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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07929/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal comando di un dipendente universitario presso un gruppo parlamentare del Senato, successivamente prorogato, con anticipazione da parte dell'università delle retribuzioni e degli oneri relativi al periodo di comando. L'ateneo ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del presidente del gruppo parlamentare, ritenuto obbligato al rimborso di quanto anticipato. Il ricorrente ha proposto opposizione al decreto, respinta in appello. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo che il credito fosse soggetto a prescrizione quinquennale perché riferito a emolumenti periodici; 2) omesso esame di un fatto decisivo e mancato rilievo della prescrizione parziale, assumendo che la prima richiesta di pagamento fosse intervenuta solo nell'ottobre 2009 e che alcune mensilità del 1999 fossero comunque prescritte; 3) violazione dell'art. 6-bis della l. n. 157/1999, sostenendo che i gruppi parlamentari dovessero essere equiparati ai partiti politici e quindi beneficiare della medesima limitazione della responsabilità patrimoniale, con conseguente necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma se interpretata in senso restrittivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'azione non riguardava il pagamento delle retribuzioni dovute al dipendente dal datore di lavoro, bensì l'obbligo di rimborso verso il soggetto che aveva richiesto il comando, con applicazione della prescrizione ordinaria decennale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la prescrizione era stata tempestivamente interrotta nei confronti del gruppo parlamentare e che l'effetto interruttivo si estendeva al coobbligato solidale ai sensi dell'art. 1310 c.c., rendendo irrilevante la data della messa in mora personale del ricorrente. Ha infine escluso l'equiparazione tra gruppi parlamentari e partiti politici ai fini dell'art. 6-bis l. n. 157/1999, affermando che la norma speciale è di stretta interpretazione, che i gruppi parlamentari hanno una disciplina e fonti di finanziamento proprie, e che non sussisteva spazio per la questione di legittimità costituzionale prospettata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale prevista per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi non si applica all'obbligo di rimborso di quanto anticipato da un datore di lavoro per il comando di un dipendente presso un terzo.

  • art. 1310 c.c.

    L'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei coobbligati solidali si estende agli altri coobbligati.

  • art. 38 c.c.

    È richiamato come regola generale di responsabilità personale e solidale delle persone che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; la Corte ne esclude però l'applicazione estensiva ai gruppi parlamentari quando sia invocata la disciplina speciale dei partiti politici.

  • art. 2740 c.c.

    Viene richiamato per evidenziare che l'art. 6-bis l. n. 157/1999 costituisce una deroga speciale al principio generale della responsabilità patrimoniale.

  • art. 6-bis l. n. 157 del 1999

    La deroga alla responsabilità personale degli amministratori riguarda solo partiti e movimenti politici e deve essere interpretata restrittivamente; non è estensibile in via analogica ai gruppi parlamentari.

  • art. 49 Cost.

    È valorizzato per spiegare la peculiare rilevanza costituzionale dei partiti politici e la legittimità di regole speciali a loro favore.

  • art. 67 Cost.

    È richiamato per evidenziare che il divieto di mandato imperativo e l'organizzazione parlamentare dei gruppi non comportano coincidenza tra gruppi parlamentari e partiti politici.

  • art. 72, terzo comma, Cost.

    È menzionato come base costituzionale del riferimento ai gruppi parlamentari nei regolamenti parlamentari.

  • art. 82, secondo comma, Cost.

    È menzionato insieme all'art. 72 Cost. quale riferimento costituzionale ai gruppi parlamentari.

  • art. 14 regolamento del Senato della Repubblica

    È richiamato per descrivere la disciplina dei gruppi parlamentari, l'obbligo di appartenenza o di iscrizione al gruppo misto e la loro autonomia rispetto ai partiti.

  • art. 16 regolamento del Senato della Repubblica

    È indicato come la fonte del contributo annuale destinato al funzionamento dei gruppi parlamentari e al pagamento del personale, da ritenersi la disciplina speciale applicabile al caso.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata viene ritenuta manifestamente infondata perché manca un adeguato tertium comparationis tra partiti politici e gruppi parlamentari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la pretesa attiene al rimborso di somme anticipate da un soggetto terzo in occasione del comando di un dipendente, non si applica la prescrizione breve prevista per i crediti retributivi periodici, ma la prescrizione ordinaria.
  • L'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di un coobbligato solidale produce effetto anche nei confronti degli altri obbligati solidali.
  • Le norme eccezionali che limitano la responsabilità patrimoniale di amministratori o rappresentanti di enti collettivi devono essere interpretate restrittivamente e non sono estensibili per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente considerati.
  • I gruppi parlamentari non coincidono con i partiti politici: hanno autonoma disciplina regolamentare, autonoma fonte di finanziamento e una funzione istituzionale distinta, sicché non si applica loro la disciplina speciale prevista per i partiti politici in materia di responsabilità patrimoniale.
  • La questione di legittimità costituzionale fondata sulla disparità di trattamento non è configurabile quando i soggetti posti a confronto siano regolati da discipline normative diverse e sorrette da differenti fonti di legittimazione e finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAmministratori
RamiProcesso civileObbligazioniSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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