Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1826/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza volta ad avviare le attività necessarie alla riassegnazione mediante procedura competitiva di un compendio immobiliare demaniale e a comunicare lo stato dei procedimenti di regolarizzazione, sgombero e dismissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione demaniale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia del Demanio sulla nota del 10 febbraio 2025. L’istanza mirava, da un lato, all’avvio delle attività necessarie e propedeutiche alla riassegnazione di un compendio immobiliare già sdemanializzato e trasferito al patrimonio dello Stato, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, e, dall’altro, a ottenere informazioni sullo stato delle pratiche di regolarizzazione, sgombero e dismissione. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato ai sensi degli artt. 2 e 3 l. 241/1990. L’Agenzia del Demanio ha eccepito l’inammissibilità del rito, sostenendo che non aveva il dovere di avviare una procedura competitiva sulla base della mera manifestazione di interesse e che le richieste informative non erano azionabili con il rito sul silenzio. Ha inoltre rappresentato l’esistenza di criticità edilizie e di sanatoria, l’occupazione sine titulo del bene da parte della precedente locataria e la pendenza di controversie civili, circostanze che impedivano una compiuta valorizzazione del cespite. Il Collegio ha esaminato il merito, ritenendo assente un obbligo di provvedere e quindi infondato il ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non configurabile un silenzio-inadempimento tutelabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Il rito presuppone la contemporanea sussistenza di un preciso obbligo dell’amministrazione di provvedere e dell’inutile decorso del termine procedimentale. Nel caso concreto nessuna disposizione imponeva all’Agenzia del Demanio di avviare e concludere una procedura a evidenza pubblica per la valorizzazione o riassegnazione del bene per il solo fatto che una società avesse manifestato interesse alla sua disponibilità. La comunicazione del 2022 non aveva fatto sorgere un affidamento qualificato, poiché si era limitata a escludere l’assegnazione diretta e a precisare che un’eventuale assegnazione avrebbe richiesto una procedura competitiva, senza assumere l’impegno ad avviare tale procedura. Inoltre, la ricorrente conosceva già, per effetto dell’accesso agli atti, le criticità ostative alla valorizzazione del bene; pertanto, il mancato riscontro non integrava neppure una violazione dei doveri di buona fede e correttezza dell’amministrazione. Quanto alla richiesta di informazioni, il giudice ha precisato che essa deve essere veicolata attraverso gli strumenti dell’accesso documentale o dell’accesso civico generalizzato, con eventuale impugnazione del silenzio-rigetto mediante il rito di cui all’art. 116 c.p.a., non attraverso il rito sul silenzio-inadempimento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Prevede il rito contro il silenzio della pubblica amministrazione, esperibile quando sussistano un obbligo di provvedere e l’inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

    L’obbligo di conclusione del procedimento presuppone che l’amministrazione sia tenuta, in base alla legge, ai principi generali o alle peculiarità della fattispecie, ad avviare e definire uno specifico procedimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di adottare un provvedimento espresso e motivato.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Costituiscono gli strumenti tipici per formulare richieste di accesso documentale alle informazioni e agli atti detenuti dall’amministrazione.

  • d.lgs. 33/2013

    Prevede l’accesso civico generalizzato quale ulteriore strumento per ottenere informazioni e dati detenuti dalla pubblica amministrazione.

  • art. 116 c.p.a.

    È il rito utilizzabile per contestare il diniego o il silenzio-rigetto formatosi su istanze di accesso.

Massime di principio

  • L’azione contro il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. è esperibile soltanto quando ricorrano sia un preciso obbligo dell’amministrazione di provvedere sia l’inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento.
  • La mera manifestazione di interesse di un privato alla disponibilità o valorizzazione di un bene pubblico non determina, in assenza di una specifica previsione normativa o di un vincolo assunto dall’amministrazione, l’obbligo di avviare e concludere una procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione del bene.
  • Una comunicazione amministrativa che si limiti a escludere l’assegnazione diretta e a indicare la necessità di una futura procedura competitiva non costituisce, di per sé, un impegno dell’amministrazione ad avviare tale procedura né genera un affidamento qualificato del privato.
  • Il dovere di buona fede e correttezza dell’amministrazione non impone l’adozione di un provvedimento espresso quando la situazione amministrativa sia stata già illustrata al privato e questi ne abbia acquisito piena conoscenza mediante accesso agli atti, in assenza di ulteriori obblighi di provvedere.
  • Le richieste rivolte all’amministrazione per ottenere informazioni o conoscere lo stato di procedimenti devono essere proposte mediante gli strumenti dell’accesso documentale o dell’accesso civico; l’eventuale silenzio-rigetto è contestabile con il rito di cui all’art. 116 c.p.a., non con l’azione ex art. 117 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PAPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.