Cassazione Penale, Sentenza n. 11701/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale unificate). Contestava in particolare la mancata configurabilità del dolo per entrambi i reati: per la bancarotta patrimoniale sosteneva che il fallimento era stato determinato da un evento improvviso (il furto di un escavatore con conseguente contenzioso di leasing) e non da uno stato di decozione preesistente, sicché le operazioni contestate sarebbero avvenute in periodo di normale operatività e non con la coscienza di arrecare pregiudizio ai creditori; per la bancarotta documentale deduceva che l'irregolare tenuta del registro dei beni ammortizzabili non era idonea a integrare l'elemento oggettivo e non poteva essere ricondotta a dolo, anche perché tale irregolarità sarebbe sussistita sin dalla costituzione della società
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla bancarotta patrimoniale, il motivo era inammissibile perché basato su un 'motivo nuovo' non devoluto con l'impugnazione originaria in appello (applicazione dell'art. 585, comma 4 c.p.p. e distinzione tra memoria difensiva e motivo nuovo). Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo: la irregolare tenuta del registro dei beni ammortizzabili è rilevante ai fini del reato di bancarotta fraudolenta documentale (può impedire la ricostruzione della gestione) e la censita circostanza della irregolarità sin dalla costituzione della società non risultava dalle sentenze di merito né era stata dedotta in modo valutabile in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p., versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Regio decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 219
art. 219, primo comma e secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942
La Corte di merito aveva unificato le condotte di bancarotta documentale e patrimoniale in un unico reato di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi di tale norma
Codice di procedura penale, art. 585, comma 4
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
I motivi nuovi introdotti in appello sono disciplinati dall'art. 585(4); la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla bancarotta patrimoniale perché costituiva motivo nuovo non devoluto
Codice di procedura penale, art. 121
art. 121, cod. proc. pen.
La distinzione tra memoria difensiva e motivi nuovi: atti che introducono questioni ulteriori rispetto all'impugnazione non costituiscono "memoria" ai sensi dell'art. 121 e non obbligano il giudice a valutarli come motivi di appello
Codice penale, art. 131-bis
Richiamata dalla difesa come causa di non punibilità (riparazione del danno), ma non decisiva nella decisione di inammissibilità
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato tale somma in euro 3.000,00
Massime di principio
- Non possono essere valutati in appello motivi nuovi non previamente dedotti: questioni nuove introdotte oltre il contenuto dell'impugnazione sono inammissibili e portano a preclusione in Cassazione
- La bancarotta fraudolenta documentale può avere ad oggetto anche documenti contabili non obbligatori ai fini del codice civile (es. registro dei beni ammortizzabili): rileva ogni scrittura che consenta o impedisca la ricostruzione della gestione e del patrimonio
- La mera eccezione che l'irregolarità contabile risalga alla costituzione della società deve essere dedotta e provata nei gradi di merito; se non emerge dagli atti di merito o non è stata dedotta in modo utile, non può costituire motivo di cassazione
- La verifica dell'elemento soggettivo (dolo) richiede attenzione probatoria: l'irregolarità documentale può essere valutata come elemento indiziario del dolo, salvo che l'imputato dimostri circostanze alternative convincenti
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, in presenza di specifiche disposizioni, al versamento di somme alla Cassa delle ammende
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