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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41843/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per presunta violazione di legge e vizi di motivazione: si censura che la Corte di appello, nel riformare l'assoluzione di primo grado, non avrebbe adeguatamente verificato la credibilità soggettiva del coimputato Fabio Tanelli e della teste Marika Grasso e l'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni (art. 192 c.p.p.), nonché non avrebbe cercato riscontri esterni alle dichiarazioni di chiamata in correità; si lamenta altresì che le dichiarazioni fossero dubbiose o indotte e prive di riscontri esterni idonei a travolgere l'assoluzione di primo grado

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte di appello (che aveva rinnovato l'audizione di Tanelli e Grasso) e valorizzato il complesso degli elementi di riscontro indicati dai giudici di merito: rapporti di frequentazione tra Penza e Tanelli, diversa caratura criminale delle parti, riscontri dei servizi di osservazione, condotta del Penza dopo l'arresto di Tanelli, l'assenza della chiave della cassetta nell'abitazione dei coniugi Tanelli/Grasso e le dichiarazioni rese in aula. La Suprema Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto salvo vizi di motivazione manifesti) e le regole di valutazione delle dichiarazioni di chiamata in correità (art. 192 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 110

    Rilevato come norma sulla partecipazione nel reato (concorso), applicata per la configurazione della responsabilità penale in concorso tra Penza e Tanelli

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale sulle sanzioni per illecita detenzione e traffico di stupefacenti, applicata al sequestro della cocaina

  • Codice Penale, art. 99, comma 2

    Richiamata in relazione alla recidiva contestata all'imputato

  • Codice di Procedura Penale, art. 192

    Norma sulle dichiarazioni di persone informate sui fatti (e sulla chiamata in correità): la Corte ha richiamato i criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca e ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente tali profili; ha inoltre sottolineato i limiti del sindacato di legittimità su tale valutazione

  • Codice di Procedura Penale, art. 192, comma 3

    Citato specificamente in relazione alla necessità di valutare la credibilità dei dichiaranti e i riscontri esterni: la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito abbia adeguatamente compiuto tale valutazione

  • Codice di Procedura Penale, art. 533, comma 1

    Richiamato nelle censure di motivazione del ricorrente (norma che disciplina contestualmente la rinnovazione del dibattimento in sede di appello), ma la Corte ha ritenuto che l'appello avesse effettivamente disposto le audizioni richieste

  • Codice di Procedura Penale, art. 606 (lett. b) ed e))

    Norme che individuano i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizi della motivazione): la Corte ha ritenuto le censure infondate o riconducibili a mera diversa valutazione del merito, non ammissibili in cassazione

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Previsione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile o manifestamente infondato: applicata per la condanna al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

  • Legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Richiamata nella giurisprudenza citata sul ruolo della Corte di Cassazione (modifiche al rito) per ribadire che la Suprema Corte è giudice della motivazione e non del merito

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito: può annullare per vizio della motivazione solo quando questa sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria sui punti essenziali
  • Per riformare in appello una sentenza assolutoria occorre che la nuova valutazione del materiale probatorio abbia una forza persuasiva superiore, o che vi sia un ampliamento della piattaforma valutativa o rilievi puntuali di contraddittorietà della motivazione assolutoria; in mancanza di ciò la riforma non è legittima
  • Le dichiarazioni di coimputati e di persone informate sui fatti (art. 192 c.p.p.) vanno valutate sul piano dell'attendibilità intrinseca ed alla luce di eventuali riscontri esterni; però la verifica puntuale dei riscontri concreti è di competenza del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua
  • Quando il ricorso per cassazione attacca la persuasività o la maggiore plausibilità della valutazione probatoria del giudice di merito (anziché rilevare vizi formali o di motivazione manifesti), esso è spesso inammissibile
  • Il ricorrente che propone motivi manifestamente infondati o che denotano colpa nella determinazione dell'inammissibilità può essere condannato anche a sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.)

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