Ordinanza n. 42/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota del Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali - DPF018 della Regione Abruzzo, prot. RA/0058631/26 del 12/02/2026 avente ad oggetto “Società M SERVICES SRL - Istanza di accreditamento ambulatorio odontoiatrico per pazienti fragili, vulnerabili, odontofobici, disabili e non collaboranti, sito in Pescara, alla Piazza Ettore Troilo, n. 18 – Riscontro”, nonché per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di predisporre e di pubblicare, ai sensi dell’art. 6 della L.R.A. n. 32/2007, il bando recante i termini per la presentazione delle domande di accreditamento per ambulatori odontoiatrici per pazienti fragili, vulnerabili, odontofobici, disabili e non collaboranti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale di riscontro negativo all'istanza di accreditamento dell'ambulatorio odontoiatrico e omessa predisposizione e pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di accreditamento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota del Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali della Regione Abruzzo, recante il riscontro alla domanda di accreditamento dell'ambulatorio odontoiatrico sito in Pescara e destinato a pazienti fragili, vulnerabili, odontofobici, disabili e non collaboranti. Ha inoltre chiesto che fosse dichiarato l'obbligo della Regione di predisporre e pubblicare il bando previsto dall'art. 6 della legge regionale abruzzese n. 32/2007. In via incidentale, la società ha domandato la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto impugnato. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, rinviando le questioni di diritto alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non ravvisabile il requisito del periculum in mora. In particolare, ha osservato che dall'atto impugnato non emergevano profili attuali e diretti di pregiudizio grave e irreparabile. La perdita patrimoniale prospettata dalla società è stata qualificata come danno pienamente reintegrabile e, quindi, non idoneo a giustificare la sospensione cautelare. Quanto alla lamentata lesione dell'aspettativa dei pazienti fragili, vulnerabili, odontofobici, disabili e non collaboranti all'attivazione del servizio, il giudice l'ha ritenuta un'aspettativa di mero fatto. La decisione è resa senza definire le questioni di diritto proprie del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo alla necessità di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 6 L.R. Abruzzo n. 32/2007
La società ha invocato tale disposizione per chiedere la predisposizione e pubblicazione del bando relativo alla presentazione delle domande di accreditamento; l'ordinanza non ne definisce nel merito la portata.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, attuale e direttamente riconducibile all'atto impugnato.
- La prospettazione di una mera perdita patrimoniale, quando il danno sia integralmente reintegrabile, non è di regola sufficiente a integrare il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare.
- L'aspettativa di mero fatto all'attivazione di un servizio ambulatoriale non integra, di per sé, un pregiudizio cautelare grave, irreparabile, attuale e diretto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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