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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto del ricorso gerarchico e provvedimento del Questore di ammonimento orale, con i relativi atti istruttori e presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento orale adottato dal Questore e il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Commissario del Governo. Ha dedotto: violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990, dell’art. 3 d.l. 93/2013 e dell’art. 8 d.l. 11/2009, per omessa audizione personale, difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio; erroneo inquadramento dei fatti nella fattispecie della violenza domestica; difetto di motivazione e omessa o insufficiente valutazione della memoria difensiva e della documentazione prodotta; travisamento dei fatti e illogicità; vizi propri del decreto di rigetto del ricorso gerarchico, per mancato riesame effettivo, motivazione adesiva o apparente e omesso riscontro alle censure. La vicenda traeva origine da una relazione affettiva, dal deterioramento del rapporto e da un episodio del 25 novembre 2025, nel quale, secondo le dichiarazioni raccolte dall’amministrazione, il ricorrente avrebbe sottratto lo zaino della controinteressata, costringendola a recarsi presso la sua abitazione per recuperarlo, aggredendola fisicamente e verbalmente e colpendo con un calcio un suo amico. Erano inoltre emersi precedenti comportamenti violenti verso oggetti. Il ricorrente aveva partecipato al procedimento mediante memoria e integrazioni difensive, contestando la ricostruzione dei fatti.

La decisione

Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo irrilevante la mancata comparizione del difensore del ricorrente alla camera di consiglio, poiché il rito non ha natura consensuale e la conversione è rimessa al potere officioso del giudice quando la causa è matura per la decisione. Nel merito, il ricorso è stato integralmente rigettato. Il primo motivo è stato respinto perché la mancata audizione orale dell’interessato non determina, di per sé, lesione del diritto di difesa quando egli abbia potuto presentare memorie e documenti; l’art. 8 d.l. 11/2009 impone di sentire le persone informate dei fatti, ma non richiede necessariamente la convocazione orale del soggetto ammonendo, che può esporre le proprie ragioni per iscritto. Il secondo e il quarto motivo sono stati respinti perché l’ammonimento è una misura preventiva e cautelare, con finalità dissuasive, per la cui adozione non occorre la piena prova della responsabilità penale né l’accertamento definitivo di un reato, essendo sufficiente un quadro indiziario idoneo a evidenziare la possibile natura persecutoria o violenta delle condotte. La nozione di violenza domestica può ricomprendere anche un unico episodio grave e deve essere valutata considerando complessivamente il contesto della relazione, senza isolare i singoli episodi. L’episodio del 25 novembre, corroborato dalle dichiarazioni di due persone presenti, è stato ritenuto autonomamente sufficiente e grave; i precedenti comportamenti violenti verso oggetti ne rafforzavano il significato. Il sindacato giurisdizionale sull’ampia discrezionalità del Questore è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza o sproporzione, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza. Il terzo motivo è stato respinto perché la memoria difensiva era stata espressamente menzionata e motivatamente superata nel provvedimento, mentre l’amministrazione aveva ulteriormente sentito due persone informate dei fatti. È stato respinto anche il motivo relativo al decreto gerarchico, poiché il provvedimento consentiva di comprendere l’iter logico seguito e non era necessario confutare analiticamente ogni singola argomentazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma degli atti impugnati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti; nulla spese nei confronti della controinteressata non costituita. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio all’esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare quando la causa è matura per la decisione; la mancata comparizione di una parte non costituisce, di per sé, impedimento alla conversione del rito.

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    richiede che siano “sentite le persone informate dei fatti”

    Non impone necessariamente l’audizione orale del soggetto destinatario dell’ammonimento, quando questi abbia potuto partecipare al procedimento mediante memorie e documenti scritti.

  • art. 3 d.l. 93/2013

    La violenza domestica può consistere anche in un solo episodio grave oppure in più atti non episodici commessi nell’ambito di una relazione affettiva attuale o pregressa; l’ammonimento ha finalità preventiva e dissuasiva.

  • artt. 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative risultano soddisfatte quando l’interessato sia posto in condizione di presentare memorie e documenti e l’amministrazione li valuti, anche per superarli motivatamente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di ammonimento e il decreto di rigetto gerarchico sono sufficientemente motivati quando rendono comprensibili i fatti valorizzati, l’istruttoria svolta e l’iter logico seguito, senza necessità di una confutazione analitica di ogni argomento difensivo.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza, salvo diversa valutazione del giudice.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale criterio per la condanna alle spese della parte soccombente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore è una misura preventiva e cautelare, con finalità dissuasive, per la cui adozione non è necessaria la piena prova della responsabilità penale dell’interessato, essendo sufficiente un quadro indiziario idoneo a evidenziare la possibile natura violenta o persecutoria delle condotte.
  • La nozione di violenza domestica può essere integrata anche da un solo episodio grave commesso nell’ambito di una relazione affettiva attuale o pregressa; la valutazione deve riguardare il contesto complessivo della relazione e non la considerazione atomistica dei singoli episodi.
  • L’obbligo di sentire le persone informate dei fatti non comporta necessariamente l’audizione orale del soggetto destinatario dell’ammonimento quando questi abbia potuto esercitare il contraddittorio mediante memorie e documenti scritti, effettivamente considerati dall’amministrazione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio del potere discrezionale del Questore in materia di ammonimento è limitato alla verifica della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, della manifesta irragionevolezza o della sproporzione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • Il provvedimento di ammonimento e il rigetto del ricorso gerarchico sono adeguatamente motivati quando consentono di ricostruire i fatti ritenuti rilevanti, l’attività istruttoria svolta e le ragioni per cui le difese dell’interessato sono state superate; non è necessaria la confutazione analitica di ogni singolo argomento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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