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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06606/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha posto a carico della ricorrente le spese processuali, nonché il pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per la proposizione di un'impugnazione ritenuta evidentemente inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato/pluriaggravato. I motivi dedotti erano cinque: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità penale; 2) vizio di motivazione sull'esclusione dell'ipotesi di un guasto del misuratore; 3) violazione dell'art. 192 c.p.p., con riferimento all'onere della prova; 4) vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello; 5) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi generici e meramente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, senza deduzione di travisamento della prova e senza confronto con la motivazione sulla manomissione del misuratore dell'energia. Ha ritenuto altresì generico il quarto motivo, ricordando il carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello. Il quinto motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché il reato contestato era un furto pluriaggravato, per il quale la pena minima ostava all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La deduzione sull'onere della prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito se non si denuncia specificamente il travisamento della prova e non ci si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il reato contestato, per la sua configurazione aggravata e per il trattamento sanzionatorio previsto, non consente l'applicazione dell'istituto.

  • artt. 624, 625, commi 2 e 7, c.p.

    La condanna riguardava un furto pluriaggravato; la Corte richiama il regime sanzionatorio di tale fattispecie per escludere la particolare tenuità del fatto.

  • art. 625, ultimo comma, c.p.

    La pena detentiva minima prevista per il furto aggravato/pluriaggravato impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito senza specifica deduzione di travisamento della prova.
  • Per censurare efficacemente la motivazione della sentenza di appello occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e indicare in modo specifico gli eventuali errori logici o fattuali, non essendo sufficiente una contestazione assertiva e generica.
  • La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la richiesta va quindi sorretta da allegazioni concrete e non meramente versata in fatto.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la fattispecie concreta rientri in una ipotesi aggravata con pena minima incompatibile con l'istituto.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna alle spese e può comportare anche una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione presenti profili di colpa evidenti.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniRiti alternativiCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della provaOnere della prova

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