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Sentenza

Sentenza del 18/06/2019 n. 16264 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, sostenendo che la richiesta di rimborso di Euro 3.486,86, relativa all'eccedenza di accisa sull'energia elettrica risultante dalla dichiarazione di consumo del 2006, fosse tardiva. Secondo l'Agenzia, il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del TUA decorreva dal pagamento o dalla dichiarazione del 2006 e non poteva essere posticipato dal successivo riporto del credito in detrazione. La contribuente sosteneva invece che, in base al meccanismo di compensazione obbligatoria previsto dall'art. 56, comma 1, del TUA, l'eccedenza non fosse immediatamente rimborsabile e diventasse un pagamento indebito soltanto alla chiusura del rapporto tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che, durante il rapporto tributario, l'eccedenza di accisa deve essere utilizzata in detrazione dai successivi versamenti di acconto e non costituisce ancora un pagamento indebito rimborsabile. Il credito diventa esigibile soltanto quando termina il rapporto tributario e residua un importo non più compensabile; da quel momento decorre il termine biennale per chiedere il rimborso. Poiché la contribuente aveva cessato di utilizzare energia soggetta ad accisa, utilizzando energia autoprodotta da fonti rinnovabili esente, la richiesta presentata il 12 febbraio 2010 è stata ritenuta tempestiva anche per il credito di Euro 3.486,86 relativo al 2006. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità e le oscillazioni della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 14, comma 2

    L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.

    Il termine biennale di decadenza decorre, nel caso di eccedenze soggette al meccanismo di compensazione, dal momento in cui il credito diventa effettivamente rimborsabile, cioè dalla chiusura del rapporto tributario e dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale che evidenzia un credito non più utilizzabile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 56, comma 1

    Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto.

    L'eccedenza di accisa deve essere utilizzata in compensazione con i successivi acconti finché il rapporto tributario è in corso; pertanto, prima della sua conclusione, non è normalmente configurabile un pagamento indebito immediatamente rimborsabile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 26, comma 8

    L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali [...] Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto [...] con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo.

    Le rate mensili costituiscono modalità frazionata di pagamento di un unico debito d'imposta, determinato sulla base della dichiarazione annuale e regolato mediante conguaglio.

  • Codice civile, art. 1823

    La Corte richiama analogicamente il conto corrente ordinario: come il saldo diventa esigibile alla chiusura del conto, così il credito d'accisa diventa reclamabile alla chiusura del rapporto tributario.

Massime di principio

  • Quando la legge impone di utilizzare un'eccedenza fiscale in compensazione con versamenti futuri, il contribuente non deve necessariamente chiedere il rimborso entro due anni dalla prima dichiarazione in cui emerge il credito.
  • Il termine di decadenza per il rimborso decorre dal momento in cui il credito diventa effettivamente esigibile, normalmente coincidente con la chiusura del rapporto tributario e con l'ultima dichiarazione che evidenzia un saldo non più compensabile.
  • È essenziale distinguere tra un credito temporaneamente utilizzabile in compensazione e un pagamento definitivamente indebito: solo quest'ultimo attiva il termine per la domanda di rimborso.
  • Per applicare questo principio occorre dimostrare concretamente quando il rapporto tributario è terminato o quando sono cessate le possibilità di compensazione; la mera inattività del contribuente o il semplice decorso del tempo non sono necessariamente sufficienti.
  • Poiché la sentenza segnala oscillazioni giurisprudenziali, nelle situazioni analoghe è prudente presentare comunque la richiesta di rimborso entro due anni dal primo momento utile, senza fare affidamento esclusivo sull'interpretazione più favorevole.

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