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Sentenza

Sentenza n. 1380/2026 - Napoli, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - del Decreto Rettorale DR/2025/3207 del 10 luglio 2025, con il quale il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha approvato gli atti della Commissione di valutazione della procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/E1 chirurgia cardio-toraco-vascolare, settore scientifico disciplinare MED/21 chirurgia toracica (codice procedura 1_PO_2024_18C4_05), indicando il Prof. Antonio D’Andrilli quale candidato maggiormente qualificato; - del Bando di selezione di cui al DR/2024/374 del 29/01/2024 (All. 2), e delle relative schede, in particolare della Scheda n. 5, quali atti presupposti le cui prescrizioni sono state violate dalla Commissione; - dei verbali della Commissione giudicatrice, ed in particolare del Verbale n. 3, con i suoi allegati, del 19 maggio (contenente i giudizi analitici e l'attribuzione dei punteggi), del Verbale n. 5, con i suoi allegati, del 21 maggio (contenente la ponderazione finale e l’indicazione del vincitore), e di ogni altro verbale presupposto (Verbale n. 2 del 29 aprile e Verbale n. 4, con i suoi allegati, del 20 maggio); - del Verbale n. 1 del 9 aprile 2025 e dei relativi Allegati (“Criteri di valutazione”), nella parte in cui la Commissione ha stabilito criteri difformi e in contrasto con la lex specialis del bando di concorso; - dei Decreti Rettorali di nomina e sostituzione dei componenti della Commissione, segnatamente i DD.RR. n. 2709/2024, n. 3215/2024, n. 5543/2024 e n. 589/2025: - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi inclusi, ove occorra e per quanto di interesse, la richiesta di proroga e il relativo decreto di concessione; il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. n. 3663 del 2.10.2019; la delibera n. 1 del 9/10/2023 (EO n. 1089 del 109/10/2023) – modificata e integrata con delibera n. 111 del 29/11/2023 (EO n. 1169 del 7/12/2023), con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione, tra le altre, delle procedure di chiamata – ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 – di professori di prima fascia di cui alla tabella 3 allegata alla citata delibera n. 111 del 29/11/2023; il decreto n. 9 del 18/1/2024 del Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (PG n. 9552 del 24/1/2024), con cui il Dipartimento ha perfezionato le procedure di concerto; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da D'Andrilli Antonio il 26\9\2025 per l’annullamento: - del Decreto rettorale DR /2025/3207 del 10 luglio 2025, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione della procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/E1 Chirurgia cardiotoracico vascolare e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso principale: per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cagini Lucio il 27\10\2025, per l’annullamento: - del Decreto Rettorale DR/2025/3207 del 10 luglio 2025, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha approvato gli atti della Commissione di valutazione della procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, settore scientifico disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica (codice procedura 1_PO_2024_18C4_05), indicando il Prof. Antonio D’Andrilli quale candidato maggiormente qualificato. - del Bando di selezione di cui al DR/2024/374 del 29/01/2024, e delle relative schede, in particolare della Scheda n. 5, quali atti presupposti; - dei verbali della Commissione giudicatrice, ed in particolare del Verbale n. 3, con i suoi allegati, del 19 maggio (contenente i giudizi analitici e l'attribuzione dei punteggi), del Verbale n. 5, con i suoi allegati del 21 maggio (contenente la ponderazione finale e l’indicazione del vincitore) e di ogni altro verbale presupposto (Verbale n. 2 del 29 aprile e Verbale n. 4, con i suoi allegati del 20 maggio); - del Verbale n. 1 del 9 aprile 2025 e dei relativi Allegati (“Criteri di valutazione”), nella parte in cui la Commissione ha stabilito criteri difformi e in contrasto con la lex specialis del bando di concorso; - dei Decreti Rettorali di nomina e sostituzione dei componenti della Commissione, segnatamente i DD.RR. n. 2709/2024, n. 3215/2024, n. 5543/2024 e n. 589/2025; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi inclusi, ove occorra e per quanto di interesse de: - la richiesta di proroga e il relativo decreto di concessione; - il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. 3663 del 2.10.2019; - la delibera n. 1 del 9/10/2023 (EO n. 1089 del 109/10/2023) – modificata e integrata con delibera n. 111 del 29/11/2023 (EO n. 1169 del 7/12/2023), con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione, tra le altre, delle procedure di chiamata – ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 – di professori di prima fascia di cui alla tabella 3 allegata alla citata delibera n. 111 del 29/11/2023; - il decreto n. 9 del 18/1/2024 del Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (PG n. 9552 del 24/1/2024), con cui il Dipartimento ha perfezionato le procedure di concerto; e per il previo annullamento incidentale de: - il Regolamento Sapienza Università di Roma per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 4205 del 09.12.2013; - il Regolamento Sapienza Università di Roma per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 1732/2016 del 18.07.2016; - il Protocollo d’intesa Regione-Sapienza Università di Roma; - i Verbali CAD Sapienza Università di Roma affidamenti incarichi docente in convenzione sanità, approvazione programmazione didattica e Ordine degli studi del CdS in Medicina e Chirurgia dall’a.a. 2005-06 all’a.a. 2023-24; - l’Ordine degli Studi Sapienza Università di Roma Corso di Laurea Magistrale e Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia dall’a.a. 2014-15 all’a.a. 2023-24; - l’Attestato/certificazione del Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma, del 18.01.2024, con cui si attesta la continuità didattica ventennale del prof. D’Andrilli; e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cagini Lucio il 19\11\2025, per il previo annullamento incidentale: - degli incarichi di insegnamento ufficiale del Prof. Antonio D’Andrilli, conferiti dall’Università “La Sapienza” di Roma a partire dall’a.a. 2005-2006 e fino all’a.a. 2023-2024, in quanto illegittimamente attribuiti in violazione dei regolamenti emanati con D.R. n. 509 del 25.11.2003, D.R. n. 135 del 03.04.2009 e D.R. n. 3385 dell’11.10.2011; e per quanto possa occorrere: - del D.R. n. 509 del 25.11.2003 con cui è stato emanato il “Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche”; - del D.R. n. 135 del 03.04.2009 con il quale è stato emanato, a seguito di modifiche, il “Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche”; - del D.R. n. 3385 dell’11.10.2011 con il quale sono stati modificati gli artt. 7 e ss. del “Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche” emanato con D.R. n. 135 del 03.04.2009; e per l’annullamento conseguenziale: - del Decreto nomina e chiamata del Prof. D’Andrilli, adottato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, quale atto finale e consequenziale della procedura comparativa.

Giustizia amministrativa202504533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto rettorale di approvazione degli atti e proclamazione del vincitore della procedura comparativa per un posto di professore universitario di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare MED/21, unitamente al bando, ai verbali della commissione e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la procedura comparativa sotto sei profili. In primo luogo, ha dedotto la violazione della lex specialis e l’eccesso di potere per contraddittorietà, sostenendo che la commissione avesse illegittimamente escluso dalla griglia la mera partecipazione ai gruppi di ricerca e omesso di predeterminare uno specifico peso numerico per l’autonomia scientifica e la continuità della produzione. In secondo luogo, ha censurato la valutazione dell’attività didattica, deducendo la sopravvalutazione dei titoli del controinteressato, l’illegittimità della certificazione rilasciata dal Preside di Facoltà, l’erronea decurtazione dei propri punteggi per discontinuità didattica e la mancata valorizzazione di attività quali partecipazione a commissioni, tutoraggi ed esercitazioni. In terzo luogo, ha contestato la valutazione della ricerca scientifica, lamentando l’attribuzione ex post di un punteggio per l’autonomia scientifica, l’incoerenza tra giudizi sintetici e punteggi numerici, l’illegittima esclusione della partecipazione ai gruppi di ricerca, l’illogicità della valutazione delle partecipazioni congressuali e la mancata attribuzione di un punteggio autonomo alla consistenza complessiva della produzione. In quarto luogo, ha contestato la valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, sostenendo che fossero state indebitamente valorizzate attività cliniche estranee alla gestione accademica. In quinto luogo, ha censurato la valutazione clinico-assistenziale, deducendo il difetto di motivazione derivante dall’attribuzione di un punteggio unitario anziché distinto per durata, intensità, continuità, specificità della casistica e grado di responsabilità. In sesto luogo, ha impugnato il giudizio finale per invalidità derivata, travisamento dei fatti e contraddittorietà, sostenendo che il controinteressato non avesse una maggiore esperienza didattica. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha inoltre impugnato gli atti presupposti degli incarichi di docenza conferiti al controinteressato da Sapienza Università di Roma e dalla Regione Lazio, sostenendo che fossero stati affidati in violazione dei limiti regolamentari alla reiterazione dei contratti e che, pertanto, non dovessero essere valutati dalla commissione. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale per ottenere la rideterminazione dei punteggi a proprio favore e la riduzione di quelli attribuiti al ricorrente.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale. Quanto alla partecipazione ai gruppi di ricerca, ha rilevato che, nonostante l’imprecisione formale della griglia, la commissione aveva concretamente valutato anche la mera partecipazione, come dimostrato dal punteggio attribuito al ricorrente. La mancata predeterminazione di micro-pesi autonomi per autonomia scientifica e continuità della produzione non è stata ritenuta illegittima, poiché nei concorsi universitari la valutazione deve conservare carattere globale e non ridursi a una mera addizione aritmetica. Le censure sui punteggi sono state quindi considerate come indebita sostituzione del giudizio tecnico della commissione, non sorretta da macroscopici vizi logici. Quanto all’attività didattica, il TAR ha ritenuto che la continuità fosse espressamente prevista dal bando e che i criteri, comprese le decurtazioni per discontinuità e tipologia dell’incarico, fossero stati applicati uniformemente. Le attività accessorie non sono state equiparate all’insegnamento ufficiale. I seminari rivolti a studenti delle Scuole di Specializzazione sono stati ritenuti estranei alla nozione di didattica integrativa riferita agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale. La certificazione del servizio rilasciata dal Preside di Facoltà è stata ritenuta legittima, in ragione della competenza funzionale dell’organo della struttura presso cui l’attività era stata svolta. Anche le censure sulla ricerca scientifica sono state respinte: la commissione poteva valorizzare il maggior numero di pubblicazioni, il ruolo di primo autore e la rilevanza internazionale, senza essere vincolata al dato meramente quantitativo delle partecipazioni congressuali. Il punteggio attribuito al ricorrente per i gruppi di ricerca dimostrava nuovamente che era stata valutata anche la partecipazione, pur con un peso inferiore rispetto alla direzione o al coordinamento. Quanto alle attività gestionali, il TAR ha interpretato la relativa voce del bando come non limitata ai soli organi accademici e ha rilevato che, proprio su tale profilo, il ricorrente aveva ottenuto un punteggio superiore. La valutazione delle attività clinico-assistenziali è stata ritenuta non illogica, in considerazione della notevole differenza nella casistica operatoria e del rilievo del contesto assistenziale. La mancata articolazione analitica del punteggio non ha determinato illegittimità, anche perché il ricorrente non aveva fornito una prova di resistenza idonea a dimostrare che una diversa ripartizione avrebbe potuto modificare l’esito. Il giudizio finale è stato ritenuto coerente con le valutazioni analitiche e immune da travisamento, illogicità o abnormità. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto sia di legittimazione sia di interesse ad agire: il ricorrente non aveva partecipato ai procedimenti relativi agli incarichi di docenza, ormai conclusi, e non vantava una posizione differenziata. Inoltre, ai fini della procedura concorsuale rilevava l’effettivo svolgimento dell’attività didattica, non la formale legittimità dei contratti sottostanti, estranea all’oggetto della valutazione della commissione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il controinteressato era già risultato legittimamente vincitore e dall’esame delle sue censure non avrebbe conseguito alcuna utilità concreta. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, l. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura comparativa per la chiamata di professori universitari riservata alla categoria prevista dalla norma.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d’ufficio, nel caso di specie i possibili profili di inammissibilità dei motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Nei concorsi universitari la valutazione comparativa costituisce una valutazione globale del profilo dei candidati e non deve necessariamente tradursi in una mera addizione aritmetica di micro-voci, purché i criteri siano intellegibili, coerenti con il bando e applicati uniformemente.
  • Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione di concorso universitario soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, travisamento dei fatti, errore procedurale o criteri non intellegibili e trasparenti; non può sostituire alla valutazione della commissione una propria rielaborazione dei punteggi.
  • L’eventuale imprecisione formale nella griglia predisposta dalla commissione non determina illegittimità quando dagli atti successivi risulti che il criterio previsto dal bando è stato concretamente considerato e applicato.
  • La mancata articolazione analitica di un punteggio complessivo non determina di per sé un difetto di motivazione nei concorsi universitari, se la valutazione globale è coerente, non illogica e consente di ricostruire le ragioni della prevalenza di un candidato; il ricorrente deve comunque fornire una prova di resistenza, dimostrando che la diversa articolazione avrebbe potuto modificare l’esito.
  • Il concorrente a una procedura comparativa non ha legittimazione né interesse ad impugnare autonomamente incarichi conferiti a un altro candidato nell’ambito di procedimenti selettivi ai quali non ha partecipato, ormai conclusi, quando non dimostri una posizione differenziata e un’utilità concreta e attuale. Ai fini della valutazione concorsuale rileva l’effettivo svolgimento dell’attività dichiarata, non la formale legittimità del contratto presupposto, estranea all’oggetto del giudizio della commissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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