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Risoluzione

Risoluzione n. 365 del 3/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, quando gli uffici giudiziari pagano compensi mediante mandati, ordinativi o altri titoli di spesa dello Stato, l’imposta di bollo sulla quietanza è dovuta anche se la fattura del contribuente minimo è già stata assoggettata a bollo. L’imposta va riscossa in modo virtuale al momento dell’emissione del titolo di spesa, se l’importo supera 77,47 euro.

Imposta di bollo sulle quietanze relative a titoli di spesa dello Stato anche per contribuenti minimi

Imposta di bollo sulle quietanze per titoli di spesa dello Stato e contribuenti minimi

La risoluzione affronta il tema dell’applicazione dell’imposta di bollo sulle quietanze rilasciate in occasione del pagamento, da parte degli uffici giudiziari, di compensi a periti, consulenti, interpreti, avvocati e altri soggetti. Il chiarimento riguarda in particolare i compensi corrisposti a contribuenti rientranti nel regime semplificato dei contribuenti minimi, le cui fatture possono essere già assoggettate a bollo in assenza di IVA.

Quesito posto dal Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia segnala che i pagamenti avvengono mediante ordinativi di pagamento emessi sulla competente tesoreria provinciale dello Stato, con quietanza del creditore oppure con accredito su conto corrente. Su tali quietanze viene normalmente trattenuta l’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

L’istanza chiede se, nel caso di prestazioni rese da contribuenti minimi e documentate con fatture già assoggettate all’imposta di bollo, sia comunque dovuto il bollo sulla quietanza al momento dell’emissione dell’ordinativo di pagamento. Vengono inoltre richiesti chiarimenti sulle modalità di pagamento dell’imposta.

Normativa richiamata

La risoluzione richiama:

  • l’articolo 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede il bollo per ricevute e quietanze rilasciate dal creditore a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria;
  • la disposizione secondo cui, per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro e altri titoli di spesa dello Stato, l’imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell’emissione;
  • la nota 2 in calce all’articolo 13, che esclude l’imposta quando la somma non supera lire 150.000, pari a euro 77,47, e quando la quietanza o ricevuta è apposta su documenti già assoggettati a bollo o esenti.

Viene inoltre richiamata la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 96 a 117, che ha introdotto il regime dei contribuenti minimi, e la Circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008, che ha chiarito l’assoggettamento a bollo delle fatture emesse senza addebito di IVA oltre la soglia di euro 77,47.

Chiarimenti interpretativi forniti

La Direzione chiarisce che l’imposta di bollo sulla quietanza è dovuta anche quando il documento fiscale originario, come la fattura del contribuente minimo, sia già stato assoggettato a bollo. Il motivo è che, nei pagamenti effettuati tramite titoli di spesa dello Stato, la quietanza deve essere necessariamente apposta sul titolo di spesa e quindi su un documento distinto rispetto alla fattura eventualmente già bollata.

Di conseguenza, non può operare l’esclusione prevista dalla nota 2 dell’articolo 13 per le quietanze apposte su documenti già assoggettati a imposta di bollo, poiché quietanza e fattura non coincidono materialmente nel caso esaminato.

Modalità di assolvimento dell’imposta

L’imposta deve essere assolta in modo virtuale, mediante trattenuta all’atto dell’emissione del titolo di spesa. Questa modalità vale per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro e altri titoli di spesa dello Stato.

Conclusione operativa

In sintesi, la risoluzione afferma che:

  • l’imposta di bollo è dovuta sulla quietanza anche per pagamenti a favore di contribuenti minimi;
  • il fatto che la fattura sia già stata assoggettata a bollo non esclude il tributo sulla quietanza nei pagamenti tramite titoli di spesa dello Stato;
  • l’imposta non è dovuta solo se la somma da corrispondere non supera euro 77,47;
  • il bollo va riscosso in modo virtuale al momento dell’emissione del titolo di spesa.

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano correttamente applicati dagli uffici.

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