicata automaticamente sulla sola base della rivendita dei beni a un prezzo inferiore a quello di acquisto. Occorre considerare le caratteristiche del mercato e verificare se il prezzo anormalmente basso sia effettivamente sintomatico di un'operazione irregolare.
Massime di principio
- La vendita sotto costo non dimostra di per sé che il cessionario conoscesse o dovesse conoscere l'omesso versamento dell'IVA da parte del fornitore.
- Per applicare la responsabilità solidale prevista dall'art. 60-bis del d.P.R. 633/1972, il prezzo inferiore deve essere valutato alla luce delle normali dinamiche del settore merceologico interessato.
- Nei mercati caratterizzati da rapida obsolescenza o svalutazione, come quello dei computer, telefoni o altri prodotti tecnologici, sconti e rivendite sotto costo possono essere fisiologici e non costituiscono automaticamente anomalie fiscali.
- L'Amministrazione finanziaria deve considerare elementi ulteriori rispetto al solo prezzo, quali la concreta anomalia dell'operazione, i rapporti tra le parti, le modalità di pagamento e l'eventuale consapevolezza del cessionario dell'omesso versamento.
- Il contribuente può contestare la pretesa dimostrando che la riduzione del prezzo era giustificata da obsolescenza, svalutazione, rimanenze, campagne promozionali o altre ragioni economiche documentabili.
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