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Risoluzione

Risoluzione n. 367 del 3/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando i servizi organizzativi e accessori resi per congressi, convention e manifestazioni scientifiche sono territorialmente rilevanti ai fini IVA. Se l’evento è organizzato dalla stessa società istante, i servizi seguono il luogo di svolgimento dell’evento; se invece la società presta solo servizi ulteriori in eventi organizzati da terzi, tali prestazioni vanno valutate singolarmente e non sono automaticamente accessorie.

Territorialità IVA dei servizi per congressi ed eventi scientifici

Territorialità IVA dei servizi per congressi ed eventi scientifici

La risoluzione esamina la corretta applicazione dell’articolo 7, quarto comma, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 ai servizi resi da una società che organizza congressi, convention, riunioni e corsi di aggiornamento e formazione in ambito medico-scientifico. Il tema centrale è stabilire se tali prestazioni debbano considerarsi rilevanti nel Paese in cui si svolge l’evento oppure in Italia, in base al luogo di esecuzione della prestazione principale e all’eventuale natura accessoria dei servizi resi.

Quesito posto dalla società istante

La società rappresenta di voler organizzare eventi anche in altri Paesi dell’Unione Europea, identificandosi direttamente ai fini IVA nei vari Stati membri. Nell’ambito di tali attività intende offrire ai clienti diversi servizi, distinguibili in due gruppi:

  • pacchetti di servizi collegati all’evento, come quota di iscrizione al congresso, sponsor simposio e mostra;
  • altri servizi specifici, tra cui alberghi per relatori o partecipanti, ristorazione, interpretariato, guide per tour, hostess e pubblicità su materiali promozionali.

La società precisa che tutti i servizi sono resi in occasione di manifestazioni specifiche organizzate direttamente dalla stessa in luoghi e tempi determinati, ma in alcuni casi i servizi del punto 2 sarebbero prestati anche in concomitanza con eventi organizzati da altri soggetti.

Soluzione interpretativa del contribuente

Secondo la società, sia i servizi “a pacchetto” sia quelli specifici dovrebbero essere ricondotti alle prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili. Di conseguenza:

  • se resi nell’ambito di eventi organizzati dalla società in un altro Stato membro, dovrebbero essere assoggettati a IVA in quello Stato, ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, lettera b);
  • se resi in occasione di eventi organizzati da terzi fuori dal territorio nazionale, dovrebbero essere esclusi dall’IVA in Italia per difetto del requisito di territorialità, in quanto funzionalmente collegati alla manifestazione.

La società richiama a supporto anche l’articolo 9, comma 2, lettera c), della VI Direttiva CEE, oggi corrispondente all’articolo 52 della Direttiva 2006/112/CE.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che l’articolo 7, quarto comma, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili si considerano effettuate nel territorio dello Stato se eseguite nel territorio medesimo.

La disposizione nazionale è letta in coerenza con l’articolo 52, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui la territorialità delle prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, di insegnamento, ricreative o affini, comprese quelle degli organizzatori e le eventuali prestazioni accessorie, si individua nel luogo in cui la prestazione è materialmente eseguita.

Orientamenti precedenti richiamati

La risoluzione richiama la risoluzione n. 131 del 13 novembre 2006, nella quale era stato chiarito che le somme percepite da una società organizzatrice di una conferenza in altro Stato membro, a fronte di servizi quali distribuzione di materiale didattico, cena sociale e coffee break, sono riferibili ad eventi strettamente connessi allo svolgimento della conferenza e quindi riconducibili a un evento di natura culturale, territorialmente rilevante nel luogo di materiale esecuzione.

Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 216 del 4 luglio 2002, che individua i requisiti per qualificare una prestazione come accessoria:

  • esistenza di un’operazione principale cui la prestazione si collega per integrarla, completarla o renderla possibile;
  • identità soggettiva tra i soggetti dell’operazione principale e quelli della prestazione accessoria;
  • esecuzione diretta da parte del cedente/prestatore dell’operazione principale oppure da altri soggetti per suo conto e a sue spese.

Valutazione dell’Agenzia sulle prestazioni organizzate dalla società stessa

Quando è la stessa società istante a organizzare l’evento in un altro Stato membro, i servizi offerti non sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA. In tal caso, essi seguono il luogo di svolgimento dell’evento e vanno considerati fuori dal campo di applicazione dell’imposta in Italia.

La conclusione riguarda sia i servizi del punto 1 sia quelli del punto 2, purché siano resi nell’ambito di eventi culturali-scientifici organizzati direttamente dalla società istante.

Valutazione delle prestazioni rese in eventi organizzati da terzi

Diversa è la situazione dei servizi indicati al punto 2 quando sono prestati dalla società in occasione di manifestazioni scientifico-culturali organizzate da altri soggetti. In questo caso l’Agenzia esclude che tali servizi possano rientrare tra le prestazioni di cui all’articolo 7, quarto comma, lettera b), perché:

  • sono rese da un soggetto terzo rispetto all’organizzatore dell’evento;
  • costituiscono prestazioni aggiuntive, come alberghi, ristorazione, interpretariato, hostess e altre attività di supporto;
  • non risultano strettamente indispensabili alla partecipazione all’evento.

Viene inoltre esclusa la loro natura accessoria ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, poiché manca il presupposto soggettivo: la prestazione principale è posta in essere da un soggetto diverso dalla società istante.

Conclusione operativa

La risoluzione afferma in sintesi che:

  • se la società istante organizza direttamente l’evento culturale-scientifico, tutte le prestazioni elencate nei punti 1 e 2 rientrano nell’articolo 7, quarto comma, lettera b), e sono territorialmente rilevanti in Italia solo se l’evento si svolge nel territorio dello Stato;
  • se invece la società si limita a fornire i soli servizi del punto 2 in relazione a eventi organizzati da terzi, tali prestazioni devono essere esaminate singolarmente per determinare la territorialità secondo le regole generali dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.

La risoluzione conclude inoltre che le Direzioni Regionali dovranno vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.

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