Sentenza n. 64/2026 - Catania, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro n. 2299 del 26 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2299 del 26 aprile 2024, recante il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di € 1.500,00 oltre accessori, e aveva condannato il Ministero alla relativa attribuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dare esecuzione al giudicato. Il Collegio ha esaminato d'ufficio l'ammissibilità del ricorso in relazione alla rituale comunicazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e al decorso del termine dilatorio previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali. La ricorrente ha quindi depositato la prova della comunicazione della sentenza all'indirizzo PEC del Ministero, effettuata il 6 maggio 2024.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché la comunicazione della sentenza all'indirizzo PEC del Ministero ha comprovato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei giudicati nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Catania e ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di adottare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutti gli atti necessari alla corresponsione delle somme dovute, con esclusione delle spese di lite distratte in favore del difensore nel giudizio presupposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni alla completa esecuzione del giudicato, comprese l'allocazione in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa nonché il reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dell'amministrazione resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto riconosciuto dal giudicato presupposto alla fruizione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
La norma determina la misura degli accessori sulle somme dovute in esecuzione della sentenza presupposta.
art. 22 l. 724/1994
richiamato dall’art. 22 della Legge n. 724/94
La disposizione è richiamata quale norma di raccordo per l'applicazione della disciplina degli accessori sulle somme dovute.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a un giudicato di condanna nei confronti di un'amministrazione statale è ammissibile quando sia provata la rituale comunicazione del titolo all'amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
- Quando il giudicato impone il pagamento o l'attribuzione di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di compiere tutti gli atti contabili e amministrativi necessari all'esecuzione, inclusi l'allocazione in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione resistente con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato entro un termine prefissato.
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