Sentenza n. 875/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 mediante la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 80/2024, notificata al Ministero il 1° febbraio 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita dall'amministrazione. Ha rappresentato inoltre che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato e non risultava eseguita; ha inoltre accertato l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice ordinario, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà fare ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali non adempiuti, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di attivare il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale obbligata al pagamento o all'attribuzione del beneficio.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente nei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione statale che non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo sia esecutivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La notificazione della sentenza passata in giudicato all'amministrazione obbligata e l'accertata inerzia nell'esecuzione sono sufficienti a fondare l'accoglimento della domanda di ottemperanza, senza che l'amministrazione possa sottrarsi all'adempimento mediante una costituzione meramente formale.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari a dare concreta esecuzione al titolo giudiziale, potendo utilizzare gli strumenti contabili previsti dalla legge per superare l'eventuale incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio.
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