Sentenza n. 767/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5313 del 20/09/2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 3305/2021 R.G.) emessa dal Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Ada Bonfiglio, in funzione di Giudice del lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge, notificata alle parti convenute in data 22/03/2024, recante condanna del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato in solido le amministrazioni al pagamento di complessivi € 95.542,00, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5313/2023, divenuta definitiva per mancata impugnazione e notificata alle amministrazioni il 22 marzo 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti al pagamento di compensi accessori maturati per incarichi di supervisione nelle attività di tirocinio del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e aveva condannato il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale, in solido, al pagamento delle somme individualmente spettanti, per un totale di € 95.542,00, oltre interessi legali. Dedotta l'inutile decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'inerzia dell'amministrazione, le ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, la penalità di mora e il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente alle ricorrenti l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non risultava alcun pagamento né spontaneo né successivo all'atto di precetto, il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e corrispondere le somme dovute, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza delle ricorrenti e l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il commissario non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente. È stata invece respinta la domanda risarcitoria per mancata esecuzione del giudicato, poiché le ricorrenti non hanno provato un maggior danno successivo alla sentenza; gli interessi legali riconosciuti sono stati ritenuti misura compensativa del ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; il TAR l'ha quantificata negli interessi legali dal decorso del termine assegnato per l'adempimento.
art. 112 c.p.a.
Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
La domanda risarcitoria può essere proposta nel giudizio di ottemperanza nei limiti previsti dalla disposizione, ma deve essere provata nel merito; nel caso concreto è stata respinta per mancata prova del maggior danno.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato l'avvenuto decorso.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a conseguire concretamente al creditore l'utilità riconosciuta dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo e accertata l'inerzia dell'amministrazione, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino al pagamento spontaneo o all'esecuzione commissariale.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora può quindi cessare con l'adempimento dell'amministrazione o con quello compiuto dal commissario.
- Nel giudizio di ottemperanza, la domanda risarcitoria per la mancata esecuzione del giudicato, pur ammissibile nei limiti dell'art. 112 c.p.a., deve essere accompagnata dalla prova di un danno ulteriore rispetto a quello compensato dagli interessi legali; in mancanza, deve essere respinta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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