Sentenza n. 2375/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che comunicava di non procedere al preavviso di annullamento del permesso di costruire in sanatoria relativo alla realizzazione di una scala esterna e alla sistemazione del lastrico solare, nonché, ove occorrente, il permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui il Comune di Palermo aveva comunicato di non dare luogo al preavviso di annullamento del permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai controinteressati per opere abusivamente realizzate in un immobile condominiale. Hanno altresì impugnato, ove occorrente, il titolo edilizio in sanatoria e gli atti presupposti e conseguenti, chiedendo il riesame della posizione urbanistico-edilizia, la partecipazione al procedimento e la valutazione degli elementi di fatto e di diritto dedotti. La controversia riguardava la legittimità della costruzione di una scala esterna e della sistemazione del lastrico solare. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio impugnato; tale provvedimento è stato autonomamente impugnato in un nuovo giudizio, nel quale il TAR ha sospeso gli effetti dell’atto e disposto una verificazione sul carattere autoportante o meno della scala.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’annullamento d’ufficio del permesso di costruire in sanatoria, intervenuto nelle more, ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso originario. Ogni questione relativa al rapporto amministrativo rinnovato dall’atto di autotutela deve essere esaminata nel nuovo giudizio instaurato contro il provvedimento di annullamento d’ufficio. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. a) e c), d.lgs. 104/2010
Richiamato quale fondamento delle domande di annullamento e delle conseguenti misure richieste dai ricorrenti.
art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, d.lgs. 104/2010
Richiamato dal Collegio nell’ambito della pronuncia di improcedibilità.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Richiamati dai ricorrenti con riguardo alla partecipazione procedimentale e al contraddittorio nel riesame della posizione edilizia.
Massime di principio
- L’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento di autotutela che incide sull’atto amministrativo originariamente impugnato può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso originario, quando il rapporto amministrativo sia stato rinnovato e la nuova determinazione costituisca oggetto di autonoma impugnazione.
- Quando il provvedimento sopravvenuto è autonomamente impugnato in un nuovo giudizio, le questioni relative alla legittimità del rapporto amministrativo rinnovato devono essere esaminate nel processo avente a oggetto l’atto di autotutela, non nel giudizio relativo all’atto originario ormai superato.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte contro l’atto originario.
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