Ordinanza n. 353/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del decreto di sospensione ex art. 100 TULPS del 5.09.2024, notificato in pari data, n. MBPQ00/2023/-OMISSIS-, adottato dalla Questura della Provincia di -OMISSIS- e mediante il quale è stata sospesa per 20 giorni l’attività di pubblico esercizio denominata “-OMISSIS-”; - di ogni altro atto a esso presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di sospensione per 20 giorni dell'attività di pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 TULPS
Esito
La controversia
Il gestore di un pubblico esercizio ha impugnato il decreto questorile del 5 settembre 2024, adottato ai sensi dell'art. 100 TULPS, con il quale è stata disposta la sospensione dell'attività per 20 giorni, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare era stata rinunciata. Poiché il provvedimento aveva esaurito la propria durata e dal 2024 nessuna delle parti aveva depositato ulteriori atti o documenti, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire elementi aggiornati sull'eventuale permanenza dell'interesse alla decisione e su fatti o provvedimenti sopravvenuti potenzialmente rilevanti per l'esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né deciso la domanda risarcitoria. Ha disposto un'istruttoria: il dirigente competente della Questura, tramite l'Avvocatura dello Stato, dovrà depositare entro il 13 maggio 2026 deduzioni sintetiche e documentate sulla vicenda, indicando anche eventuali fatti sopravvenuti o atti rilevanti per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione o comunque idonei a incidere sull'esito della causa. Alla stessa scadenza il difensore della parte ricorrente dovrà comunicare se persista effettivamente l'interesse alla definizione del ricorso nel merito. La Segreteria dovrà comunicare l'ordinanza alle parti. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 100 TULPS
È la base normativa indicata nel decreto questorile impugnato, con cui è stata disposta la sospensione temporanea dell'attività di pubblico esercizio; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'ordinanza, senza specifica interpretazione nel testo.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal Collegio per acquisire deduzioni e documentazione dall'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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