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Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) della determinazione del Comune di Chieti n. 1186 del 31/12/2025, pubblicata il 09/01/2026: “PROPOSTA DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CHIETI - ANNO 2024 - EX ART. 2 . C. 2 L. N. 475/1968 S.M.I. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 C. 2 ED ART. 14-TER L. N. 24171990 S.M.I.”, nella parte in cui l'amministrazione comunale dà atto “omissis…..che il progetto di revisione della Pianta Organica delle Farmacie, come definito nella cartografia e negli elenchi descrittivi , consultabile al seguente link….. omissis … sostituisce ogni precedente zonizzazione”; 2) della Delibera di Giunta comunale n. 831 DEL 23/01/2026, pubblicata il 26 02/2026, avente ad oggetto: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CHIETI - anno 2024 - ai sensi del'art. 2 comma 2 della L. 475/68 e s.m.i., nella parte in cui l'organo comunale delibera “… omissis … 1) di approvare la “Revisione della pianta Organica delle farmacie del Comune di Chieti - anno 2024, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 s.m.i., costituita dai seguenti elaborati , in atti del fascicolo: - Allegato A: Relazione tecnica ; - Allegato B: Elenco vie civici; - Allegato C1: Elaborato cartografico - Sedi farmaceutiche e Basi territoriali Istat 2021; - Allegato C2: Elaborato cartografico - Pianta Organica delle Farmacie-Revisione 2024; 2) di stabilire che la revisione comporta una nuova perimetrazione per le zone di pertinenza delle sedici farmaceutiche esistenti e il mutamento della qualifica delle sedi farmaceutiche n. 8, n.13, n. 15 e n. 16 da rurali a urbane … omissis…”; B) dell'attestazione e/o certificazione del sindaco del Comune di Chieti sottoscritta digitalmente in data 02/02/2026, prot. 58400 del 03/09/2025, nella parte in cui viene attestato che “in base alle risultanze del Corpo di Polizia Municipale, Prot. n. 75715/6-4 del 15/11/2025, che l'esercizio commerciale della farmacia denominata Farmacia Paterno … omissis …., è ubicato in v.le Unità d'Italia n. 102 CAP 66100, nel centro abitato località San Martino con popolazione residente pari a 3.059,… omissis”; C) nonché di tutti gli atti prodromici, coevi e/o successivi, collegati in qualsiasi modo a quelli innanzi descritti e impugnati, ancorchè non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Chieti, con nuova perimetrazione delle sedi farmaceutiche e mutamento della qualifica di alcune sedi da rurali a urbane, nonché attestazione relativa all'ubicazione e alla popolazione della farmacia della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria relativa alla revisione della pianta organica delle farmacie, la successiva deliberazione della Giunta comunale di approvazione della revisione, l'attestazione o certificazione del sindaco concernente l'ubicazione della farmacia e la popolazione residente nel relativo centro abitato, nonché gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare è stata prospettata una perdita patrimoniale conseguente agli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di tutela cautelare. Pur riservando alla fase di merito l'esame delle questioni di diritto, il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché dai provvedimenti impugnati non emergevano profili attuali e diretti di pregiudizio grave e irreparabile. La perdita patrimoniale prospettata dalla ricorrente è stata qualificata come danno pienamente reintegrabile e, quindi, non idoneo a giustificare la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, l. 475/1968

    "Revisione della pianta Organica delle farmacie del Comune di Chieti - anno 2024"

    La disposizione è richiamata quale base normativa degli atti comunali di revisione della pianta organica delle farmacie; l'ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • artt. 14, comma 2, e 14-ter l. 241/1990

    "conferenza dei servizi decisoria"

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi; l'ordinanza non valuta in modo specifico la legittimità del relativo procedimento.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il rigetto è motivato, in particolare, dall'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la presenza di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera prospettazione di una perdita patrimoniale, quando il danno sia integralmente reintegrabile, non dimostra di per sé il periculum in mora.
  • Il periculum in mora deve risultare attuale e direttamente riconducibile al provvedimento impugnato; in mancanza di tali profili, la domanda cautelare deve essere respinta, anche quando le questioni di diritto dedotte restino riservate alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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