Sentenza n. 16080/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: persistente mancata esecuzione delle sentenze che avevano annullato il diniego del visto e ordinato la riedizione del potere, nonché mancato pagamento della penalità di mora e tardiva restituzione del passaporto
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente il visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito nell’ambito dell’incidente di esecuzione relativo alle precedenti sentenze del TAR: dopo l’annullamento del diniego del visto per lavoro subordinato, l’Amministrazione non aveva adottato i provvedimenti conseguenti; erano stati quindi nominati commissari ad acta e, con sentenza dell’11 dicembre 2025, era stata prevista una penalità di mora di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 1.500 euro, in caso di mancata esecuzione entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorrente ha dedotto che né le Amministrazioni né il commissario avevano dato esecuzione al giudicato; ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento e della maturazione della penalità massima, il pagamento della somma, la restituzione del passaporto trattenuto dall’Ambasciata e ulteriori misure attuative. Ha inoltre rappresentato che la protratta inerzia aveva fatto venir meno l’interesse al visto stagionale, essendo trascorso il periodo cui era destinato. Dopo la restituzione del passaporto il 21 agosto 2026, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere su tale domanda, insistendo per le altre richieste.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza nei limiti precisati in motivazione. Ha dichiarato sopravvenuta la carenza d’interesse rispetto al rilascio del visto stagionale, perché il periodo per il quale era richiesto era ormai decorso per effetto della persistente inerzia delle Amministrazioni e del commissario ad acta. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla restituzione del passaporto, già restituito il 21 agosto 2026. Ha invece riconosciuto la penalità di mora nella misura massima di 1.500 euro: il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza dell’11 dicembre 2025, notificata via PEC l’11 marzo 2026, era inutilmente decorso e il mancato adempimento non era contestato. Ha condannato le Amministrazioni alle spese, liquidate in 1.500 euro per compensi oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari; ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti per gli eventuali seguiti di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il ricorrente in epigrafe ha agito ex artt. 112 ss. c.p.a. per l’esecuzione della sentenza resa da questa Sezione (TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 29/01/2024, n. -OMISSIS-), notificata alla controparte nelle date del 29/01/2024 e del 21/03/2024, sul presupposto della sua mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione resistente.
Le disposizioni sull’ottemperanza costituiscono la sede per chiedere l’esecuzione del giudicato amministrativo e le misure necessarie a renderla effettiva.
art. 114 c.p.a.
Il Collegio reputa che l’istanza presentata dalla parte ricorrente sia meritevole di accoglimento nei limiti che si diranno, stante la perdurante inerzia delle Amministrazioni resistenti, alla quale si è aggiunta anche l’inerzia del nominato Commissario ad acta, che, in definitiva, ha cagionato la perdita di interesse del ricorrente al rilascio del visto per lavoro stagionale, essendo ormai decorso il periodo di tempo per il quale era stato richiesto.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare le misure attuative e coercitive necessarie a fronte dell’inadempimento persistente, anche quando l’inerzia dell’Amministrazione e del commissario abbia fatto venir meno l’utilità concreta della prestazione originariamente dovuta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inerzia persistente dell’Amministrazione e del commissario ad acta rispetto al termine fissato per l’esecuzione consente di riconoscere la penalità di mora già prevista dal giudice, fino al limite massimo stabilito, quando l’inadempimento nel termine risulti non contestato.
- La sopravvenuta restituzione del bene o documento richiesto determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella domanda, ma non elimina il diritto alla penalità di mora già maturata per il precedente ritardo nell’esecuzione del giudicato.
- Quando il ritardo nell’esecuzione del giudicato fa trascorrere il periodo cui era funzionalmente destinato il provvedimento richiesto, può venire meno l’interesse alla sua adozione, senza che ciò precluda l’interesse all’esecuzione delle statuizioni patrimoniali e coercitive.
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