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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5438 - Corte di Cassazione

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Assunzione di una nozione di notorietà inesatta - Censurabilità in sede di legittimità per violazione di legge - Sussistenza - Discrezionalità del giudice di merito nel ricorrere alla massima di esperienza - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva dichiarato integralmente illegittimi l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento relativi all'anno d'imposta 2003. I motivi riguardavano: il disconoscimento della rilevanza presuntiva dello scostamento tra materie prime, imballaggi e prodotti finiti; la valutazione della percentuale di sfrido e scarti; l'onere della contribuente di provare l'inerenza dei costi per ricerche di mercato; l'insufficiente motivazione sulla deducibilità di tali costi; e l'omessa pronuncia sull'indeducibilità dei costi riferibili a operazioni con una società residente in un Paese a fiscalità privilegiata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso e ha respinto gli altri. Ha chiarito che l'errata nozione giuridica di fatto notorio è censurabile per violazione di legge, mentre la scelta del giudice di ricorrere o meno a una massima di esperienza è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione. Nel caso concreto, la motivazione sulla presenza di sfridi e scarti era logicamente sostenibile. La Corte ha invece ritenuto insufficiente la motivazione sull'inerenza dei costi, perché la documentazione dimostrava l'effettività e il pagamento delle prestazioni, ma non necessariamente la loro correlazione con un'attività potenzialmente idonea a generare ricavi. Ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia sull'eccezione relativa alle operazioni con società estera situata in un Paese a fiscalità privilegiata. La sentenza è stata cassata nei punti accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 115, comma 2, codice di procedura civile

    Il giudice può senza bisogno di prova porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

    Il fatto notorio deve essere conosciuto dall'uomo di media cultura in un determinato tempo e luogo. È censurabile in cassazione l'adozione di una nozione giuridicamente errata di notorietà; la concreta valutazione sull'esistenza del fatto notorio è invece sindacabile, di regola, soltanto per vizio di motivazione.

  • Art. 2729 codice civile

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice.

    La valutazione degli elementi presuntivi e della loro gravità, precisione e concordanza appartiene al giudice di merito, salvo il controllo di legittimità nei limiti consentiti dalla legge processuale.

  • Art. 2697 codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    La violazione dell'onere della prova ricorre quando il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non ricorre invece quando il giudice ritiene semplicemente che la parte onerata abbia fornito una prova sufficiente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75

    La deducibilità dei costi richiede, tra l'altro, che essi siano inerenti all'attività d'impresa.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11, nel testo applicabile ratione temporis

    Per i costi relativi a operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve dimostrare specifici elementi, tra cui l'effettiva attività commerciale dell'impresa estera, l'interesse economico alla prestazione e la concreta esecuzione dell'operazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d

    Disciplina l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa sulla base di elementi presuntivi, purché adeguatamente valutati.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Consente la rettifica della dichiarazione IVA sulla base di elementi presuntivi e di dati rilevanti ai fini dell'accertamento.

Massime di principio

  • In cassazione non si può contestare semplicemente la diversa valutazione del giudice di merito su fatti, presunzioni o massime di esperienza; occorre dimostrare un errore nell'applicazione della legge o una motivazione logicamente insostenibile.
  • Il fatto notorio è una nozione oggettiva e generalmente conosciuta in un determinato contesto spazio-temporale. Se il giudice applica una nozione giuridica errata di notorietà, la decisione può essere censurata per violazione di legge.
  • La documentazione che prova l'esistenza e il pagamento di un costo non dimostra automaticamente la sua inerenza. Occorre provare anche il collegamento del costo con l'attività d'impresa e la sua potenziale idoneità a produrre utili.
  • Quando una parte ripropone ritualmente in appello un'eccezione già assorbita in primo grado, il giudice deve esaminarla; l'omessa pronuncia su un'eccezione potenzialmente decisiva comporta la cassazione della sentenza.
  • Per i costi relativi a rapporti con società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, la prova dell'inerenza può non essere sufficiente: il contribuente deve fornire anche le dimostrazioni specifiche richieste dalla normativa applicabile.
  • La cassazione parziale con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva di una parte: il giudice di rinvio dovrà riesaminare i punti accolti applicando i principi indicati dalla Corte.

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