Cassazione Civile, Ordinanza n. 24112/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società concessionaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda con cui una società titolare di un brevetto per invenzione industriale ha agito contro una società concessionaria autostradale per ottenere: l'accertamento della nullità del brevetto della convenuta relativo al sistema di rilevamento della velocità media dei veicoli; l'accertamento della contraffazione del proprio brevetto industriale, ritenendo che il sistema installato sulle autostrade gestite dalla convenuta riproducesse, anche per equivalenti, la propria soluzione tecnica; un'inibitoria alla prosecuzione dell'uso del sistema; il risarcimento dei danni. La convenuta ha resistito e proposto domanda riconvenzionale di nullità del brevetto dell'attrice. Dopo varie fasi di merito e due precedenti giudizi di legittimità, nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha escluso la contraffazione, ritenendo che il sistema della concessionaria, basato su spire induttive o magnetiche, fosse una diversa soluzione tecnica rispetto a quella brevettata, basata su spire virtuali o raggi luminosi. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia, nullità per difetto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi sulla contraffazione letterale ed evolutiva; violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 52, comma 3-bis, c.p.i. per mancata corretta applicazione del principio di diritto sulla contraffazione per equivalenti; infine, censura sulle spese per mancata compensazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non autosufficienti e non specifici, anche perché la ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato il contenuto della precedente sentenza di rinvio e la mancata decisione sulle domande di contraffazione letterale ed evolutiva. Ha inoltre escluso che la domanda di contraffazione per equivalenti potesse essere separata, sul piano logico e giuridico, dalla contraffazione letterale, rilevando che l'esame dell'equivalenza presuppone l'esclusione dell'identità letterale. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello si è conformata al principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di legittimità: il giudicato interno aveva fissato l'elemento innovativo del brevetto nella soluzione di rilevamento tergale dei veicoli, mentre il sistema della controparte costituiva una diversa soluzione del medesimo problema tecnico e non una variante equivalente. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e risolto in una richiesta di riesame del merito. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2587 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla nozione di invenzione dipendente e alla contraffazione evolutiva; la Corte osserva che tale figura presuppone comunque la sussistenza di un rapporto di contraffazione con il brevetto anteriore
art. 68, comma 2, c.p.i.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la teoria della contraffazione evolutiva; la Corte afferma che l'invenzione dipendente presuppone logicamente e giuridicamente la contraffazione del primo brevetto
art. 52 c.p.i.
la Corte ribadisce che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, interpretate anche alla luce di descrizione e disegni secondo una regola di contemperamento tra tutela del titolare e sicurezza giuridica dei terzi
art. 52, comma 3-bis, c.p.i.
introduce il riconoscimento normativo della teoria degli equivalenti: ai fini dell'ambito della protezione va considerato ogni elemento equivalente a quello indicato nelle rivendicazioni
art. 384 c.p.c.
la Corte esclude la sua violazione, ritenendo che il giudice del rinvio si sia conformato al principio di diritto fissato dalla precedente decisione di legittimità
art. 91 c.p.c.
richiamato congiuntamente alle norme sulle spese; la Corte osserva che la liquidazione delle spese segue la soccombenza
art. 92 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per la mancata compensazione; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nel disporre o meno la compensazione
art. 132 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nella censura sulle spese; la Corte non ravvisa un vizio motivazionale censurabile sulla mancata compensazione
Massime di principio
- In tema di brevetti, la verifica della contraffazione per equivalenti richiede prima l'individuazione analitica delle caratteristiche rivendicate nel brevetto e poi l'accertamento se ciascun elemento sia presente nel prodotto o procedimento contestato, anche per equivalenti, intendendo per equivalenza una variante che svolga la stessa funzione, segua sostanzialmente la stessa via e consegua lo stesso risultato.
- La teoria degli equivalenti non consente di prescindere dal contenuto obiettivo delle rivendicazioni: la protezione brevettuale è delimitata dalle rivendicazioni, lette con descrizione e disegni, in un bilanciamento tra tutela effettiva del titolare e certezza per i terzi.
- La contraffazione per equivalenti presuppone logicamente che non vi sia contraffazione letterale; non si tratta di due domande autonome e strutturalmente distinte ai fini dell'identificazione del bene della vita richiesto, ma di diversi profili della medesima pretesa di accertamento della violazione del brevetto.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve limitarsi agli accertamenti di fatto demandati; non viola l'art. 384 c.p.c. se applica correttamente il dictum di legittimità al fatto accertato.
- La censura per omessa pronuncia, omessa motivazione o omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se non è autosufficiente, cioè se non indica in modo specifico il contenuto degli atti e delle precedenti decisioni su cui fonda la doglianza.
- La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia espresso una motivazione specifica sul mancato esercizio di tale facoltà.
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