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Risoluzione

Risoluzione n. 366 del 3/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il pagamento del COSAP tramite bollettino postale non sconta bollo, che gli scritti difensivi contro il provvedimento ingiuntivo sono esenti e che l’atto di opposizione all’ordinanza-ingiunzione non è soggetto a bollo, richiamando la disciplina della legge n. 689/1981 e del DPR n. 642/1972.

Imposta di bollo su COSAP e atti di recupero/opposizione

Imposta di bollo su atti relativi al COSAP e al recupero del canone

La risoluzione affronta il trattamento ai fini dell’imposta di bollo di alcuni atti collegati al canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico (COSAP), con particolare riguardo al versamento del canone mediante bollettino postale, agli scritti difensivi contro il provvedimento ingiuntivo di recupero e all’atto di opposizione all’ordinanza-ingiunzione comunale. L’Agenzia, pur rilevando l’inammissibilità formale dell’interpello, esamina comunque il merito e fornisce un orientamento interpretativo.

Inammissibilità dell’istanza di interpello

In via preliminare viene evidenziato che l’istanza è inammissibile perché non sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente territoriale, in violazione dell’articolo 3, lettera d), del DM 26 aprile 2001, n. 209. Nonostante ciò, l’Amministrazione decide di esprimere un parere di merito, precisando che esso non produce gli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.

Quesito n. 1: versamento del canone tramite bollettino postale

Per il pagamento del COSAP mediante bollettino di conto corrente postale, la risoluzione richiama l’articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte I, del DPR n. 642 del 1972, secondo cui sono soggette a bollo, fin dall’origine, le ricevute e quietanze rilasciate a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria, nella misura di euro 1,81 per esemplare. Tuttavia, la nota 2 dello stesso articolo esclude l’imposta quando la somma non supera euro 77,47.

In deroga a tale disciplina, l’articolo 7 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 esenta dall’imposta le ricevute, quietanze e altri documenti recanti addebitamenti ed accreditamenti formati, emessi o ricevuti dalle banche e dagli uffici di Poste Italiane S.p.A. non soggetti all’imposta di bollo sostitutiva di cui all’articolo 13, comma 2-bis. L’Agenzia precisa che la norma di favore opera indipendentemente dalla causale del pagamento, richiamando la risoluzione ministeriale 20 giugno 1987, prot. n. 350765.

Ne deriva che il versamento del canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico, eseguito tramite bollettino di conto corrente postale, non è assoggettato a imposta di bollo.

Quesito n. 2: scritti difensivi contro il provvedimento ingiuntivo

Quanto agli scritti difensivi diretti a ottenere l’annullamento del provvedimento ingiuntivo di recupero del canone non versato, la risoluzione richiama l’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che consente agli interessati di far pervenire all’autorità competente, entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti.

È inoltre richiamato l’articolo 23 della medesima legge, relativo al giudizio di opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, il quale stabilisce che gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Viene richiamato anche l’orientamento dell’Avvocatura generale dello Stato e la successiva risoluzione ministeriale del 30 giugno 1994, prot. n. 103, che avevano escluso dall’imposta di bollo gli atti difensivi e le memorie presentati ai sensi dell’articolo 18.

Pertanto, gli scritti e le memorie difensive prodotti dagli interessati al Comune per ottenere l’annullamento del provvedimento ingiuntivo di pagamento sono esclusi dal regime impositivo del bollo.

Quesito n. 3: opposizione all’ordinanza-ingiunzione davanti al giudice

In relazione all’atto di opposizione all’ordinanza-ingiunzione comunale di pagamento, presentato all’autorità giudiziaria competente, l’Agenzia esclude l’applicabilità dell’articolo 5 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, invocato dall’istante, che esenta gli atti dell’accertamento, della riscossione, del contenzioso e i libri contabili.

La disciplina ritenuta applicabile è invece quella della legge n. 689 del 1981: l’articolo 22 prevede che contro l’ordinanza-ingiunzione gli interessati possano proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione; l’articolo 23, comma 10, stabilisce che gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni imposta e tassa. Sulla base di tali disposizioni, l’atto di opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Comune non è soggetto all’imposta di bollo.

Coordinamento con il contributo unificato

La risoluzione ricorda infine che l’introduzione del contributo unificato, disciplinato dal DPR 30 maggio 2002, n. 115, ha sostituito, tra l’altro, l’imposta di bollo per gli atti e i provvedimenti giudiziari per ciascun grado di giudizio. Di conseguenza, l’imposta di bollo ha assunto natura residuale in materia di atti giudiziari, rimanendo generalmente dovuta solo quando non opera il contributo unificato.

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