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Sentenza

Sentenza n. 13001/2026 - Roma, Sezione 1T

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma – Ufficio Immigrazione – nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e/o attesa occupazione;

Giustizia amministrativa202602029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e/o attesa occupazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e/o attesa occupazione, presentata il 14 aprile 2023. Nel corso del giudizio, la Questura ha dichiarato di avere definito il procedimento mediante decreto di irricevibilità dell'istanza, trasmesso al Commissariato competente per la notifica. Il ricorrente ha quindi dedotto, con memoria difensiva e non mediante rituale proposizione di motivi aggiunti, censure avverso tale decreto, che non era stato depositato in giudizio, chiedendone l'annullamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva adottato un provvedimento espresso di irricevibilità dell'istanza, facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'originario silenzio. Il Collegio ha inoltre rilevato l'inammissibilità delle censure rivolte contro il provvedimento sopravvenuto, in quanto formulate irritualmente mediante memoria difensiva anziché con motivi aggiunti e in assenza del deposito del provvedimento impugnato. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso e della possibile definizione della controversia in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'adozione, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, di un provvedimento espresso che definisce il procedimento determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'originaria azione avverso il silenzio e comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • Le censure rivolte contro un provvedimento amministrativo sopravvenuto non possono essere introdotte mediante una mera memoria difensiva nell'ambito del giudizio sul silenzio, ma devono essere proposte mediante rituali motivi aggiunti, nel rispetto delle forme processuali previste.
  • L'impugnazione di un provvedimento sopravvenuto richiede che l'atto sia ritualmente acquisito al giudizio; la mancata produzione del provvedimento impedisce l'esame delle relative censure.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoMotivi aggiunti e ricorso incidentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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