Risoluzione n. 369 del 3/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che una persona residente a San Marino può aprire una partita IVA in Italia come soggetto passivo residente, se intende stabilire nel territorio italiano il centro dei propri interessi e svolgervi l’attività professionale. Nel modello AA9/9 deve indicare il domicilio fiscale nel luogo di svolgimento dell’attività.
Partita IVA di soggetto non residente e indicazione del domicilio fiscale in Italia
Partita IVA non residente e domicilio fiscale in Italia
La risoluzione esamina un interpello presentato da una residente nella Repubblica di San Marino che intende aprire partita IVA per svolgere attività professionale nel Comune di Venezia. Il chiarimento richiesto riguarda la possibilità di aprire la partita IVA in Italia indicando il domicilio fiscale nel luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa.
Quesito e posizione del contribuente
La contribuente ritiene di poter aprire la partita IVA in Italia come qualsiasi residente, indicando nel modello il domicilio fiscale del luogo di svolgimento dell’attività professionale. L’istanza mira quindi a verificare se la residenza all’estero impedisca l’apertura della partita IVA italiana con modalità ordinarie.
Inquadramento normativo IVA e soggettività passiva
L’Agenzia richiama l’articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, secondo cui è soggetto passivo chiunque eserciti in modo indipendente un’attività economica, ovunque svolta. Sul piano interno, viene richiamato il dPR 26 ottobre 1972, n. 633, in particolare gli articoli 4 e 5 sulla soggettività nell’esercizio di impresa, arti o professioni, gli articoli 2 e 3 sulle operazioni rilevanti, e l’articolo 7 sulla territorialità delle operazioni.
Per le prestazioni di servizi, l’articolo 7, comma 3, dispone che esse si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando rese:
- da soggetti che hanno il domicilio nel territorio dello Stato;
- da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero;
- da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero.
Non si considerano invece effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese da stabili organizzazioni all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia.
Criteri per individuare residenza e domicilio
La risoluzione richiama la circolare del Ministero delle Finanze 2 dicembre 1997, n. 304, per definire residenza e domicilio ai fini fiscali. In particolare viene ribadito che:
- l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente è irrilevante ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta in Italia;
- la residenza è intesa come situazione di fatto, legata alla dimora abituale e alla stabile permanenza in un luogo;
- il domicilio è una situazione giuridica connessa alla volontà di stabilire e conservare in un luogo la sede principale dei propri affari e interessi.
La residenza viene dunque ricondotta a una res facti, mentre il domicilio è qualificato come res iuris.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, l’Agenzia osserva che l’interpellante intende costituire in Italia il centro dei propri interessi e svolgervi l’attività lavorativa. Per tale ragione, il fatto che il domicilio fiscale sia costituito in Italia, pur in presenza della residenza in un Paese terzo come San Marino, non impedisce di considerarla soggetto passivo d’imposta alla stregua di un soggetto residente.
Poiché, inoltre, la richiedente non svolge nel Paese di residenza alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/9 da presentare ai sensi dell’articolo 35 del dPR n. 633 del 1972 deve indicare il domicilio fiscale, ossia il luogo in cui sarà svolta l’attività lavorativa, per ottenere una partita IVA ordinaria.
Esito e indicazione operativa
L’Agenzia conferma quindi la possibilità per la residente a San Marino di aprire la partita IVA in Italia come soggetto passivo assimilato a un residente, a condizione che il domicilio fiscale sia stabilito in Italia nel luogo di svolgimento dell’attività. La risoluzione precisa infine che le Direzioni regionali devono vigilare sull’applicazione uniforme dei principi esposti dagli uffici.
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