Ordinanza n. 354/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di ammonimento, adottato, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009, dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, in data 25.3.2025 (notificato a mani della ricorrente il 27.3.2025), “per aver posto in essere una ‘condotta persecutoria’ (...) attuata nei confronti di -OMISSIS-”, e di ogni altro atto, presupposto, preordinato, conseguente, infra-procedimentale o comunque connesso, non conosciuto né conoscibile dalla ricorrente in quanto mai comunicato né notificato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009, per una condotta persecutoria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento notificatole il 27 marzo 2025, deducendone l'illegittimità e chiedendo l'annullamento dell'atto e degli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenti non conosciuti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso. Il giudizio è ancora pendente nel merito; la ricorrente ha dichiarato la permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia. Preso atto della permanenza dell'interesse alla decisione nel merito e considerato che la discussione dovrà essere fissata entro novembre 2026, ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a. La Questura competente dovrà depositare, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato e entro il 26 maggio 2026, sintetiche e documentate deduzioni sulla vicenda, nonché ogni ulteriore informazione o documento utile alla decisione. La Segreteria dovrà comunicare l'ordinanza alle parti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare le parti private.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009
per aver posto in essere una “condotta persecutoria”
La norma è indicata quale base normativa del provvedimento di ammonimento impugnato; l'ordinanza istruttoria non ne esamina il contenuto o i presupposti applicativi.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato come fondamento processuale dell'attività istruttoria disposta dal giudice.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato come fondamento processuale dell'ordine alla Questura di fornire deduzioni, informazioni e documenti utili alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per giustificare l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In un giudizio pendente contro un provvedimento di ammonimento del Questore, il giudice amministrativo può disporre che l’amministrazione depositi deduzioni sintetiche e documentate, informazioni e atti utili alla decisione, fissando un termine per l’adempimento, quando tale acquisizione sia necessaria in vista della successiva udienza di merito.
- L’ordine istruttorio può essere eseguito dall’amministrazione resistente per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, alla quale spetta il deposito processuale degli elementi richiesti dal giudice.
- La dichiarazione della parte della permanenza dell’interesse alla decisione giustifica la prosecuzione della trattazione del giudizio e la predisposizione degli adempimenti istruttori necessari alla decisione di merito.
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