Ordinanza n. 43/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) della determinazione del Comune di Chieti n. 1186 del 31/12/2025, pubblicata il 09/01/2026: “PROPOSTA DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FERMACIE DEL COMUNE DI CHIETI - ANNO 2024 - EX ART. 2 . C. 2 L. N. 475/1968 S.M.I. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 C. 2 ED ART. 14-TER L. N. 24171990 S.M.I.”, nella parte in cui l'amministrazione comunale dà atto “ omissis…..che il progetto di revisione della Pianta Organica delle Farmacie, come definito nella cartografia e negli elenchi descrittivi , consultabile al seguente link….. omissis … sostituisce ogni precedente zonizzazione”; 2) della Delibera di Giunta comunale n. 831 del 23/01/2026, pubblicata il 26 02/2026, avente ad oggetto: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CHIETI - anno 2024 - ai sensi del'art. 2 comma 2 della L. 475/68 e s.m.i., nella parte in cui l'organo comunale delibera “… omissis … 1) di approvare la “Revisione della pianta Organica delle farmacie del Comune di Chieti - anno 2024, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 s.m.i., costituita dai seguenti elaborati , in atti del fascicolo: - Allegato A: Relazione tecnica ; - Allegato B: Elenco vie civici; - Allegato C1: Elaborato cartografico - Sedi farmaceutiche e Basi territoriali Istat 2021; - Allegato C2: Elaborato cartografico - Pianta Organica delle Farmacie-Revisione 2024; 2) di stabilire che la revisione comporta una nuova perimetrazione per le zone di pertinenza delle sedici farmaceutiche esistenti e il mutamento della qualifica delle sedi farmaceutiche n. 8, n.13, n. 15 e n. 16 da rurali a urbane … omissis…”; B) nonché di tutti gli atti prodromici, coevi e/o successivi, collegati in qualsiasi modo a quelli innanzi descritti e impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi e delibera di Giunta recanti la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Chieti, con nuova perimetrazione delle zone e mutamento della qualifica di alcune sedi da rurali a urbane
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria e la successiva delibera di Giunta comunale concernenti la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Chieti. La contestazione riguarda, in particolare, la previsione secondo cui la nuova revisione, costituita da relazione tecnica, elenco di vie e civici ed elaborati cartografici, sostituisce ogni precedente zonizzazione, nonché la nuova perimetrazione delle zone di pertinenza delle sedici sedi farmaceutiche esistenti e il mutamento della qualifica delle sedi n. 8, n. 13, n. 15 e n. 16 da rurali a urbane. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso e rinvia le questioni di diritto alla sede di merito. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato un pregiudizio patrimoniale derivante dagli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Pur dichiarando impregiudicate le questioni di diritto da esaminare nel merito, il Collegio ha ritenuto non dimostrato il requisito del periculum in mora, poiché dai provvedimenti impugnati non emergevano profili attuali e diretti di pregiudizio grave e irreparabile. La perdita patrimoniale prospettata è stata qualificata come pregiudizio integralmente reintegrabile e, quindi, non idoneo a giustificare la sospensione degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, l. 475/1968
“ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 s.m.i.”
È indicata quale base normativa della revisione della pianta organica delle farmacie, ma l'ordinanza cautelare non ne esamina l'interpretazione.
art. 14, comma 2, l. 241/1990
“conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 c. 2”
È richiamato quale fondamento della conferenza di servizi decisoria, senza specifica applicazione interpretativa nella fase cautelare.
art. 14-ter l. 241/1990
“art. 14-TER L. N. 24171990”
È richiamato in relazione allo svolgimento e alla conclusione della conferenza di servizi decisoria, senza esame nel merito della sua corretta applicazione.
art. 55 c.p.a.
“Visto l'art. 55 cod. proc. amm.”
La tutela cautelare è stata negata per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, in particolare per la mancanza di un periculum in mora attuale e diretto.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la prospettazione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, oltre agli ulteriori presupposti cautelari; la mera prospettazione di una perdita patrimoniale, quando questa sia integralmente reintegrabile, non è sufficiente a configurare il periculum in mora.
- In sede cautelare, l'assenza di profili attuali e diretti di pregiudizio derivanti dal provvedimento impugnato giustifica il rigetto della domanda di sospensione, anche quando le questioni di legittimità dedotte restino da esaminare nella fase di merito.
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