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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17635/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del G.I.P. di Venezia (30/09/2021) con un unico motivo: vizio di motivazione e violazione della legge penale in relazione all'art. 133 c.p. relativamente alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria applicata (revoca della patente). Ha sostenuto che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, l'applicazione della revoca nei casi non aggravati di omicidio stradale è oggetto di apprezzamento valutativo del giudice e richiede una motivazione espressiva e specifica dei criteri adottati; nella specie, secondo la ricorrente, la motivazione sarebbe insufficiente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del G.I.P. fosse adeguata e conforme ai principi giurisprudenziali recenti: il giudice aveva richiamato la "grave imprudenza nella condotta di guida" e, per relationem, la dettagliata contestazione (eccesso di velocità rispetto al limite fissato, mancata regolazione della velocità in curva e in orario notturno su strada priva di illuminazione, disattenzione verso ostacoli sulla sede stradale), nonché l'esito di massimo grado (decesso della persona offesa). Secondo la Corte, per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria più afflittiva (revoca) è sufficiente una motivazione che esponga in termini puntuali le ragioni della scelta, anche con riferimento ai parametri di cui all'art. 218, comma 2, c.d.s.; la sentenza impugnata soddisfa tali requisiti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte non ha ravvisato che l'applicazione del rito abbia inciso sulla necessità di motivare adeguatamente la sanzione accessoria.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'omicidio stradale. È il titolo di reato per cui la ricorrente è stata condannata (omicidio stradale per colpa con violazione delle norme della circolazione).

  • artt. 141, 142 cod. strada

    Norme della disciplina della circolazione richiamate nella contestazione: obblighi di prudenza e limiti di velocità la cui violazione ha concorso causalmente al sinistro.

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Parametro normativo che indica i criteri da considerare per l'irrogazione delle sanzioni accessorie; la Corte afferma che il giudice deve dar conto delle ragioni che lo hanno portato a scegliere la revoca anziché la sospensione, ma che può farlo anche con una motivazione sintetica purché puntuale e riferita ai parametri rilevanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione della sanzione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione del principio di determinazione della pena, dato che la scelta della sanzione accessoria è stata adeguatamente motivata.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019

    Ha inciso sul regime delle sanzioni accessorie in materia di omicidio stradale, stabilendo che l'applicazione della revoca richiede valutazione e motivazione del giudice; la Corte di legittimità ha applicato i criteri indicati nella sentenza costituzionale ma ha ritenuto sufficiente una motivazione sintetica e riferita ai parametri di cui all'art. 218 c.d.s.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 4, n. 13747 del 23/3/2022)

    Precedenti della Cassazione che chiariscono come il giudice debba motivare la scelta della revoca in luogo della sospensione; la Corte ha confermato che una motivazione sintetica ma puntuale è adeguata.

Massime di principio

  • Quando il giudice sceglie la sanzione amministrativa accessoria più gravosa (revoca della patente) in casi di omicidio stradale non aggravato da ubriachezza o droga, deve motivare la scelta facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 218 c.d.s.; tuttavia la motivazione può essere anche sintetica se consente di ricostruire l'iter valutativo.
  • La motivazione dovrà evidenziare l'intensità della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia), le specifiche violazioni delle norme della circolazione e l'esito lesivo (es. decesso) quando questi elementi sono rilevanti per giustificare la maggiore gravosità della sanzione accessoria.
  • L'apprezzamento dei criteri per la scelta della sanzione accessoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere valutato complessivamente; il controllo di legittimità verifica la presenza di una motivazione sufficiente e non impone un'analisi eccessivamente analitica di ciascun parametro.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019 ha reso obbligatoria la valutazione motivata delle sanzioni accessorie, ma non richiede una forma di motivazione più rigorosa rispetto ai principi già consolidati: è sufficiente che il giudice espliciti le ragioni che lo hanno portato a ritenere la revoca necessaria per la tutela della sicurezza pubblica.
  • Il ricorso per vizio di motivazione relativo alla scelta della sanzione accessoria può essere rigettato quando la motivazione, seppur sintetica, consente la piena ricostruzione del ragionamento giudiziale e mostra il richiamo ai parametri rilevanti.

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