Cassazione Penale, Sentenza n. 26845/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Nocera il 13/09/2023, per mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, a norma dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. I difensori hanno dedotto che l'elezione/dichiarazione di domicilio sarebbe necessaria solo se si è proceduto in assenza dell'imputato, che gli imputati erano presenti in primo grado e successivamente sottoposti a misura non detentiva (obbligo di presentazione), che entrambi avevano eletto domicilio (Barbieri in sede di interrogatorio di garanzia il 24/01/2023; Santonastaso in data 10/02/2023) e che l'elezione era stata effettuata al momento della scarcerazione; hanno inoltre censurato la norma per illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e chiesto la produzione in cancelleria delle elezioni di domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). Le Sezioni Unite (sentenza n. 13808 del 24/10/2024, depositata 2025) hanno interpretato l'art. 581, comma 1-ter, nel senso che, per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024 (termine di entrata in vigore della legge che ha abrogato la disposizione), è sufficiente che l'atto d'impugnazione richiami in modo espresso, chiaro, specifico e inequivoco una dichiarazione o elezione di domicilio effettuata anteriormente e ne indichi la collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Applicando tali principi al caso, il controllo del fascicolo ha mostrato però che negli atti di appello e nelle procure speciali non risultava alcun richiamo né indicazione della collocazione delle precedenti elezioni di domicilio; perciò l'onere previsto non era adempiuto e i ricorsi sono stati respinti. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, è stata dichiarata manifestamente infondata.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter
Per le impugnazioni proposte prima dell'abrogazione (24/08/2024) è sufficiente che l'atto d'impugnazione richiami in modo chiaro, specifico e inequivoco una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e la sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l'individuazione immediata del luogo per la notificazione; non è sempre necessario allegare materialmente il documento.
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
Prevede il mandato speciale del difensore in caso di procedimenti svolti in assenza; richiede modalità formali per l'impugnazione quando proceduto in assenza.
art. 161 cod. proc. pen., comma 3
Prevede l'obbligo dell'imputato sottoposto a misure (e relative variazioni) di indicare/eleggere domicilio ai fini di comunicazioni e notifiche; richiamato dalla difesa come motivo per ritenere già esistenti elezioni di domicilio.
art. 420 cod. proc. pen., comma 2-ter
Riferimento normativo richiamato per la presunzione di presenza dell'imputato nei casi previsti (utilizzato nel ragionamento interpretativo sulla applicabilità dell'art. 581 comma 1-ter).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali nella sede di legittimità; applicata per addebitare i costi ai ricorrenti.
Legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; tuttavia, per le impugnazioni proposte prima della sua entrata in vigore (25/08/2024), la disciplina previgente continua ad applicarsi.
Sezioni Unite, sentenza n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
"la dichiarazione o elezione di domicilio non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco"
Decisa la regola interpretativa vincolante: il richiamo alla precedente elezione/dichiarazione è sufficiente se espresso chiaramente e con indicazione della collocazione nel fascicolo; spetta al difensore indicare quale dichiarazione utilizzare se ce ne sono più d'una.
Massime di principio
- Se impugni una sentenza e si applica l'art. 581, comma 1-ter (impugnazioni precedenti all'abrogazione), o allega materialmente la dichiarazione/elezione di domicilio o inserisci nell'atto d'impugnazione un richiamo espresso, chiaro e specifico alla precedente dichiarazione, indicando la sua collocazione nel fascicolo processuale.
- Se nel fascicolo esistono più elezioni/dichiarazioni di domicilio, il difensore deve indicare esplicitamente quale di esse deve essere utilizzata per la notificazione dell'atto impugnatorio.
- La mera esistenza di una precedente elezione di domicilio non basta se non è richiamata nell'atto di impugnazione o nella procura speciale ad impugnare: l'onere informativo grava sul difensore.
- Le questioni di legittimità costituzionale sui commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 sono, in pratica, difficilmente accoglibili; la giurisprudenza ha ritenuto regolamentarie (non limitative dei diritti fondamentali) le prescrizioni formali richieste dall'art. 581.
- Verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione rispetto all'eventuale abrogazione normativa: norme abrogate continuano a valere per le impugnazioni proposte anteriormente all'entrata in vigore della norma abrogante.
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