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Sentenza

Sentenza n. 412/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 464 del 18/12/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 464 del 18 dicembre 2024, che aveva riconosciuto il bonus carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e la documentazione del suo passaggio in giudicato per mancata impugnazione, il Ministero non aveva corrisposto il bonus carta docente dovuto per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, né le altre somme spettanti in base al giudicato. Ha chiesto un termine di sessanta giorni per l’adempimento e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale. Il giudice ha inoltre esaminato la tesi, già sostenuta dall’Amministrazione in controversie analoghe, secondo cui il docente avrebbe dovuto ripresentare la richiesta attraverso la procedura telematica indicata in avvisi pubblicati nel gennaio 2024 e attendere l’esito, in applicazione dei doveri di collaborazione, buona fede e correttezza.

La decisione

Il ricorso è accolto: dagli atti non risulta che tutte le somme dovute in forza della sentenza siano state pagate. Il TAR ha ritenuto che gli avvisi ministeriali e la procedura telematica non impediscano l’ottemperanza e non possano imporre al creditore di attendere ulteriormente, senza certezza sui tempi, prima di tutelare il proprio credito; non risulta una norma che subordini il pagamento giudizialmente riconosciuto alla ripetizione di adempimenti amministrativi né che sospenda i giudizi. Ha quindi assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare tutte le somme dovute. In caso di inutile decorso del termine, su richiesta della ricorrente, il Prefetto di Terni o un funzionario delegato dovrà provvedere in sostituzione dell’Amministrazione, rilasciando la carta docente e accreditandovi le somme, nonché effettuando ogni ulteriore pagamento dovuto e adottando i necessari atti amministrativi e contabili. Per l’eventuale attività commissariale è stabilito un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero, da liquidare dopo la verifica dell’esecuzione sulla base della relazione documentata e della dichiarazione della ricorrente. Il Ministero è inoltre condannato a pagare euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio, in favore della ricorrente e del difensore antistatario. È disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    il beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015

    La disposizione prevede il beneficio economico annuale per l’aggiornamento e la formazione del docente; nel caso concreto il giudicato ne aveva riconosciuto la spettanza per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Parte ricorrente - esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus

    La ricorrente aveva atteso il decorso del termine previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti della pubblica amministrazione prima di promuovere l’ottemperanza.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo, tenendo conto della semplicità e sempre maggiore serialità e diffusione dei giudizi come quello in esame, nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    La liquidazione delle spese è commisurata ai minimi tariffari, considerando la semplicità e la serialità della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che riconosce il diritto di un docente alla carta elettronica per l’aggiornamento, il giudice amministrativo può ordinare al Ministero di eseguire integralmente la condanna entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva su richiesta del creditore in caso di persistente inadempimento.
  • L’Amministrazione non può subordinare l’esecuzione di un credito riconosciuto con giudicato alla ripetizione di adempimenti amministrativi tramite una procedura telematica e all’attesa, senza certezza sui tempi, della presa in carico della posizione, quando non vi sia una norma che imponga tali condizioni o sospenda la tutela giudiziale.
  • I doveri di collaborazione, buona fede e correttezza del creditore non giustificano l’imposizione di un’attesa ulteriore e priva di tempi certi prima di ricorrere alla tutela giurisdizionale per ottenere l’esecuzione di un credito stabilito con sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PA

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