Sentenza n. 144/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto del ricorso gerarchico e provvedimento del Questore di ammonimento orale, con i relativi atti istruttori e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento orale adottato dal Questore e il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Commissario del Governo. Ha dedotto: violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990, dell’art. 3 d.l. 93/2013 e dell’art. 8 d.l. 11/2009, per omessa audizione personale, difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio; erroneo inquadramento dei fatti nella fattispecie della violenza domestica; difetto di motivazione e omessa o insufficiente valutazione della memoria difensiva e della documentazione prodotta; travisamento dei fatti e illogicità; vizi propri del decreto di rigetto del ricorso gerarchico, per mancato riesame effettivo, motivazione adesiva o apparente e omesso riscontro alle censure. La vicenda traeva origine da una relazione affettiva, dal deterioramento del rapporto e da un episodio del 25 novembre 2025, nel quale, secondo le dichiarazioni raccolte dall’amministrazione, il ricorrente avrebbe sottratto lo zaino della controinteressata, costringendola a recarsi presso la sua abitazione per recuperarlo, aggredendola fisicamente e verbalmente e colpendo con un calcio un suo amico. Erano inoltre emersi precedenti comportamenti violenti verso oggetti. Il ricorrente aveva partecipato al procedimento mediante memoria e integrazioni difensive, contestando la ricostruzione dei fatti.
La decisione
Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo irrilevante la mancata comparizione del difensore del ricorrente alla camera di consiglio, poiché il rito non ha natura consensuale e la conversione è rimessa al potere officioso del giudice quando la causa è matura per la decisione. Nel merito, il ricorso è stato integralmente rigettato. Il primo motivo è stato respinto perché la mancata audizione orale dell’interessato non determina, di per sé, lesione del diritto di difesa quando egli abbia potuto presentare memorie e documenti; l’art. 8 d.l. 11/2009 impone di sentire le persone informate dei fatti, ma non richiede necessariamente la convocazione orale del soggetto ammonendo, che può esporre le proprie ragioni per iscritto. Il secondo e il quarto motivo sono stati respinti perché l’ammonimento è una misura preventiva e cautelare, con finalità dissuasive, per la cui adozione non occorre la piena prova della responsabilità penale né l’accertamento definitivo di un reato, essendo sufficiente un quadro indiziario idoneo a evidenziare la possibile natura persecutoria o violenta delle condotte. La nozione di violenza domestica può ricomprendere anche un unico episodio grave e deve essere valutata considerando complessivamente il contesto della relazione, senza isolare i singoli episodi. L’episodio del 25 novembre, corroborato dalle dichiarazioni di due persone presenti, è stato ritenuto autonomamente sufficiente e grave; i precedenti comportamenti violenti verso oggetti ne rafforzavano il significato. Il sindacato giurisdizionale sull’ampia discrezionalità del Questore è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza o sproporzione, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza. Il terzo motivo è stato respinto perché la memoria difensiva era stata espressamente menzionata e motivatamente superata nel provvedimento, mentre l’amministrazione aveva ulteriormente sentito due persone informate dei fatti. È stato respinto anche il motivo relativo al decreto gerarchico, poiché il provvedimento consentiva di comprendere l’iter logico seguito e non era necessario confutare analiticamente ogni singola argomentazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma degli atti impugnati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti; nulla spese nei confronti della controinteressata non costituita. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente di definire il giudizio all’esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare quando la causa è matura per la decisione; la mancata comparizione di una parte non costituisce, di per sé, impedimento alla conversione del rito.
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
richiede che siano “sentite le persone informate dei fatti”
Non impone necessariamente l’audizione orale del soggetto destinatario dell’ammonimento, quando questi abbia potuto partecipare al procedimento mediante memorie e documenti scritti.
art. 3 d.l. 93/2013
La violenza domestica può consistere anche in un solo episodio grave oppure in più atti non episodici commessi nell’ambito di una relazione affettiva attuale o pregressa; l’ammonimento ha finalità preventiva e dissuasiva.
artt. 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990
Le garanzie partecipative risultano soddisfatte quando l’interessato sia posto in condizione di presentare memorie e documenti e l’amministrazione li valuti, anche per superarli motivatamente.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di ammonimento e il decreto di rigetto gerarchico sono sufficientemente motivati quando rendono comprensibili i fatti valorizzati, l’istruttoria svolta e l’iter logico seguito, senza necessità di una confutazione analitica di ogni argomento difensivo.
art. 26 c.p.a.
Le spese seguono la soccombenza, salvo diversa valutazione del giudice.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale criterio per la condanna alle spese della parte soccombente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore è una misura preventiva e cautelare, con finalità dissuasive, per la cui adozione non è necessaria la piena prova della responsabilità penale dell’interessato, essendo sufficiente un quadro indiziario idoneo a evidenziare la possibile natura violenta o persecutoria delle condotte.
- La nozione di violenza domestica può essere integrata anche da un solo episodio grave commesso nell’ambito di una relazione affettiva attuale o pregressa; la valutazione deve riguardare il contesto complessivo della relazione e non la considerazione atomistica dei singoli episodi.
- L’obbligo di sentire le persone informate dei fatti non comporta necessariamente l’audizione orale del soggetto destinatario dell’ammonimento quando questi abbia potuto esercitare il contraddittorio mediante memorie e documenti scritti, effettivamente considerati dall’amministrazione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio del potere discrezionale del Questore in materia di ammonimento è limitato alla verifica della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, della manifesta irragionevolezza o della sproporzione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.
- Il provvedimento di ammonimento e il rigetto del ricorso gerarchico sono adeguatamente motivati quando consentono di ricostruire i fatti ritenuti rilevanti, l’attività istruttoria svolta e le ragioni per cui le difese dell’interessato sono state superate; non è necessaria la confutazione analitica di ogni singolo argomento.
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