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Ordinanza

Ordinanza n. 103/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Pesaro-Urbino (DIV.P.A.S. Cat. A. 12/42/2026/Imm/LM) del 17.02.2026, notificato il 27.02.2026, con cui è stata rigettata la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal ricorrente in data 17.01.2023.

Giustizia amministrativa202600306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Pesaro-Urbino che aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto, producendo documentazione relativa, in particolare, alla propria situazione reddituale e abitativa. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame, ritenendo che la documentazione prodotta dal ricorrente sulla situazione reddituale e abitativa meritasse una valutazione da parte dell'Amministrazione. Il Collegio ha precisato che l'incompleto svolgimento dell'istruttoria procedimentale non era imputabile alla Questura, sicché non ha disposto direttamente l'annullamento del diniego, ma ha imposto il riesame della posizione. Il riesame dovrà essere effettuato entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 4 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento, ai fini del riesame, dell’istanza cautelare

    La norma è richiamata quale base della tutela cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare il riesame della posizione amministrativa.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la documentazione prodotta dal richiedente evidenzia profili relativi alla situazione reddituale e abitativa meritevoli di valutazione, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame, senza sostituirsi all'Amministrazione nella decisione finale.
  • L'accoglimento cautelare ai fini del riesame può consistere nell'imposizione all'Amministrazione di una nuova valutazione entro un termine assegnato dal giudice, anche quando l'incompletezza dell'istruttoria non sia imputabile all'Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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