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Risoluzione

Risoluzione n. 370 del 3/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per gli immobili trasferiti con decreto giudiziario, l’agevolazione prima casa può essere riconosciuta solo se la dichiarazione sui requisiti è resa entro la registrazione del decreto; se ciò non avviene, non spetta il rimborso dell’imposta versata.

Agevolazione prima casa e omessa dichiarazione in un’asta immobiliare

Agevolazione prima casa e omessa richiesta in un decreto di trasferimento

La risoluzione affronta il caso di un immobile abitativo acquistato in asta immobiliare e trasferito con decreto del giudice dell’esecuzione, nel quale l’acquirente non aveva formulato nella domanda di partecipazione la richiesta dell’agevolazione c.d. "prima casa". Il documento chiarisce se sia ancora possibile recuperare il beneficio fiscale e ottenere il rimborso della maggiore imposta di registro versata.

Fatti esaminati

L’istante riferisce di aver acquistato un immobile ad uso abitativo nell’ambito di un’asta presso il Tribunale di ... e di aver ottenuto il trasferimento con decreto del giudice dell’esecuzione del 21 dicembre 2005. Nella domanda di partecipazione all’asta non era stata resa la dichiarazione necessaria per fruire dell’agevolazione prima casa.

Per rimediare all’omissione, e poiché riteneva di possedere fin dall’origine i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, l’interessato ha chiesto al Tribunale, in data 22 febbraio 2008, l’emanazione di un atto integrativo contenente la richiesta dei benefici fiscali. L’istanza è stata però respinta dal giudice dell’esecuzione.

L’interpellante chiedeva quindi quali adempimenti dovesse porre in essere per ottenere l’agevolazione e il rimborso dell’imposta pagata, richiamando la circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, che riconosce efficacia all’atto integrativo redatto con le medesime formalità dell’atto originario.

Quadro normativo di riferimento

La Direzione richiama la nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), che disciplina l’aliquota del 3% per gli atti traslativi a titolo oneroso di case di abitazione non di lusso e per i diritti reali riferiti alle stesse.

Per ottenere l’agevolazione devono ricorrere tre condizioni:

  • l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, oppure in quello in cui svolge la propria attività;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo, né in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel comune in cui si trova l’immobile acquistato;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote e anche in comunione legale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale.

La norma prevede che la dichiarazione relativa alla residenza e, più in generale, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti sia resa nell’atto di acquisto, a pena di decadenza.

Chiarimenti sull’atto integrativo

La risoluzione richiama il principio già espresso dall’Amministrazione finanziaria secondo cui, quando la dichiarazione agevolativa non è contenuta nell’atto originario, essa può produrre effetti se resa in un atto integrativo che completi il precedente atto di compravendita.

A sostegno di tale impostazione vengono ricordati:

  • la risoluzione della Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari del 25 luglio 1986, n. prot. 220478, che riconosce natura di atto notarile all’atto integrativo che si innesta sul precedente rogito;
  • la circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, secondo cui ciò che conta è che la dichiarazione sui presupposti soggettivi e oggettivi sia resa in un atto integrativo redatto con le medesime formalità giuridiche.

Peculiarità degli atti giudiziari

La Direzione evidenzia però che il caso in esame riguarda un atto giudiziario, la cui modificazione è disciplinata espressamente dal codice di procedura civile. Per tali atti è stato già riconosciuto, in via interpretativa, che l’agevolazione prima casa può essere richiesta anche mediante dichiarazione autenticata nelle firme da un’autorità diversa da quella che ha redatto il provvedimento giudiziario, purché ciò avvenga nelle more della registrazione.

Viene inoltre richiamata la circolare del Ministero delle finanze del 16 ottobre 1997, n. 267, che ammette questa possibilità per gli atti giudiziari comportanti trasferimento di immobili.

Orientamento della giurisprudenza

La risoluzione si fonda anche sulla sentenza della Corte di Cassazione 4 ottobre 2006, n. 21379, che afferma due principi rilevanti:

  • il regime agevolato è subordinato a una espressa richiesta formulata nell’atto di acquisto dal compratore, il quale deve contestualmente dichiarare l’esistenza dei presupposti richiesti;
  • in assenza di tale domanda, il contribuente non ha diritto al beneficio;
  • il termine entro il quale il diritto può essere fatto valere coincide con la registrazione dell’atto presso l’Amministrazione finanziaria.

La Corte precisa anche che non si tratta di introdurre un obbligo nuovo, ma di rendere compatibile l’obbligo già previsto con il diverso caso del trasferimento disposto dal giudice.

Conclusione dell’Amministrazione

Applicando tali principi al caso concreto, la Direzione conclude che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) della nota II-bis avrebbe potuto essere resa fino al momento della registrazione del decreto di trasferimento.

Poiché tale adempimento non risulta effettuato entro quel termine, l’istante non può:

  • invocare l’agevolazione prima casa;
  • ottenere il rimborso della maggiore imposta di registro versata.

Esito operativo

Per il caso esaminato, il documento esclude quindi la possibilità di sanare tardivamente l’omissione dopo la registrazione del decreto di trasferimento. Il diritto al beneficio resta subordinato alla tempestiva dichiarazione resa nelle more della registrazione dell’atto giudiziario.

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