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Sentenza

Sentenza n. 1225/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza 1660/25 del 14 aprile 2025 del Tribunale di Catania - Sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202600399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per quattro anni scolastici

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 24 luglio 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per il valore complessivo di 2.000 euro, oltre accessori. Deduceva il mancato adempimento del Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, e chiedeva l’esecuzione della pronuncia. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato l’attivazione del borsellino elettronico da parte di SOGEI in data 18 marzo 2026 e la comunicazione di tale adempimento al difensore della ricorrente il 30 marzo 2026. In camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato l’integrale soddisfazione del credito, mantenendo interesse esclusivamente alla pronuncia sulle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo la proposizione del giudizio, l’Amministrazione ha integralmente eseguito il giudicato mediante l’attivazione della Carta elettronica docente. Ha tuttavia condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite, rilevando che l’adempimento è intervenuto soltanto il 18 marzo 2026, quindi in data ampiamente successiva alla notificazione del ricorso del 4 febbraio 2026. Le spese sono state liquidate in complessivi 552 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Catania.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.

    Il ricorso afferma il decorso del termine dilatorio prima dell’avvio dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 93 c.p.c., quale base per la regolazione e la distrazione delle spese di lite.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.

  • D.M. n. 55/2014, Tabella n. 16 dell’Allegato n. 1

    Applicato analogicamente per la liquidazione delle spese processuali secondo i parametri delle esecuzioni mobiliari.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite quando l’adempimento intervenga dopo l’instaurazione del giudizio e renda necessaria la proposizione del ricorso.
  • Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza, rileva il comportamento processuale e sostanziale dell’Amministrazione, anche se il ricorso è dichiarato improcedibile per intervenuta soddisfazione della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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